Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fallimento di una snc dopo della trasformazione della stessa in ditta individuale

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    06/05/2020 21:02

    fallimento di una snc dopo della trasformazione della stessa in ditta individuale

    Una socio di una snc composta da soli due soci, trasferisce la propria quota sociale in capo all'altro socio, e tanto avviene con scrittura privata autenticata dal notaio. Con la predetta il socio superstite diviene titolare delle attività e passività della snc. Nella stessa scrittura, sempre il socio superstite dichiara di non voler ricomporre la compagine sociale e decide di trasformare la società in ditta individuale. Alla luce di tanto cessava la snc e nel contempo continuava l'attività la ditta individuale. La ditta individuale aziona, con procedura monitoria, il recupero di fatture insolute della snc, il debitore fa opposizione d.i ottenuto dalla ditta individuale. Nelle more del giudizio di opposizione a D.I., veniva dichiarato il fallimento della snc ormai cessata, e il giudizio interrotto.
    Il debitore riassume il giudizio di opposizione a D.I. citando il fallimento della ditta individuale, che non stato dichiarato.
    Prima domanda - è sempre automatico il fallimento della ditta individuale a seguito del fallimento della snc?
    Invero, il curatore del fallimento della snc, ha trascritto la sentenza dichiarativa del fallimento solo sulla ditta individuale.
    Seconda domanda – è corretta la mancata trascrizione della sentenza sulla snc, giova ripetere cessata prima della dichiarazione di fallimento?
    Grata per i preziosi consigli che vorrete fornirmi, vi porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2020 20:54

      RE: fallimento di una snc dopo della trasformazione della stessa in ditta individuale

      Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272 n. 4, c.c. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., ma solo una successione
      tra soggetti distinti, che richiede il preventivo scioglimento della società e la liquidazione della stessa, cui far seguire l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società (Giur. pacifica, cfr. Cass. 14/01/2015, n.496; Cass. 25/06/2014, n.14449, ecc.). Non aggiunge molto il fatto che, nella specie, il socio superstite abbia espressamente dichiarato di voler continuare l'attività come ditta individuale perché tale dichiarazione costituisce una specie di rinuncia al decorso del termine semestrale per ricostruire la pluralità dei soci, per cui la società si scioglie dal momento di tale dichiarazione, tuttavia, sia ben chiaro, lo scioglimento non significa estinzione, che avviene solamente a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese.
      Pertanto la dichiarazione di fallimento della snc, si può spiegare o perché non erano ancora decorsi sei mesi dalla concentrazione delle quote nell'unico socio, per cui la snc non era ancora sciolta (art. 2772. n. 4 c.c.), o perché, sciolta la società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi non era stata effettuata la liquidazione della stessa né l'assegnazione del patrimonio sociale al socio unico (in questo caso secondo Cass. - 06/02/2015, n. 2263, qualora sia dichiarato il fallimento dell'impresa individuale questo "implica la dichiarazione di fallimento della società"), oppure perché, pur effettuata la liquidazione e cancellata la snc dal registro delle imprese, non era decorso un anno da tale evento.
      Ad ogni modo, il dato fondamentale è che il tribunale ha dichiarato il fallimento della società in nome collettivo e, pare di capire non anche del socio superstite né del socio che aveva ceduto la quota (probabilmente oltre un anno prima).
      Lei chiede se insieme nella sentenza dichiarativa di fallimento della società possa ritenersi implicito anche quello del socio superstite e la risposta non è agevole perché, nonostante il carattere formale e costitutivo della sentenza fallimentare, si tratta di vedere se, in applicazione del principio generale secondo cui la portata precettiva della pronuncia giudiziale va desunta dal complesso delle disposizioni contenute nella sentenza, indipendentemente dalla loro collocazione grafica nelle parti motiva e dispositiva, dal provvedimento che ha dichiarato il fallimento della snc si possa desumere che il tribunale abbia inteso anche estendere il fallimento al socio superstite, come , alla luce di quello che si conosce dovrebbe essere logico.
      Tuttavia questa ricerca potrebbe non essere indispensabile perché, qualunque sia stato il motivo che ha portato alla dichiarazione di fallimento della società, pare abbastanza chiaro che il tribunale abbia ritenuto che il socio superstite, continuando l'attività quale imprenditore individuale, abbia continuato l'attività della snc. Tanto è evidente nella prima e nella terza ipotesi prospettata, ma anche nella seconda ipotesi (che sembra quella più probabile) perché se il socio superstite ha continuato l'attività senza dare avvio al procedimento di liquidazione, è come se la società avesse continuato a vivere a tempo indeterminato con un unico socio.
      Se l'attività del socio superstite è rapportabile alla società fallita, la riassunzione del processo deve essere fatta nei confronti del fallimento della società perché si tratta di rapporti commerciali facenti capo a questa (peraltro è incerto, come detto, se sia stato dichiarato anche il fallimento del socio). E' anche da capire perché il debitore ingiunto proceda lui alla riassunzione, dato che se ha fatto una domanda riconvenzionale q uesta va accertata al passivo del fallimento sociale. Per quanto detto, essendo stato dichiarato il fallimento della snc, a la trascrizione della sentenza riguarda questo ente.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Luisa Partenope

        Foggia
        08/05/2020 12:31

        RE: RE: fallimento di una snc dopo della trasformazione della stessa in ditta individuale

        ritengo di dover colmare una mia lacuna nell'esposizione precedente.
        La sentenza ha dichiarato il fallimento della snc e dei soci illimitatamente responsabili.
        Di fronte a questa precisazione cambia la prospettazione data?
        Inoltre, la ditta individuale nata dalla cessazione e trasformazione della snc, aziona una procedura monitoria per il recupero di un credito. Al D.I. emesso viene proposta opposizione. Il giudizio di opposizione viene interrotto per l'avvenuta dichiarazione di fallimento della snc e dei soci illimitatamente responsabili.
        Questa dichiarazione di fallimento, ovvero anche del socio superstite illimitatamente responsabile, si estende automaticamente alla ditta individuale?
        Distinti saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/05/2020 20:15

          RE: RE: RE: fallimento di una snc dopo della trasformazione della stessa in ditta individuale

          Ora i conti tornano perché sembrava abbastanza strano che il tribunale, avendo ritenuto la sopravvivenza della snc, avesse dichiarato il fallimento della società e non dei soci illimitatamente responsabili; e, se per quello che aveva ceduto le quote poteva giustificarsi il mancato fallimento con l'eventuale decorso dell'anno dalla cessazione della qualifica di socio, per quello superstite era difficile trovare una spiegazione, tant'è che avevamo ipotizzato il fallimento implicito del socio quale logica conseguenza del fallimento della società.
          Diciamo, per comodità espositiva che questo socio si chiama A e che nel periodo in cui era socio unico aveva, evidentemente quale imprenditore individuale, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, che era stato opposto; il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato interrotto a seguito del fallimento della snc e dei soci, compreso A, ed ora l'ingiunto riassume il procedimento nei confronti del fallimento di A.
          Non conosciamo le ragioni che hanno determinato il tribunale a dichiarare il fallimento della snc (e dei soci), ma, come abbiamo detto nella precedente risposta, riteniamo che, essendo stato il decreto chiesto per attività di impresa dal soggetto che allora si riteneva imprenditore individuale e avendo il tribunale ritenuto che quell'attività era ancora svolta dalla snc, la riassunzione del processo debba essere fatta nei confronti del fallimento della società perché si tratta di rapporti commerciali facenti capo a questa. Tuttavia l'ingiunto potrebbe anche sostenere che poiché l'ingiungente era A e l'opposizione è stata fatta convenendo in giudizio A, anche la riassunzione va fatta nei confronti del fallimento di A; si tratta di una questione strettamente processuale, fermo restando che sul piano sostanziale A, in quanto soggetto singolo, è titolare di un unico patrimonio con cui risponde dei sui debiti sia contratti dalla società sia personali.
          Rimane la perplessità già espressa circa la riassunzione. Per le spese di causa probabilmente, che però, anche se liquidate saranno in chirografo.
          Zucchetti SG srl