Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    30/03/2020 18:34

    Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

    Chiedo cortesemente vostro parere in merito al passaggio di consegne all'amministratore ritornato in bonis a seguito della chiusura di fallimento per revoca.
    Di fatto nei primi giorni di febbraio 2020 la corte d'appello ha emesso sentenza di revoca del fallimento. Il tribunale ordinario competente pertanto ha fissato l'udienza per il rendiconto del curatore purtroppo rinviata a luglio 2020 per l'attuale situazione sanitaria. Chiedo conferma di poter provvedere alla consegna della cassa e banca all'amministratore nuovamente in carica (avvenuta comunicazione al registro imprese) essendo la società tornata in bonis ovvero attendere il rendiconto e liquidazione del mio compenso pur non più legale rappresentante per chiusura della procedura.
    Cordialmente
    umberto canvoese
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/03/2020 19:54

      RE: Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

      Salvo un più attento conteggio conoscendo il giorno esatto del deposito della sentenza di revoca, la stessa dovrebbe essere diventata definitiva prima della sospensione dei termini. Normalmente si procede prima al conto gestione e liquidazione compenso e poi alla restituzione degli atti e documenti al fallito o al legale rappresentante della società fallita, ma la situazione emergenziale di questo periodo, che ha fatto slittare a luglio l'udienza per la discussione del conto gestione, impone di non lasciare la società in bonis ingestita fino a luglio. E' consigliabile, quindi, che consegni cassa, banca e documenti all'amministratore redigendo un apposito verbale; inoltre, considerato che ormai l'unica interessata al conto gestione, potrebbe chiedere all'amministratore di approvarlo, in modo da avanzare immediata richiesta di liquidazione del compenso. Il rischio, infatti, per lei, è che restituito tutto, non venga poi pagato il suo compenso o, se interviene un'altra procedura concorsuale dover attendere i tempi della stessa.
      Zucchetti SG srl
      • Massimo Regni

        Perugia
        14/04/2020 11:21

        RE: RE: Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

        Chiedo cortesemente un parere:
        Il fallito (società e socio accomandatario personalmente) hanno presentato reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
        Il reclamo è stato rigettato e i reclamanti sono stati condannati in solido a pagare le spese legali al resistente.
        Ora presumo che tali spese dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo fallimentare e se si, godono di qualche privilegio?
        Grazie
        Avv. Massimo Regni

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/04/2020 19:37

          RE: RE: RE: Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

          La questione che ora lei propone è stata affrontata più volte in questo Forum, e noi siamo sempre partiti dal concetto, largamente condiviso in dottrina e giurisprudenza, che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale), bensì nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
          Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, ci ponevamo il dubbio se il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, fosse inopponibile alla massa, per cui deveva essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito fosse stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui andava soddisfatto in prededuzione.
          Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
          La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, anche molto recente, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione, né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc).
          Questa posizione ha ricevuto di recente l'avallo della S. Corte che non l'ordinanza 11 settembre 2019, n. 22725, ha escluso la natura prededucibile e quella concorsuale del credito in questione. Si legge, infatti in detto provvedimento (e va letta la motivazione perché la lettura delle sole massime può essere fuorviante), che "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di opposizione allo stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo la sua qualità di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa l'inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione. (Sez. 1, Sentenza n. 1186 del 20/01/2006). In sostanza, le spese sostenute dal creditore - pur istante per fallimento - non hanno carattere prededucibile perchè non strettamente inerenti alle esigenze dell'amministrazione del fallimento…. Sembrerebbe, quindi che dette spese abbiano carattere concorsuale, ma questo dubbio è eliminato dalla Corte quando afferma che "Non compete il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., in quanto tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del fallimento) e dunque non possono inerire al credito per le spese sostenute dal creditore nel giudizio d'opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale".
          Zucchetti Sg srl
          • Massimo Regni

            Perugia
            15/04/2020 09:34

            RE: RE: RE: RE: Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

            Grazie della risposta.
            se ho ben capito, queste spese non avendo natura concorsuale e non godendo di alcun privilegio e/o prededuzione, non possono essere oggetto di insinuazione.
            Quindi come si può ottenere il loro rimborso?
            Grazie
            Saluti
            Massimo Regni
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/04/2020 19:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Revoca del fallimento e passaggio consegne all'amministratore di srl ritornata in bonis

              Seguendo l'indirizzo che abbiamo indicato, il rimborso delle spese in questione non si può ottenere dal fallimento in quanto il relativo credito non ha natura concorsuale perché successivo alla apertura del fallimento e non è riconducibile alla massa perchè frutto di una iniziativa esclusiva del fallito e, quindi, non opponibile al fallimento. Trattasi di un credito verso il fallito, nei confronti del quale potrà farsi valere quando tornerà in bonis.
              Ad ogni modo, poiché, come illustrato nella precedente risposta, quella che abbiamo indicato è il portato di una interpretazione, seppur diffusa e autorevole, provi egualmente ad insinuare il credito chiedendo in via graduata la prededuzione, il privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., e in chirografo, non potendosi escludere che il giudice incaricato la pensi diversamente.
              Zucchetti SG srl