Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

accettazione con beneficio d'inventario ante fallimento e vendita beni da parte del Curatore

  • Gisella Dalmasson

    Milano
    04/09/2020 11:03

    accettazione con beneficio d'inventario ante fallimento e vendita beni da parte del Curatore

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso.
    Nel maggio del 2017 Tizio, coniugato senza figli, muore senza lasciare testamento. I chiamati all'eredità, tra cui la moglie superstite Mevia e numerosi nipoti, accettano con beneficio di inventario.
    L'inventario viene redatto nel corso del 2017.
    Nel 2019 uno dei nipoti, Sempronio, erede che ha accettato con beneficio di inventario, fallisce in estensione ex art. 147 l.f. in quanto socio di una società di persone.
    Tra i beni costituenti il compendio ereditario caduto in successione vi sono quote di partecipazione in una S.r.l. La coniuge superstite Mevia nel 2020 formula al curatore del fallimento di Sempronio offerta irrevocabile di acquisto della menzionata quota di partecipazione nella S.r.l. di pertinenza di Sempronio (in relazione alla quale il Curatore ha già richiesto l'annotazione della sentenza di fallimento al Registro imprese). Il Giudice Delegato al fallimento autorizza l'espletamento delle procedure competitive ex art. 107 l.f. finalizzate al reperimento di ulteriori offerte ed alla conseguente cessione delle quote all'offerente Mevia nel caso non vi siano altri interessati.
    Due domande:
    Considerato che l'accettazione beneficiata è anteriore rispetto al fallimento ed i beni erano già nell'attivo fallimentare al momento della dichiarazione di fallimento di Sempronio, ai fini della liquidazione dei suddetti beni (al momento le quote della Srl), ritenete necessario che il Curatore debba munirsi comunque anche dell'autorizzazione al Giudice della successione ex artt. 493 c.c. e 747 c.p.c.?
    Nel caso fosse necessaria la prescritta autorizzazione ed il curatore accettasse il rischio della decadenza dal beneficio, i debiti di Tizio in ipotesi esistenti sarebbero comunque debiti da sottoporre a verifica fallimentare previa istanza di ammissione al passivo del fallimento e collocazione non in prededuzione, ma ricorrendone, i presupposti in privilegio/chirografo?
    Ringrazio in anticipo per il cortese riscontro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/09/2020 16:17

      RE: accettazione con beneficio d'inventario ante fallimento e vendita beni da parte del Curatore

      Il fatto che Sempronio abbia accettato con beneficio di inventario la quota di eredità di Tizio significa che Sempronio risponde dei debiti di Tizio nei limiti del valore della quota ereditata, per cui i beni o la quota ideale degli stessi facenti parte dell'asse ereditario di Tizio pervenuti a Sempronio vanno tenuti, nel fallimento di Sempronio, separati dal restante patrimonio dello stesso, perché solo sui primi e nei limiti del valore degli stessi possono avanzare pretese i creditori di Tizio, verso i quali rispondono solidalmente tutti gli eredi (ovviamente nei limiti del valore dei cespiti pervenuti a ciascun erede, avendo essi accettato con beneficio di inventario).
      Tanto premesso, ne consegue che i beni ereditari (o meglio la quota ideale degli stessi visto che vi sono altri coeredi), seppur l'accettazione è stata fatta con beneficio di inventario da Sempronio, entrano nel patrimonio di costui a seguito dell'accettazione e, di conseguenza entrano nell'attivo fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento di Sempronio, seppur per essi va tenuta, come detto una contabilità separata.
      Ne consegue che i creditori di Tizio, se intendono far valere i loro crediti sul patrimonio relitto dal defunto, possono rivolgersi a ciascun erede e se intendono farlo anche nei confronti di Sempronio devono presentare domanda di insinuazione al passivo, come se l'eredità fosse stata accettata in via pura e semplice, posto che, come detto, l'accettazione beneficiata ha il solo scopo di limitare la responsanilità dell'erede al valore dei beni ereditati.
      Per quanto riguarda il lato attivo, a seguito dell'acquisizione dei beni ereditari accettati con beneficio di inventario all'attivo fallimentare, vi sono due strumento di controllo sulla gestione di tali beni e, in mancanza di disposizioni, è da ritenere che la procedura di fallimento, per il suo carattere di collettività soggettiva (che interessa tutti i creditori) e oggettiva (che interessa tutti i beni) assorba quella specifica di cui all'art. 493 c.c.. A nostro avviso, quindi, è sufficiente per la vendita della quota di srl seguire la procedura fallimentare dal momento che questa è finalizzata allo stesso scopo di quella prevista per le alienazioni dei beni dell'eredità beneficiata al di fuori del fallimento, fermo restando che si tratta di una nostra opinione.
      Zucchetti SG srl .
      • Gisella Dalmasson

        Milano
        07/09/2020 08:18

        RE: RE: accettazione con beneficio d'inventario ante fallimento e vendita beni da parte del Curatore

        Ringrazio per la risposta.
        Cordiali saluti