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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Fallimento società di fatto
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Virgilio Sallorenzo
Piacenza16/01/2020 11:46Fallimento società di fatto
Buongiorno,
sono stato nominato nel 2015 Curatore della Alfa srl; lo stato passivo è stato formato e dichiarato esecutivo. L'attivo è stato in gran parte realizzato e i crediti in prededuzione sorti nel corso della procedura sono stati parzialmente pagati; pendono ancora cause per recupero di crediti commerciali.
A distanza di quasi 5 anni, a seguito del rinvenimento di atti che dimostravano attività gestoria da parte di un soggetto persona fisica X, è stata chiede l'estensione del fallimento di Alfa srl ed il Tribunale, accertata l'esistenza di una società di fatto tra la società Alfa srl e il socio X, ha dichiarato all'inizio del corrente anno un nuovo fallimento (attribuendo un nuovo numero di R.G.) della sdf Beta tra i due soggetti Alfa srl (già fallito) e di X nonché del socio X personalmente.
Mi ritrovo con diverse questioni da porre al fine di procedere ad una corretta gestione dei due fallimenti.
PASSIVO. Il passivo della sdf Beta sarà formato dal passivo della società Alfa srl (già esecutivo) per i crediti riconducibili all'attività sociale (quindi con esclusione di quelli strettamente riconducibili all'attività del solo socio Alfa srl quali ad esempio il credito della Camera di Commercio per il mancato versamento del diritto annuale) e dagli eventuali nuovi crediti di cui sarà richiesta l'ammissione al passivo di Beta sdf una volta accertata la loro effettiva imputabilità nei confronti della stessa sdf.
Le comunicazioni ex art. 92 L.F. saranno rivolte sostanzialmente agli stessi creditori individuati per la Alfa srl ma: a) solo ai creditori già ammessi al passivo del fallimento Alfa srl o anche ai creditori, allora individuati, che non hanno mai presentato domanda di insinuazione? b) Nel caso la comunicazione vada rivolta a tutti i creditori, essendo lo stato passivo della Beta sdf trasposto poi ex art. 148 nello stato passivo del socio Alfa srl, non si fornirebbe ai creditori non intervenuti una seconda possibilità a distanza di 5 anni e quindi ben oltre i termini di cui all'art. 101 L.F.? c) Lo stato passivo della Alfa srl, già esecutivo, può essere modificato nel caso vi siano nuovi creditori ammessi al passivo della Beta sdf? d) Deve essere formato uno stato passivo del socio Alfa srl nel fallimento della Beta sdf oppure, non essendo stato correttamente dichiarato nuovamente il fallimento della Alfa srl, sarà eventualmente da integrare e modificare lo stato passivo del fallimento Alfa srl (del 2015) comportandosi di fatto come le due procedure fossero riunite in una sola?
ATTIVO. L'attivo di Alfa srl è stato quasi integralmente liquidato ed sono stati pagati parzialmente i crediti prededotti.
e) L'attivo realizzato nel fallimento Alfa srl (2015) deve essere attribuito alla massa attiva del fallimento di Alfa srl oppure, derivando essenzialmente dalla vendita di attrezzature e dal recupero di crediti commerciali, deve essere considerato attivo della Beta sdf? e) i creditori prededotti nel fallimento di Alfa srl (2015) non ancora soddisfatti, saranno pagati con l'attivo trasferito a Beta sdf?
CAUSE IN CORSO. Le cause attive in corso nel fallimento di Alfa srl, possono proseguire una volta dichiarato il fallimento di Beta sdf? Cioè l'autorizzazione resa al Curatore di Alfa srl ad agire giudizialmente, deve essere rinnovata per Beta sdf al fine del prosieguo delle azioni già in corso?
Ringrazio per la risposta che vorrete darmi.
Cordiali saluti
Virgilio Sallorenzo-
Zucchetti SG
Vicenza17/01/2020 18:28RE: Fallimento società di fatto
Le sue domande sono tipiche di ogni situazione riconducibile al comma quinto dell'art. 147 l. fall., di quando, cioè, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Nel suo caso la situazione è ulteriormente aggravata dal tempo decorso dalla dichiarazione del fallimento della srl Alfa rispetto alla dichiarazione di fallimento della sdf Beta, con soci Alfa srl e il socio persona fisica X.
Per cercare di uscirne fuori, bisogna tenere presente, quale criterio direttivo, che l'estensione di fallimento alla società occulta poggia sul presupposto che il soggetto già dichiarato fallito (facciamo finta, per sola comodità espositiva, che Alfa sia un imprenditore individuale e non una srl, come nel caso) è solo apparentemente un imprenditore individuale, essendo, in realtà, socio di una società di fatto con altri; di conseguenza, l'impresa (e gli atti, negoziali o meno, che ne sono l'esplicazione), apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto Alfa (apparente imprenditore individuale) già dichiarato fallito è, in realtà, riferibile ad obbligazioni che, in quanto assunte dal socio (apparente imprenditore individuale) nell'esercizio della predetta impresa e, quindi, per conto della società, sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società (artt. 2297 e 2267 c.c.).
Il fatto che Alfa sia una srl non muta questa premessa, una volta che la legge ha ammesso la possibilità della partecipazione di una srl ad una società di fatto quale è quella occulta che viene rinvenuta; una volta dichiarato il fallimento di quest'ultima, si applicano al fallimento di questa le ordinarie regole delle società irregolare in nome collettivo, per cui i soci (Alfa srl e il sig. X, assumono la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2267 c.c.) e, di conseguenza vanno dichiarati falliti per ripercussione in forza del principio posto dal primo comma dell'art. 147. Ovviamente Alfa non viene dichiarata nuovamente fallita non potendosi dichiarare il fallimento di chi è già fallito, ma, tuttavia, a seguito della scoperta della società di fatto, il suo originario fallimento va considerato quale fallimento del socio della sdf Beta.
In questo quadro giuridico deve muoversi il curatore per tutte le attività di cui ai quesiti.
Quanto al passivo , bisogna formare il passivo della sdf Beta, del sig. X ed anche rivedere quello di Alfa per la parte riguardante le obbligazioni sociali. Di conseguenza il curatore dovrebbe inviare la comunicazione di cui all'art. 92 a tutti i creditori che hanno intrattenuto rapporti di affari con Alfa, visto che egli agiva solo apparentemente come se fosse un imprenditore singolo; egualmente ai creitori che hanno avuto rapporti commerciali con il sig.. X ed, in più, ai creditori personali di questi. Abbiamo usato il condizionale non perché la comunicazione potrebbe non essere fatta, ma per il contenuto in quanto essa, ai soggetti che già hanno presentato domanda di insinuazione al passivo di Alfa e sono stati ammessi, si deve in primo luogo spiegare cosa è accaduto e poi si può semplicemente dire che ritenendo l'insinuazione già effettuata di natura commerciale, come se il rapporto fosse intercorso con Beta sdf, il credito già ammesso, salva diversa indicazione, sarà trasferito nel passivo della sdf Beta, con le conseguenze di cui al terzo comma dell'art. 148 per quanto riguarda gli stati passivi personali. Si tratta, naturalmente di una indicazione in quanto le formule possono essere varie; l'importante è evitare che i creditori commerciali già ammessi al passivo di Alfa srl siano costretti a presentare una nuova domanda di insinuazione (che non sarebbe tardiva se presentata entro i trenta giorni antecedenti la verifica) con nuova documentazione, tranne i casi in cui lo riterranno essi farli. Ai creditori personali di Alfa non è necessario scrivere, perché essi sono già ammessi e insinuati nel giusto stato passivo.
Discorso simile vale per l'attivo, nel senso che se l'attivo realizzato nel fallimento Alfa è collegabile., come è presumibile, all'attività commerciale svolta, una volta appurato che questa attività risale alla sdf Beta, l'attivo deve essere considerato attivo della Beta sdf e i creditori prededucibili nel fallimento di Alfa srl (che sostanzialmente sono anch'essi creditori verso Beta) non ancora soddisfatti, saranno pagati con l'attivo trasferito a Beta sdf.
Essendo beta sdf un nuovo soggetto, distinto da Alfa srl, che è un socio della prima, anche le cause di natura commerciale già intraprese da Alfa dovranno essere continuate da Beta, previa nuova autorizzazione del giudice dleegato.
Zucchetti Sg srl-
Calogero Pisciotta
Palermo16/09/2022 07:14RE: RE: Fallimento società di fatto
Buongiorno,
scrivo per chiedere se, a vostro avviso, ai creditori insinuati al passivo del fallimento di "Alfa", la cui domanda sia stata a suo tempo rigettata e non opposta ex art 98 lf o il cui rigetto sia stato confermato in sede di opposizione allo stato passivo (con conseguente formazione di giudicato endofallimentare in entrambe le ipotesi) sia consentito o meno di ripresentare la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della sdf "Beta".
Oppure deve ritenersi che il giudicato endofallimentare formatosi sulla domanda di insinuazione al passivo di Alfa estenda i propri effetti anche in relazione allo stato passivo della sdf Beta, dichiarato in estensione del primo ex art 147 comma V lf?
Cordiali saluti
Calogero Pisciotta-
Zucchetti SG
Vicenza16/09/2022 19:04RE: RE: RE: Fallimento società di fatto
Qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile viene dichiarato il fallimento della sdf e dei soci che la partecipano (art. 147. Co. 5 l. fall.), ad eccezione del socio già dichiarato fallito rispetto al quale la nuova sentenza muta soltanto il titolo in virtù del quale è già stato dichiarato fallito, vale a dire non più quale imprenditore individuale ma come socio illimitatamente responsabile della società occulta. Una volta accertato che l'attività originariamente riferita ad un imprenditore individuale va invece riferita ad una impresa collettiva, quest'ultima è il soggetto tenuto al pagamento delle obbligazioni che rientravano apparentemente nell'attività individuata ma che si è appurato era svolta da una società di fatto; di queste obbligazioni i soci, falliti per ripercussione, rispondono illimitatamente e, ciascuno di essi risponde dei propri debiti personali, così come accade quando fin dall'inizio venga dichiarato il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili.
Il fatto che nel fallimento personale sia stato già effettuato lo stato passivo non muta la situazione nel senso che quello stato passivo che rifletteva i crediti verso il debitore apparentemente individuale va ora riferito all'imprenditore collettivo; è solo un fatto tecnico stabilire come effettuare questo passaggio in modo da evitare che nello stato passivo societaria siano compresi anche crediti personali versi l'originario fallito; ma rimane il dato oggettivo che ciò che è stato accertato, con l'ammissione o con il rigetto, nella formazione dello stato passivo iniziale non svanisce nè perde consistenza in quanto si tratta dei medesimi crediti verso un soggetto solo apparentemente diverso, come più ampiamente detto nella risposta che precede. Nè lo stato passivo già formato può essere considerato quello personale del socio interessato in quanto ora egli risponde dei debiti commerciali quale socio della società inizialmente occulta dichiarata fallita.
Seguendo questa linea interpretativa, le preclusioni già verificatesi in occasione dell'iniziale stato passivo permangono anche nel successivo fallimento, per cui è inammissibile la domanda di insinuazione con cui si ripropone l'ammissione di un credito già definitivamente escluso in precedenza, a meno che il precedente rigetto non sia dipeso proprio da ragioni soggettive della non riferibilità del credito al soggetto fallito. Diversamente si arriverebbe all'assurdo che di alcuni crediti risponderebbe la società (ove in un nuovo stato passivo fossero ammessi) e non ne risponderebbe un socio, seppur illimitatamente responsabile.
Zucchetti SG srl-
Calogero Pisciotta
Palermo29/09/2022 00:15RE: RE: RE: RE: Fallimento società di fatto
Ringrazio per il celere riscontro.
La soluzione da voi prospettata mi convince nelle sue linee generali, anche se, a mio avviso, permangono alcuni punti critici alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno posto l'accento sull'autonomia del fallimento della supersocietà di fatto (ex art 147 comma V l.f.). È stato infatti affermato che, ai fini della declaratoria di fallimento della cosiddetta supersocietà di fatto, occorre preliminarmente procedere a un accertamento autonomo dello stato di insolvenza della supersocietà stessa, distinto rispetto a quello del socio già dichiarato fallito. In particolare, con la sentenza n 24629/2021, la Suprema Corte, muovendo dal presupposto che il fallimento in estensione, ai sensi dell'art 147 comma V lf, non sia un fallimento dipendente - a differenza della fattispecie disciplinata dal precedente comma - ha concluso che l'accertamento in concreto dell'esistenza di una supersocietà di fatto non comporti un'implicita dichiarazione del suo fallimento, poiché all'insolvenza del singolo socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della società di fatto che va accertata autonomamente. La sentenza appena menzionata precisa in parte motiva che "A fallire qui è un soggetto diverso e "nuovo", quale per l'appunto è la supersocietà di fatto: questo fallimento, perciò, costituisce un fallimento autonomo(su questi profili cfr., da ultimo, Cass., 4 marzo 2021, n. 6030; Cass., 13 gennaio 2021, n. 366). Fallimento, questo, che poi viene a sua volta a comportare, per estensione (o "per ripercussione"), il fallimento dipendente dei soci illimitatamente responsabili della stessa supersocietà (cfr. Cass., 20 maggio 2016, n. 10507; Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095)".
L'accertamento di un autonomo stato di insolvenza, secondo Cassazione 6030/2021, richiederebbe inoltre di individuare il "perimetro delle obbligazioni" riferibili alla sdf.
I recenti arresti giurisprudenziali dovrebbero allora indurre l'operatore del diritto a valutare con maggiore "autonomia" il fallimento della supersocietà di fatto rispetto al fallimento del socio.
Ritornando al caso concreto in esame, potrebbe invero verificarsi l'ipotesi che un'obbligazione, in sede di verifica dei crediti del fallimento di "Alfa", non sia stata ritenuta riconducibile alla menzionata società e che ciò abbia portato il GD a rigettare la relativa pretesa creditoria. La stessa obbligazione, tuttavia, potrebbe essere ritenuta riconducibile alla supersocietà di fatto "Beta".
Penso, ad esempio, a una domanda di insinuazione avente ad oggetto un credito supportato da documentazione formalmente riconducibile ad "Alfa", in cui l'impegno all'assunzione dell'obbligazione sia stato peró effettuato da altro socio della supersocietà di fatto "Beta". Tale domanda, invero, ancorché rigettata nell'ambito dell'accertamento del passivo di "Alfa", per difetto di titolarità passiva del rapporto e/o per carenza di prova, potrebbe trovare accoglimento nello stato passivo della supersocietà di fatto "Beta".
Alla luce di quanto precede, ritengo dunque che, anche la negazione "tout court" della possibilità di ripresentare al passivo del fallimento di Beta (sdf) la domanda di insinuazione al passivo del fallimento di Alfa, a suo tempo rigettata e non opposta (o il cui provvedimento di rigetto sia stato confermato in sede di opposizione), potrebbe portare a una situazione altrettanto "assurda", poiché ad alcuni creditori della sdf sarebbe preclusa la possibilità di proporre la domanda di insinuazione al passivo della sdf, nonostante siano in possesso di documentazione idonea a supportare il proprio credito nei confronti del "nuovo" soggetto giuridico dichiarato fallito, seppur in estensione. Concludendo, mi chiedo se il requisito dell'autonomia della sdf, sancito dagli arresti giurisprudenziali sopra menzionati, non debba indurre il Curatore, in sede di verifica dei crediti della sdf, a formulare le proprie conclusioni con maggiore autonomia rispetto alle conclusioni a suo tempo adottate nel corso della verifica del passivo del primo fallimento.
Cordialmente
Calogero Pisciotta-
Zucchetti SG
Vicenza30/09/2022 19:25RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento società di fatto
Premesso che la materia in discussione presenta ampi aspetti di criticità, le sue osservazioni sono indubbiamente molto acute, ma poggiano su un indirizzo che, a nostro avviso, proprio nei punti che qui interessano è eccessivamente astratto.
Il punto di partenza è che la fattispecie rappresentata è riconducibile alla previsione dell'art. 147, comma 5, che riguarda il caso in cui dichiarato il fallimento di un soggetto (sia esso un imprenditore individuale che uno collettivo), successivamente si scopra che, in realtà, l'impresa è "riferibile" ad altro soggetto che operava occultamente, quindi una società di fatto occulta di cui quello già dichiarato fallito era socio illimitatamente responsabile. Non vi è dubbio che, in questo caso, come afferma la giurisprudenza da lei richiamata, viene a mutare il termine di riferimento soggettivo di organizzazione e gestione dell'impresa in quanto viene dichiarato il fallimento di un soggetto diverso e "nuovo", quale per l'appunto è la società di fatto (o supersocietà di fatto se questa correva anche, come nel caso, con una srl). Si tratta, quindi, di un fallimento autonomo che per essere dichiarato richiede l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza.
Al di là del fatto che la Cassazione sottolinea questo dato per differenziare la fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 147 l. fall., che qui interessa, da quella completamente diversa di cui al comma quarto che prevede il fallimento di una società palese e l'estensione poi del fallimento ad un socio occulto, quando andiamo ad esaminare in concreto la questione, ci troviamo di fronte al fallimento di un imprenditore, che presuppone l'accertamento che questi versava in stato di insolvenza, per poi scoprire che l'impresa (e gli atti, negoziali o meno, che ne sono l'esplicazione), apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto dichiarato fallito (Alfa nel caso) era, in realtà, riferibile ad una società di fatto occulta di cui fa parte il soggetto fallito, sicchè le obbligazioni assunte da Alfa quale imprenditore in proprio e che hanno determinato la sua insolvenza, erano state assunte da Alfa quale socio nell'esercizio della impresa societaria e, quindi, per conto della società, per cui le stesse sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società (artt. 2297 e 2267 c.c.).
Orbene , teoricamente è possibile che l'insolvenza di Alfa o comunque del primo soggetto dichiarato fallito sabbia una estensione diversa da quella della sdf, ma in pratica questa è una situazione riconducibile a quelle ipotesi in cui il primo fallito gestiva più imprese e per una sola di questa sia accertato che l'attività veniva svolta in società occulta con altri.. Al di fuori di questo caso, di certo non frequente, se Alfa gestiva una sola impresa e questa ha generato obbligazioni che ne hanno determinato l'insolvenza e la dichiarazione di fallimento e poi si accerta che quella stessa impresa veniva gestita non soltanto da Alfa, ma da Alfa insieme ad altri in società di fatto occulta, l'insolvenza di quest'ultima, che bisogna verificare per dichiarane il fallimento in quanto soggetto distinto e autonomo dal precedente, non può che essere la stessa insolvenza già accertata, altrimenti non sussiste neanche l'insolvenza di Alfa e bisognerebbe revocarne il fallimento.
Noi siamo partiti da questa posizione, che abbiamo esposto nella prima risposta per poi passare al tema dello stato passivo ed è questo il dato al quale– dopo aver esposto nella iniziale risposta i passaggi che il curatore deve svolgere a seguito del fallimento della sdf e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa- ci siamo rifatti per sostenere la preclusione a presentare nuova domanda di insinuazione al passivo della sdf di un credito già escluso e non impugnato dallo stato passivo di Alfa dichiarato esecutivo. A nostro avviso, infatti, alla luce della ricostruzione di cui sopra, lo stato passivo di Alfa non rappresenta i debiti personali (ovviamente può comprendere anche questi) ma principalmente quelli attribuibili all'attività commerciale, concetto ancor più evidente nel caso in esame ove Alfa è una srl, per cui le sue obbligazioni sono quelle commerciali, riconducibili alla società di fatto. Se è così, ammettere la possibilità di una nuova domanda nella sdf per lo stesso credito escluso dallo stato passivo dichiarato esecutivo di Alfa srl, creerebbe una situazione del tutto anomala per la quale di un debito della sdf risponderebbero, oltre alla stessa sdf, tutti gli altri soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti, tranne Alfa. Per superare questo ostacolo bisognerebbe dire che , con l'estensione del fallimento alla sdf, la dichiarazione di esecutività dello stato passivo di Alfa ha perso valore, è tamquam non esset, per cui si rifà integralmente anche lo stato passivo di Alfa. E noi non crediamo che questa soluzione sia possibile.
Come vede la situazione è facilmente gestibile quando non sia stato ancora dichiarato esecutivo lo stato passivo del primo soggetto dichiarato fallito in quanto, in questo caso, tutto può essere rimesso in gioco; ma quando è già intervenuta la dichiarazione di esecutività, la giurisprudenza da lei richiamata non è di molto aiuto perché rimane il problema: tale provvedimento che fine fa?
Zucchetti SG srl
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Pietro Cagnazzo
Taranto02/12/2024 08:28RE: RE: Fallimento società di fatto
Fermo quanto espresso, nel caso in cui Alfa sia un imprenditore individuale, come ritenete si applichi il 3° comma dell'art. 148 se il creditore sociale non si insinua nel passivo della sdf Beta atteso che la norma non prevede espressamente il medesimo automatismo previsto nel caso a fallire sia la Alfa srl? -
Pietro Cagnazzo
Taranto02/12/2024 08:30RE: RE: RE: Fallimento società di fatto
Mi riferisco al creditore sociale già insinuato nel passivo dell'imprenditore individuale Alfa -
Zucchetti SG
Vicenza02/12/2024 20:54RE: RE: RE: RE: Fallimento società di fatto
Quando si estende la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale alla società di fatto occulta, si verifica il fenomeno per cui l'attività apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto dichiarato fallito (Alfa nel caso) era, in realtà, riferibile ad una società di fatto occulta di cui fa parte il soggetto fallito, sicchè le obbligazioni assunte da Alfa quale imprenditore in proprio e che hanno determinato la sua insolvenza, erano state assunte da Alfa quale socio nell'esercizio della impresa societaria e, quindi, per conto della società, per cui le stesse sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società (artt. 2297 e 2267 c.c.). in forza di tale considerazione il creditore che si sia insinuato al passivo del fallimento dell'imprenditore individuale Alfa non ha bisogno di presentare una nuova domanda per partecipare al passivo della società di fatto, indipendentemente dall'art. 148 l. fall., ma quale effetto delle disposizioni civilistiche richiamate.
In questi casi, infatti, una volta dichiarato il fallimento della sdf e degli altri soci, è opportuno scrivere ai creditori già insinuati, illustrando l'accaduto e precisando che, se non hanno modifiche da apportare, il credito già insinuato e ammesso nel fallimento di Alfa viene considerato anche nel fallimento della sdf e degli altri soci dichiarati falliti ove si tratti di credito chirografario o assistito da privilegio generale; , nel mentre se il credito nella sdf e degli altri soci diversi da Alfa è diverso quantitativamente (ad esempio per la maturazione di interessi fino alla nuova dichiarazione) o per collocazione speciale (ad esempio ipotecario nel passivo di un socio che ha concesso ipoteca e chirografario in altri) è opportuno richiedere una autonoma insinuazione.
Zucchetti SG srl
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