Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

INDENNIZZO PER AZIONE DI ACCESSIONE 936 CPC E SURROGA DEL CONVENUTO AL CREDITORE IPOTECARIO

  • Diego Cuccu'

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    15/03/2021 16:51

    INDENNIZZO PER AZIONE DI ACCESSIONE 936 CPC E SURROGA DEL CONVENUTO AL CREDITORE IPOTECARIO

    Il Fallimento, proprietario di un Capannone costruito sul terreno della società "X", ha intentato azione di accessione ex art. 936 e 1593 Cod. Civ. nei confronti della predetta società per ottenere il relativo indennizzo. Al passivo del Fallimento è stata ammessa, tra gli altri, una Banca per un mutuo ipotecario con ipoteca iscritta sull'immobile. Quest'ultima ha notificato al Fallimento l'atto di cessione del predetto credito nei confronti della società "X" convenuta dalla Curatela nell'azione di accessione; quest'ultima, ad oggi, non ha ancora provveduto all'annotazione ex art. 2843 c.c. e 45 L.F.
    Ciò premesso, si chiede un Vs parere in merito ai seguenti punti:
    1. se l'indennizzo che il Fallimento eventualmente incasserà a seguito dell'azione di accessione promossa, rientra tra le entrate di natura immobiliare (e quindi destinata unicamente al creditore ipotecario iscritto al netto delle relative spese) ovvero di natura mobiliare;
    2. se l'annotazione della surroga ex art.2843 cod. civ., ove venisse fatta dal convenuto, possa essere considerata opponibile alla massa dei creditori anche se successiva alla sentenza di fallimento;
    3. se il convenuto - ove venisse condannato al versamento dell'indennizzo a favore della Curatela - possa eccepire a quest'ultima in compensazione del proprio debito per il predetto indennizzo, il credito dallo stesso acquistato dalla Banca "X" dopo il Fallimento (già ammesso al passivo in ipotecario).
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2021 19:56

      RE: INDENNIZZO PER AZIONE DI ACCESSIONE 936 CPC E SURROGA DEL CONVENUTO AL CREDITORE IPOTECARIO

      Quesito 1-Il richiamo dell'art. 1593 c.c. fa capire che nel caso sia stato il conduttore del terreno, ora fallito, ad effettuare la costruzione sul terreno preso in locazione e, in tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 c.c.. In base a tale norma, e comunque in forza della regola generale di cui all'art. 936 c.c., chi ha effettuato l'addizione ha diritto a toglierla alla fine della locazione e il diritto ad ottenere un indennizzo nasce quando l'addizione rimane al proprietario della cosa su cui l'addizione è stata fatta. Da tanto può dedursi che l'indennizzo è il sostitutivo dell'immobile che il conduttore avrebbe potuto ottenere in restituzione o eliminare e che, invece rimane, per cui, rispondendo al primo quesito, l'indennizzo ha, a nostro avviso, natura immobiliare.
      Quesito 2- E' pacifico che le varie forme di successione del credito, quale la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio e che "trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario (o il surrogante in caso di pagamento dell'originario creditore), resta immutato il rapporto obbligatorio nella sua oggettività e pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di privilegio derivante da ipoteca costituita prima della apertura della procedura concorsuale, l'annotazione del trasferimento non dovrà essere necessariamente effettuata in data anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento" (Cass. 12 febbraio 2013 n. 3402). Invero, l'inopponibilità stabilita dall'art. 45 l.f. riguarda esclusivamente gli atti di disposizione suscettibili di vulnerare i diritti della massa dei creditori, nel mentre, "l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, se eseguita dopo la sentenza di fallimento, comporta la mera sostituzione soggettiva nell'iscrizione originaria, e perciò anche nel grado, che assisteva il credito del creditore ipotecario cedente (o surrogato in caso di pagamento), non la costituzione di una nuova ipoteca, non configurando pertanto un atto pregiudizievole per il fallimento". Tale annotazione, rientrando comunque tra le varie formalità previste dall'art. 45 l.f., è disciplinata dall'art. 2843 c.c., in base al quale l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca a margine della iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l'inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti e, pertanto, "da ciò discende che, in generale, perché un trasferimento di ipoteca possa essere opponibile al fallimento è comunque necessario che esso sia annotato a margine dell'iscrizione d'ipoteca prima o dopo la dichiarazione di fallimento".
      Quesito 3- Il credito per indennizzo trova la sua fonte nell'attività effettuata dal fallito prima del fallimento (la costruzione) e nella scelta effettuata, sempre prima del fallimento di ottenere l'indennizzo, per cui tale credito ha natura concorsuale, anche se la condanna interviene dopo la dichiarazione di fallimento in favore del curatore, che ha proseguito o riassunto la causa già antecedentemente promossa dal fallito. Anche il credito acquistato dalla Banca X ha natura concorsuale, per cui, a nostro avviso, la compensazione tra i due crediti e debiti è ammissibile, non opponendosi a tanto il secondo comma dell'art. 56. Questo, infatti dispone che "Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore", per il fatto che il credito acquistato dalla banca x, nel caso, era scaduto. La forte limitazione data dal requisito che il credito ceduto sia 2non scaduto"- che di fatto rende inutilizzabile il secondo comma dell'art. 56, è stata eliminata dal nuovo codice (art. 155 CCII), ma al suo caso si applica la legge fallimentare.
      Zucchetti SG srl