Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

imposta di registro su sentenza revocatoria ordinaria

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    05/02/2020 10:05

    imposta di registro su sentenza revocatoria ordinaria

    Salve, in qualità di curatore ho ricevuto da parte dell'agenzia delle entrate un'avviso di liquidazione per il pagamento dell' imposta di registro per somme riconosciute in sentenza emessa a seguito di un giudizio intrapreso dalla Curatela per ottenere la revocatoria oridinaria di un immobile ceduto prima dalla dichiarazione di fallimento. L'immobile è stato oggetto di due compravendite, la sentenza ha dichiarato la simulazione assoluta e, pertanto, l'inefficacia nei confronti del fallimento del primo atto di compravendita ma non del secondo per il quale si è ricorso in appello. In particolare La sentenza di I grado in riferimento alla prima compravendita ha condannato la controparte alla restituzione in favore della Curatela attrice degli immobili oggetto del contratti simulato o, in caso di impossibilità di restituzione, al pagamento dell'equivalente pecuniario per € 298.174,40.
    L'agenzia delle entrate ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa + il 3% per pagamento delle somme riconosciute in sentenza di euro 298.174,40.
    A parere di chi scrive l'imposta anddava calcolata solo in misura fissa e non anche in misura proprorzionale considerato che la sentenza accogliendo l'azione revocatoria, genera un effetto recuperativo del bene e non un nuovo trasferimento di ricchezza in capo al fallimento. Come mi devo regolare considerato che il fallimento non ha incassato le somme previste in sentenza e non ha fondi per pagare limposta di registro richiesta dall'agenzia delle enetrate. Devo chiedere l'insinuazione al passivo delle somme richieste a titolo di imposta ? Quest'ultima andava calcolata in misura fissa?
    in attesa di un riscontro porgo distinti saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/02/2020 14:50

      RE: imposta di registro su sentenza revocatoria ordinaria

      Com'è noto, la questione prospettata riguarda l'applicazione di due diverse lettere dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131, e precisamente:
      - la lettera "b", che assoggetta all'aliquota del 3% le sentenze "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"
      - la lettera "e", che assoggetta all'imposta fissa di 168 euro le sentenze "che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto".

      Essa è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.

      La giurisprudenza più risalente, fra cui Cass. n. 794/1989 e Cass. n. 425/1962 a la maggioranza delle sentenze di merito (C.T.P. Torino, Sent. n. 39/10/03 del 3/7/2003, C.T.R. Napoli, Sent. n. 306 del 27/9/2001, C.T.P. Verona, Sent. n. 67/10/08 del 30/4/2008) propendeva per l'applicazione del tributo in misura fissa.

      Sono però successivamente intervenute una serie di sentenze di Cassazione, tutte su ricorso dell'Ufficio, e quindi in esito a concordi e opposte sentenze di Commissione Tributarie Regionali, che hanno tutte sposato la tesi opposta; fra esse Cass. 21160/2005, Cass. 4537/2009 (che nel richiamarla afferma che "la sentenza che pronuncia la revocatoria fallimentare ... possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, dal momento che, a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell'atto impugnato", e che "occorre ... rimarcare che la condanna alla restituzione di quanto ricevuto dal creditore cessionario in ragione dell'esazione del credito ceduto non comporta un ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, che vede incrementata la massa fallimentare"), 18707/2010, 27960/2011, 17584/2012, 24954/2013, 16814/2017 e la recente 12685/2019

      La questione è però riproposta in termini completamente innovativi dalla recente Ordinanza della Suprema Corte n. 31277 del 4/12/2018 che, sempre su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, si occupa proprio di una azione revocatoria di un trasferimento immobiliare; ne riportiamo ampi stralci perché ci pare ben motivata (oltre che, a nostro avviso, convincente); essa:

      - dichiara dovuta l'imposta in misura fissa perché "Costituisce principio ripetutamente enunciato da questa Corte che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare del negozio stipulato dal debitore poi fallito non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione (ex multis Cass. n. 2154 del 1984; Cass. n. 8962 del 1997; Cass. n. 8419 del 2000; Cass. n. 17590 del 2005)"

      - afferma che "La conclusione non può mutare per il solo fatto che, nel caso di specie, la sentenza che ha accolto la domanda di revocatoria proposta dal Fallimento del C.D. s.r.l. ha anche condannato l'acquirente alla "restituzione" dell'immobile al Fallimento", perché "Come correttamente ritenuto dalla CTR, tale capo della decisione non può essere interpretato nel senso indicato dalla ricorrente, ovvero come condanna alla retrocessione del bene alla procedura, posto che, così inteso, risulterebbe in palese ed insanabile contrasto con la statuizione di revoca (e dunque di mera inefficacia nei confronti della massa dei creditori) dell'atto di vendita"

      - e affronta l'apparente contrasto giurisprudenziale con le numerose sentenze sopra citate: "Non pertinente al caso in esame è il consolidato principio giurisprudenziale – enunciato con riferimento alla diversa ipotesi in cui la revocatoria fallimentare intervenga rispetto al pagamento di somme o cessioni di crediti – secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all'aliquota proporzionale"; ciò perché "La sentenza che accoglie la domanda di revoca di atti solutori non ha infatti quale necessario presupposto la declaratoria di inefficacia del negozio "a monte" del pagamento revocato; essa, inoltre, non determina la mera inopponibilità di tale pagamento al fallimento, ma ha un effetto traslativo pieno, in quanto, condannando l'accipiens alla restituzione della somma di denaro in precedenza appresa e già confusa nel suo patrimonio, comporta il depauperamento di tale patrimonio, con contestuale, immediato trasferimento al fallimento della corrispondente ricchezza"

      - per concludere che "escluso che la sentenza di revocatoria fallimentare della cessione di un bene immobile determini il trasferimento del bene dal terzo acquirente al fallimento, ne deriva che tale provvedimento giudiziale non rientra nella previsione di cui alla lett. a) ... ma in quella di cui alla lett. e), essendo assimilabile alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni"

      Si tratta di un provvedimento per il momento isolato, ma assai recente e come detto ben motivato: non possiamo che attendere per verificare se il principio che enuncia (come detto, non in contrasto con quello enunciato dalle sentenze precedenti) si consoliderà o meno.
      • Carla Ferriero

        SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
        13/02/2020 10:24

        RE: RE: imposta di registro su sentenza revocatoria ordinaria

        Ringrazio per la risposta e concordo. a mio parere presumo che ci sia stata anche Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 DPR n. 131/1986.
        L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, applicando l'aliquota proporzionale del 3% sulla registrazione della sentenza, ai sensi dell'art. 8 lett. b) Parte prima della Tariffa allegata al TU n. 131/1986.
        L'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto del fatto che l'operazione negoziale dichiarata inefficace si riferisse a cessione di beni e dunque assoggettabile ad iva.
        A parere di chi scrive, è stata disapplicata da parte dell'Agenzia delle Entrate, il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA che avrebbe condotto ad applicare l'imposta in misura fissa, alla pronuncia di condanna al trasferimento delle somme corrispondenti al valore dell'immobile oggetto di revocatoria. Secondo la scrivente, infatti, la condanna restitutoria comporterebbe l'obbligo da parte del del convenuto, di ripristinare la "originaria operazione di vendita" effettuata dalla società fallita prima della dichiarazione di fallimento, operazione soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 40 del dpr 131/86 .
        L'art. 40 del dpr 131/86, infatti, prescrive che agli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi, soggetti a Iva, si applichi l'imposta di registro in misura fissa; l'art. 8 dello stesso decreto prevede invece l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, dei provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o di valori.
        Le somme oggetto della sentenza a cui fa riferimento l'imposta di registro devono intendersi come operazioni rientranti nella sfera applicazione dell'Iva, si dovrebbe applicare unicamente l'imposta fissa di registro, in virtù di quanto disposto dall'art. 40 del dpr 131/96 si ritiene giusta, l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi del citato articolo 40 proprio in ossequio al principio di alternatività Iva/Registro.
        Sulla base dei motivi suddetti si ritiene illegittimo l'avviso di liquidazione poiché emesso in violazione dei richiamati artt. 8 e 40, contenendo la duplicazione di una imposta di registro senza alcuna motivazione. Deve, pertanto, ritenersi applicabile una sola imposta e in misura fissa.
        si chiede un parere anche sulla predetta questione.
        grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          23/02/2020 20:26

          RE: RE: RE: imposta di registro su sentenza revocatoria ordinaria

          La teoria della violazione dell'alternatività non ci convince completamente.

          Per quanto comprendiamo dal quesito, la sentenza di primo grado ha dichiarato inefficace nei confronti della procedura la prima cessione ma ha ritenuto evidentemente in buona fede il secondo cessionario; di conseguenza l'immobile è da ritenersi a quest'ultimo regolarmente trasferito e quindi scatta il dovere del primo cessionario di restituire alla procedura il controvalore in denaro ricevuto dalla seconda cessione (o comunque quello che è stato ritenuto il valore normale dell'immobile).

          Se questa ricostruzione è corretta, ciò che avviene ora e che l'Ufficio assoggetta a tassazione, ovvero la (dovuta) consegna del danaro da parte del primo cessionario, non è certo operazione soggetta a IVA (tanto per chiarire: il cessionario non emette fattura né la procedura emette nota di credito), quindi non ci pare che la questione dell'alternatività possa essere sollevata.