Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CREDITO IVA

  • Fernando Ria

    GINOSA (TA)
    26/02/2024 18:17

    CREDITO IVA

    Gentilissimi,
    nel caso in cui la società in liquidazione dovesse avere un credito IVA è possibile recuperarlo per procedere al soddisfacimento di alcuni creditori?
    Vi ringrazio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/03/2024 11:39

      RE: CREDITO IVA

      Certamente sì: non solo è possibile, ma è doveroso, essendo una componente dell'attivo della procedura.

      Non disponendo di altre informazioni sulla situazione e formazione di tale credito non possiamo dare indicazioni più precise, ci limitiamo a ricordare che:

      - se è un credito la cui causa genetica è ante procedura, è "credito ante" procedura, quindi compensabile con eventuali debiti tributari parimenti ante procedura, già noti o che potrebbero emergere da accertamenti, avvisi di liquidazione o quant'altro, non ancora emessi o notificati; diviene quindi certo e inattaccabile solo quando sono decorsi i termini per ogni eventuale atto relativo a periodi ante procedura

      - se è un credito formatosi per atti con causa genetica successiva all'apertura della procedura, non si pone il problema della compensazione con eventuali debiti ante procedura e si applicano le regole generali (minor credito del triennio, ecc.)

      - se è un credito che emergerà dall'ultima dichiarazione IVA, che verrà presentata dal Curatore (immaginiamo si tratti di un fallimento o di una liquidazione giudiziale) dopo la chiusura della procedura, se ne potrà ugualmente fare la cessione prima delle operazioni di chiusura, come credito futuro; cessione che dovrà poi essere "ribadita" dopo la presentazione della dichiarazione, con atto notarile e successiva notifica all'Agenzia delle Entrate.
      • Fernando Ria

        GINOSA (TA)
        21/03/2024 11:36

        RE: RE: CREDITO IVA

        Gentilissimo,
        si tratta nello specifico di un credito IVA ante procedura.

        Poiché i creditori insinuati sono in ordine di privilegio ex dipendenti, professionisti ed infine Agenzia delle Entrate, la compensazione con debiti tributari prevale comunque, oppure si dovrebbero soddisfare in primis gli ex dipendenti, i professionisti ed in via residuale i debiti tributari?

        Inoltre, dal punto di vista pratico come si dovrebbe procedere?
        1) Opzione - 1 - Compensazione con debiti tributari, richiesta di formale autorizzazione all'Agenzia delle Entrate?
        2) Opzione 2 - Soddisfacimento dei creditori in ordine di privilegio mediante assegnazione futura delle somme ai creditori dopo averne chiesto il rimborso, che potrà avvenire solo dopo aver cessato la partita IVA. In tal caso, bisognerebbe determinare un piano di Riparto ( chiedere autorizzazione al MISE) sottoporlo ai creditori per eventuali opposizioni?

        Per quanto riguarda il compenso del commissario Liquidatore, dovrebbe essere chiesta autorizzazione al MISE per la determinazione dell'importo, somma che dovrebbe essere sottratta dal credito IVA ( non c'è altra liquidità) e solo successivamente procedere o con l'opzione 1 o con l'opzione 2.

        La ringrazio anticipatamente.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/03/2024 09:09

          RE: RE: RE: CREDITO IVA

          Relativamente al primo quesito, se ne abbiamo ben compreso il significato, la compensazione opera "a monte" del riparto, riducendo o azzerando il credito prima che diventi attivo disponibile per i creditori.


          La risposta alle domande successive va di conseguenza:

          - può essere chiesto il rimborso IVA, per cessazione dell'attività o per uno degli altri motivi previsti dall'art. 30, II e III comma, del D.P.R. 633/72

          - se l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso, quanto ricevuto diviene attivo realizzato e può essere destinato al pagamento delle spese di procedura e poi dei creditori, secondo l'ordine di legge

          - se l'Agenzia non eroga il rimborso, o perché interamente compensato con debiti fiscali parimenti ante procedura, o comunque perché pendono ancora i termini perché tali crediti eventualmente emergano in futuro, non resta che attendere che la situazione si risolva (oltre, ovviamente, a proporre ricorso avanti gli organi della giustizia tributaria se si ritiene che le pretese opposte in compensazione siano infondate)

          - il compenso al Commissario Liquidatore non è altro che una delle spese di procedura, dovrà quindi essere liquidato dal Tribunale e pagato con le disponibilità che vi saranno.
          • Fernando Ria

            GINOSA (TA)
            22/03/2024 14:50

            RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA

            Gentilissimo,
            prima di tutto la ringrazio per la risposta.
            Pertanto, dovendo operare prima la compensazione dei debiti tributari, ed essendo questi ultimi di importo superiore al credito IVA, la liquidità che ne deriverà sarà nulla.
            Di conseguenza, dovrei procedere con l'istanza di autorizzazione a chiudere la procedura e la contestuale determinazione del compenso al Commissario Liquidatore, compenso che, a questo punto, sarà a carico dell'Erario.

            La ringrazio molto.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              28/03/2024 20:47

              RE: RE: RE: RE: RE: CREDITO IVA

              Esattamente.

              La ringraziamo anche noi, per la cortesia.