Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    17/11/2022 19:37

    Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

    Chiedo Vostro prezioso parere sui seguenti punti.
    In primo luogo, chiedo conferma del fatto di potere considerare il compenso del coadiutore fiscale, nominato nella procedura, quale spesa di giustizia alla pari del compenso del curatore.
    In secondo luogo, dopo avere saldato contributo unificato e connesse spese di giustizia, mi trovo nella situazione di avere un modestissimo attivo, sicuramente insufficiente a soddisfare i compensi del curatore nominato in origine (già liquidati dal tribunale ai suoi eredi), del sottoscritto nominato in seguito curatore e del coadiutore.
    Mi chiedo quindi se debbo ripartire tra i tre soggetti il modesto attivo o posso versarlo (a saldo o ad acconto) ad uno degli altri due soggetti (magari il precedente curatore già liquidato), ed in entrambi i casi chiedere, per tutto il resto, che sia posto a carico del'erario (quindi, anche per il coadiutore).
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/11/2022 19:12

      RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

      Confermato quanto chiesto al primo punto, ci sembra strano che sia stato già liquidato un compenso agli eredi del precedente curatore, in quanto, a norma del terzo comma dell'art. 39 l. fall. "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti", principio ripreso nel primo comma dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012. A sua volta la Cassazione ha stabilito che "Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti, in assenza, deve ritenersi affetto da nullità eccepibile con ricorso per cassazione".
      In sostanza quando nella procedura si sono succeduti più curatori il compenso è unico e va liquidato a fine procedura e ripartito poi tra i più creditori. A questo punto, trovandosi il compenso per il coadiutore sullo stesso piano di quello del curatore, ossia trattandosi in entrambi i casi di spese di giustizia, la somma disponibile va ripartita tra il compenso liquidato al curatore (che va ripartito poi trsa i più curatori) e il coadiutore.
      Zucchetti Sg srl
      • Daniele Bacalini

        Fermo
        21/11/2022 09:31

        RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

        Giusto per completezza, preciso che il tribunale ha ritenuto di liquidare il compenso a favore degli eredi del curatore motivandolo come un acconto sul compenso del curatore per giustificati motivi ai sensi dell'art.39 LF
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/11/2022 19:46

          RE: RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

          Giustamente il tribunale ha liquidato agli eredi del precedente curatore un acconto e questo dato non fa che confermare la nostra precedente risposta, alla quale rinviamo.
          Zucchetti SG srl
    • Daniele Bacalini

      Fermo
      30/12/2022 09:57

      RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

      Mi riallaccio al quesito originario per chiedere se, a Vostro parere, una volta eseguito il riparto tra curatori e coadiutore, per i compensi verosimilmente residuati sia comunque conseguibile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
      Ringrazio anticipatamente
      Daniele Bacalini
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        31/12/2022 09:06

        RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

        Nel caso non è richiamabile il gratuito patrocinio, bensì la lett. c) del comma terzo dell'art. 146 DPR n. 115 del 2002,, per la quale rientrano tra le spese anticipabili dallo Stato "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato"; tra queste, a seguito dell'intervento della Corte Cost. n. 174 del 2006, rientra anche il compenso del curatore.
        Zucchetti SG srl
        • Andrea Vassanelli

          Verona
          03/04/2023 11:14

          RE: RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

          Mi riallaccio alla questione per porre un quesito.
          Sono stato nominato coadiutore fiscale in una procedura: dopo vari anni il curatore ha chiuso la procedura per avvenuta ripartizione dell'attivo senza provvedere al pagamento del compenso dello scrivente quale coadiutore.
          Secondo voi potrei presentare un'istanza al G.D. con la richiesta di pagamento del compenso come coadiutore con spese a carico dell'erario.
          In alternativa quale soluzione sarebbe secondo voi prospettabile?
          Ringrazio anticipatamente.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            03/04/2023 17:50

            RE: RE: RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia


            Il compenso e le spese del coadiutore possano essere poste a carico dell'Erario in quanto tra queste rientrano "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato" (art. 146, co. 3, lett. c) DPR n. 115 del 2002), avendo la Corte Costituzionale (Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 174) ritenuto che tale previsione è applicabile al curatore, per cui la stessa soluzione può essere estesa a chi coadiuva con il curatore. Tuttavia l'intervento dell'Erario presuppone la mancanza di attivo della procedura, nel mentre, nel caso, lei dice che vi è stata una liquidazione dell'attivo per i creditori; questo significa che il mancato pagamento del suo compenso, che trovava collocazione in prededuzione, non è dipeso da mancanza di fondi ma da una dimenticanza o, comunque, è ascrivibile ad un errore del curatore. Se le cose stanno così, crediamo che non possa porre il relativo importo che avrebbe dovuto essere pagato con i fondi del fallimento a carico dell'Erario.
            Peraltro il comma due dell'art. 32 prevede che "del compenso riconosciuto a tali soggetti (ossia ai coadiutori) si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore"; il che significa che il compenso del coadiutore non va pagato dal curatore né è detratto da quello del curatore (come invece il compenso del delegato), ma è a carico della procedura, solo che "del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore", per cui bisogna anche verificare se è stato liquidato un compenso al curatore ese in tale liquidazione si è tenuto conto di quello spettante al coadiutore.
            Zucchetti SG srl
            • Andrea Panattoni

              Lucca
              07/05/2025 11:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

              Spettabile Zucchetti,
              riprendo la conversazione per chiedere un vostro parere su quanto segue:
              1) l'incarico assegnato ad un geometra di redigere la perizia di stima di un immobile caduto nell'attivo di un Fallimento (Legge Fallimentare) può considerarsi, a tutti gli effetti, un coadiutore del Curatore ai sensi dell'art. 32 L.F.?
              2) il compenso che verrà liquidato al Geometra può essere posto a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 comma 3 lettera c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove non vi fosse attivo o se questo non fosse sufficiente?
              Ringrazio e saluto cordialmente
              Dott. Andrea Panattoni
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                07/05/2025 20:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia

                Nel vigore della legge fallimentare era difficile qualificare lo stimatore quale coadiutore in considerazione della modalità di nomina, lasciata alla competenza esclusiva del curatore, e alle funzioni espletate che, essendo previste autonomamente, potevano non essere comprese in quelle più generiche del coadiutore.
                Tutto è cambiato nel nuovo codice ove il primo comma dell'art. 216, nel riaffermare ulteriormente che i beni acquisiti all'attivo della procedura sono "stimati da esperti nominati dal curatore", precisa "ai sensi dell'art. 129, comma 2, che riproduce il secondo comma dell'art. 32 l. fall., per cui dal combinato disposto degli artt. 195 e 216 si può dedurre che ora lo stimatore va equiparato ad un coadiutore e va nominato con le stesse modalità del coadiutore e cioè con autorizzazione del comitato dei creditori, con tutte le conseguenze anche in ordine al pagamento.
                Quanto alla domanda sub 2, il comma 3 dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 prevede che sono anticipate dall'Erario le "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato". Lo stimatore è un consulente del magistrato? A nostro avviso no nel vigore della legge fallimentare in quanto non è un consulente tecnico del giudice o, più correttamente, non è un ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 cpc ed infatti è nominato dal curatore; nel nuovo codice, per il motivo sopra detto, la soluzione potrebbe anche essere diversa.
                Zucchetti SG srl