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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Estensione fallimento a Super società di fatto
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Linda Priori
Siena22/04/2021 14:00Estensione fallimento a Super società di fatto
Buongiorno,
la società A Srl dichiarata fallita nel 2019 è risultata essere stata privata di tutti i beni e del personale a favore della società B Srl. Nessun documento è mai stato rinvenuto, i soci hanno venduto le quote ad un prestanome quando tutto ciò che aveva valore ormai era stato sottratto.
Essendo presenti i presupposti è stato richiesto ed ottenuto l'estensione del fallimento alla supersocietà di fatto costituita dalla società A, B, e dai soci in questo caso ritenuti illimitatamente responsabili.
Nella sentenza dichiarativa dell'estensione del fallimento il Tribunale ha provveduto a nominare un nuovo curatore per la società B e per i soci. Che ruolo svolge a questo punto il curatore della società A che non ha mai rinvenuto nulla (documenti o beni)?
E' corretto nominare un nuovo curatore? Dalla lettura dell'articolo 147 LF, sembrerebbe di capire che la procedura diventa unica senza la nomina di ulteriori professionisti.
Grazie per l'aiuto
LP-
Zucchetti SG
Vicenza22/04/2021 19:52RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Nel ricostruire la vicenda dobbiamo presumere che, dopo la dichiarazione di fallimento di A srl, cui è stato nominato lei come curatore, è stata individuata una supersocietà di fatto tra A srl, B srl e i soci delle stesse, e quindi è stato dichiarato, ai sensi del quinto comma dedll'art. 147 l. fall., il fallimento di detta supersocietà di fatto e dei soci, che dovrebbero essere, oltre ad A srl, già dichiarato fallito, B srl e le altre persone fisiche, soci di A e/o di B. Per tutti questi fallimenti è stato nominato un nuovo curatore, ferma restando la sua nomina quale curatore del fallimento della srl A, non essendo intervenuta alcuna revoca..
Se le cose stanno così, pensiamo che il tribunale sia incorso in un errore in quanto il primo comma dell'art. 148 l. fall. dispone che in caso di dichiarazione di fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili, "il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure".
Essendo abbastanza anomalo che esista un curatore per il fallimento della società e di alcuni soci e altro curatore per il fallimento di altro socio, converrebbe fare una istanza al tribunale, tramite il giudice delegato, perché corregga la situazione, chiarendo chi sia il curatore di tutti i fallimenti o se bisogna intendere che sia stata fatta una nomina plurima, per cui entrambi siete curatori di tutti i fallimenti dichiarati.
Zucchetti SG srl-
Linda Priori
Siena30/04/2021 13:31RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Vi ringrazio.
Spiego meglio la situazione poichè ho ricevuto a proposito una risposta dal giudice ed ho necessità che venga interpretata anche da una persona terza.
La società A Srl di cui io sono curatore era di proprietà del Sig. Rossi il quale, dopo averla svuotata sia dei beni che del personale, ha ceduto la sua quota al Sig. Bianchi risultato irreperibile (un prestanome, in sintesi). Il Sig. Rossi al momento della cessione della quota sociale è divenuto dipendente in una società identica, la B Srl ( a cui ha fatto confluire tutti i beni della società A) di proprietà della compagna di quest'ultimo e in cui si ritrovano oggi i beni ed i dipendenti della vecchia società A.
Il fallimento in estensione è stato accolto.
E' stato nominato un nuovo curatore per la società B e per i due signori.
Alle mie perplessità il GD mi risponde in via informale che probabilmente è stato nominato un nuovo curatore in quanto vi erano delle incompatibilità da parte mia in relazione agli interessi dei falliti e che nulla può fare in merito alla decisione ormai presa dal Collegio.
Non riesco ad individuare quali possano essere le mie incompatibilità nè riesco a questo punto a stabilire quale sia la strada più giusta da intraprendere assieme all'altro curatore.
Vi ringrazio per l'aiuto
LP-
Zucchetti SG
Vicenza30/04/2021 19:53RE: RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Non possiamo sapere noi quali sono le incompatibilità cui ha fatto riferimento il giudice e sarebbe stato meglio che il tribunale avesse scelto una delle alternative che avevamo proposto. A questo punto la situazione è difficilmente gestibile perché alla fin fine lei dovrebbe fare solo lo sttao passivo dei crediti verso A srl, che essendo una società non sono crediti o debiti personali, ma dcomerciali e quindi della società di fatto; A srl, inoltre, non ha un attivo perché, come lei ha detto, la società è stata svuotata né puà proporre revocatorie nei confronti di Bsrl, essendo anche questa fallita. Le si offre in tal modo una occasione per fare una bella figura con il giudice e il tribunale, rinunciando all'incarico, che alla luce di quanto sopra, le apporterà al massimo l'introito minimo di legge a carico dell'Erario. Potrebbe, fare una comunicazione al giudice delegato, con cui, premessa la situazione che si è determinata dell'estensione del fallimento e della nomina di un altro curatore, dato atto che la presenza di un curatore per il solo fallimento si A srl potrebbe essere di intralcio al regolare sviluppo procedurale del più complesso fallimento della sdf e degli altri soci, dichiara di rinunciare all'incarico in modo che possa essere nominato per il fallimento di A srl lo stesso curatore della sdf., ringraziando per la fiducia accordata e dichiarando la sua disponibilità per altri incarichi. Il giudice e il tribunale dovrebbe ro apprezzare il beau geste.
Zucchetti Sg srl
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Linda Priori
Siena09/12/2021 20:12RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Buonasera,
mi ricollego al quesito già posto per chiedere un vostro prezioso parere.
Riassumo le parti: io sono il curatore della società A Srl, fallita nel 2019 e, tenuto conto delle responsabilità dell'amministratore di A e dell'amministratore della nuova costituita B Srl, è stato accolto dal tribunale il fallimento per estensione delle due società e dei due rispettivi amministratori, nominando il Dott. Rossi curatore delle persone fisiche e della società B Srl.
Le parti hanno provveduto a proporre reclamo alla sentenza dichiarativa del fallimento della supersocietà di fatto presso la Corte di appello competente e, quest'ultima, non ha eccepito le colpe dei soggetti, bensì ha dichiarato nulla la sentenza di fallimento in estensione in quanto è stato rilevato un vizio procedurale d'ufficio dato dal fatto che "i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione, compresa la fase dell'eventuale reclamo non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa, ad evitare che, sui beni del socio già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l.fall., i creditori della società occulta. Pertanto, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta
viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c." (massima da Cass. n. 3621/2016);"
Viene citata anche la sentenza della corte di Cass. n. 4917/2017.
Il legale della procedura, mi fa notare che nella sentenza Cassazione 4917/17 tali parti sono necessarie solo nel reclamo così come nella prima.
Mi chiedevo se a voi è mai capitato un caso simile o se avete altre indicazioni che possano in qualche modo permettere di meglio comprendere se è necessario, magari, procedere tramite Cassazione oppure tornare di nuovo dal giudice ordinario (con le conseguenti perdite per il fallimento che sicuramente verrà confermato a causa delle numerose condotte in frode ai creditori riscontrate).
Vi ringrazio per l'aiuto
LP-
Zucchetti SG
Vicenza10/12/2021 19:43RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Per la verità la Cassazione del 2017 ripete esattamente il principio affermato da Cass. n. 3621 del 2016; è vero invece che Cass. 24/10/2016, n.21430 ha statuito che "i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l.fall. promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci".
In questa situazione le alternative che si pongono sono due:
1- impugnare il provvedimento della Corte d'Aèppello oin Cassazione, che però presenta varie controindicazioni (i)-nel frattempo , non divenendo definitiva la decisione d'appello, i soggetti dichiarati falliti rimangono tali per il disposto del terzo comma dell'art. 18 l. fall. , per il quale il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma; comunque, anche seguendo la tesi di Cass. n. 21430/2016 resterebbe il fatto che neanche in sede di reclamo si è realizzato il litisconsorzio tra i creditori che avevano originariamente chiesto il fallimento dell'imprenditore apparentemente individuale, per cui comunque la sentenza di fallimento andrebbe revocata; (iii)-non è detto che la Cassazione segua quest'ultimo indirizzo e non quello fatto proprio dalla corte d'appello.
2-accettare la decisione dell'appello e ripresentare immediatamente istanza di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147, comma 5 l.fall., convocando gli originari creditori istanti del fallimento individuale. Ovviamente, in tal caso, gli effetti della dichiarazione di fallimento alla sdf e ai loro soci incomincerebbero a decorrere dalla data della nuova dichiarazione.
Noi seguiremmo questa seconda strada, ma la scelta deve farla lei che conosce in concreto la situazione, consultandosi con il legale della procedura.
Zucchetti SG srl-
Santina Meli
siracusa18/09/2024 05:10 -
Santina Meli
siracusa18/09/2024 05:22RE: RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Buonasera sono curatore di una società in liquidazione giudiziale. Tale società faceva parte di un consorzio con attività esterna, nei confronti del quale peraltro vanta un credito per fatture non pagate. Durante l'esame dello stato passivo e' emerso un verbale di accertamento congiunto di INPS inail e ispettorato del lavoro, con il quale gli ispettori hanno accertato evasione contributiva a carico della società. Oltre ciò nel corpo del verbale si legge che secondo gli ispettori tra il consorzio e le consorziate vi sarebbe stata una commistione di ruoli negli assetti proprietari e ammininisrativi ruotando praticamente tutto attorno allo stesso soggetto (il quale preciso e' impossidente) e alla sua famiglia. Non vi sarebbe stata un'autonomia tra il consorzio e Le consorziate tra loro potendosi considerare distinte solo per denominazione sociale. Mi pongo ora il problema di un'eventuale estensione di fallimento al consorzio e alle consorziate. Ma a parte il verbale di accertamento detto nulla ho a riprova di quanto asserito nello stesso (per quanto chiaramente non si ha motivo di dubitare) e non credo che il verbale da solo possa costituire prova sufficiente. Chiedo pertanto un vostro parere. Grazie -
Zucchetti SG
Vicenza18/09/2024 19:49RE: RE: RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Siamo d'accordo con lei nel ritenere che il verbale in questione non è sufficiente ad ottenere quanto lei si propone, anche perché, a quanto capiamo, evidenzia una serie di intrecci ma non delinea i ruoli di ciascuno né, principalmente adduce elementi di prova a sostegno; probabilmente le indagini svolte possono esser meglio utilizzate rapportando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2497 c.c..
Ossia, invece di chiedere l'accertamento della esistenza di una società di fatto non si sa bene tra chi, cui sarebbe riferibile l'attività dell'impresa già in liquidazione giudiziale e, constatata l'insolvenza, per poi dichiarare la liquidazione giudiziale di questa società o super società di fatto, cui seguirebbe l'apertura della stessa procedura nei confronti dei soci, si potrebbe innestare la vicenda in uno scenario di più società tra loro collegate in vario modo "facenti parte di un unico gruppo che fa capo o ad una holding (anche individuale, ma il soggetto individuato è impossidente) o al Consorzio, che, esorbitando dalle sue funzioni, eterodirigeva le varie società facenti parte del consorzio. In tal caso si chiederebbe l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del consorzio allo scopo di incrementare il patrimonio della società di cui lei è curatore destinato ai creditori della stessa per effetto del sorgere di un credito risarcitorio verso chi ha esercitato, abusandone, attività di direzione e coordinamento, arrecando pregiudizio a questi creditori.
In tal caso la curatela istante dovrebbe fornire la prova che il Consorzio, pur non avendo partecipazioni o comunque cointeressenze nelle società ad esso facenti parte, abbia svolto non un mero coordinamento, ma una attività di direzione e controllo operando nell'interesse imprenditoriale contrario a quello delle società utilizzate ed in violazione dei principi di corretta gestione (rendendole meri veicoli strumentali all'interesse proprio od altrui), per cui il Consorzio diventerebbe responsabile del pregiudizio patrimoniale provocato alle subornate verso i creditori di queste; diritto dei creditori che viene esercitato, a norma del quarto comma dell'art. 2497 c.c., dal curatore di una delle società in liquidazione giudiziale.
Strada neanche questa agevole, anche perché non si sta parlando di società di un gruppo ma di società consorziate, ma una mossa del genere, sostenuta dal verbale da lei citato, potrebbe spingere il Consorzio a venire incontro alle aspettative dei creditori della società già in liquidazione giudiziale.
Zucchetti SG srl-
Santina Meli
siracusa19/09/2024 12:40RE: RE: RE: RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Ringrazio intanto per la risposta sempre tempestiva. Sicuramente nella mia domanda ero stata molto generica e preciso al riguardo che nel verbale ispettivo sono esattamente indicati i ruoli che ciascuno dei vari soggetti (sempre gli stessi) all'interno del consorzio ha avuto nel tempo nelle consorziate (compresa la fallita), essendone talvolta amministratore, altre volte dipendente e sempre con il riferimento principale a tale soggetto impossidente.
tale commistione di ruoli e promiscuità tra il consorzio e le consorziate e tra le consorziate viene indicata, oltre che per l'assetto proprietario, direttivo e organizzativo, per come su detto, che, sarebbe, comunque evincibile da visure, principalmente anche sulla base di dichiarazioni di lavoratori (riportate a verbale), esame dei vari contratti di assegnazione delle commesse, consultazione degli archivi informatici degli enti ispettivi, precedente verbale ispettivo indicati a verbale ma non allegati.
Tra alcune consorziare si parla anche di collegamento funzionale ed operativo, in quanto operative nel medesimo periodo presso gli stessi stabilimenti della committente principale e perche tutto il personale della fallita, cessato per scadenza del termine o per dimissioni volontarie, sarebbe stato riassunto (una volta che la fallita è uscita dal consorzio) da altra consorziata e avrebbe continuato a svolgere, di fatto senza soluzione di continuità, la stessa attività all'interno degli stessi stabilimenti, con i medesimi referenti, le medesime modalità, le medesime attrezzature, ecc.
Anche in quest'ultimo caso è chiaro che, a parte il verbale di accertamento che indica le dette prove a sostegno esaminate, tra cui le dichiarazioni dei lavoratori riportate a verbale, nulla ho quale prova e chiedo se con questi ulteriori elementi confermate il Vostro parere dato o se si possano prospettare ulteriori soluzioni.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza19/09/2024 19:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto
Le cose diventano abbastanza diverse in quanto quel verbale che avevamo ritenuto generico è invece preciso e e suffragato dalle dichiarazioni dei lavoratori, per cui può costituire una solida base anche per l'accertamento dell'esistenza di una super società di fatto tra vari operatori e affermazione che l'attività apparentemente svolta dalla sola consorziata già dichiarata insolvente era in realtà svolta da detta super società, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale nei vari partecipanti alla società di fatto. Rimane comunque valida anche l'ipotesi di ricorrere all'art. 2497 c.c.
Zucchetti SG srl
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