Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Compensazione Crediti Irap ante procedura con altri debiti d?imposta ante procedura
-
Elena Parissenti
BRESCIA20/11/2024 13:04Compensazione Crediti Irap ante procedura con altri debiti d?imposta ante procedura
Buongiorno,
chiedo la possibilità di opporre la compensazione a sensi art 56 L.F. all'AdE Ricossione imposte di diversa natura nel caso IRAp (regionale) con INPS o IVA o altro.
grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/11/2024 19:30RE: Compensazione Crediti Irap ante procedura con altri debiti d?imposta ante procedura
Non siamo del tutto certi di aver ben compreso il testo della domanda, tentiamo comunque una risposta; se l'oggetto della domanda fosse altro, chiediamo gentilmente di riformularla.
La compensazione opera fra crediti e debiti verso il medesimo soggetto, con la limitazione di cui al secondo comma dell'art. 56 l.fall. (e 155 CCII).
Il punto è che Agenzia delle Entrate Riscossione opera come agente per la riscossione di più soggetti, primi fra tutti, ma non solo, Erario e INPS, e sono loro i titolari del credito, pertanto:
- si compensano i crediti e debiti verso Agenzia delle Entrate per qualunque tributo e da qualunque causa generati: imposte dirette, IVA, crediti d'imposta, ecc.
- non si compensano crediti erariali con debiti previdenziali, e viceversa, anche se entrambi richiesti da ADER, perché la figura del creditore non coincide con quella del debitore.-
Elena Parissenti
BRESCIA25/11/2024 10:37RE: RE: Compensazione Crediti Irap ante procedura con altri debiti d?imposta ante procedura
Ringrazio e confermo la ratio della domanda ma, l'IRAP è un Tributo regionale, questo non influisce dato che il creditore non è lo Stato?
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/12/2024 09:31RE: RE: RE: Compensazione Crediti Irap ante procedura con altri debiti d?imposta ante procedura
Non siamo riusciti a reperire una disposizione che ci dia una risposta precisa ed esauriente, tentiamo quindi di inquadrare la questione basandoci su due fonti.
La prima è l'art. 30 del D.Lgs. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, intitolato "Riscossione dell'imposta e versamento in acconto", che stabilisce:
- al comma 2, che "L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi".
- al comma 6, che "La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi"
È vero che il gettito è (in parte) destinato alle regioni, ma ciò non toglie, a nostro avviso, che organo riscossore, e quindi creditore del tributo, sia l'Erario.
Un altro indizio lo troviamo nella Circolare 4/2011, che nel punto in cui si occupa del divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (art. 31 del D.L. 78/2010) afferma che:
"la compensazione è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (per i quali è scaduto il termine di pagamento).
Quanto ai tributi cui fa riferimento, devono intendersi, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura"
Ci pare quindi che l'IRAP, in quanto imposta diretta, possa essere considerata, ai fini della compensazione ex art. 56 l.fall., credito o debito verso l'Erario.
-
-
-