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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Nomina legale
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Ivan Perin
Conegliano (TV)22/09/2025 15:17Nomina legale
In una procedura il curatore ha nominato un legale per l recupero di un credito che si è conclusa con una transazione autorizzata dal GD allegando anche il parere del legale.
In sede di liquidazione del compenso il GD rigetta l'istanza in quanto ritiene che il legale nominato dal curatore sia un coadiutore ex art. 32.2 la cui nomina doveva essere autorizzato dal comitato dei creditori.
Si chiede un vostro cortese parere in merito.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2025 18:20RE: Nomina legale
La linea di differenziazione tra coadiutore e legale incaricato è molto sottile, per cui è difficile distinguere specie quando non si conoscono gli atti in concreto; presumiamo quindi che il giudice del caso abbia avuto fondati motivi per prendere la decisione che lei riporta; vista la questione dall'esterno, ove il legale abbia svolto, con apposito mandato, attività giudiziaria per il recupero di un credito, ci sembra che non si sia nella campo del coadiutore, anche se la causa si è chiusa con una transazione. Il fatto è che esiste un provvedimento del giudice e per modificarlo è necessario un reclamo ex art. 26 l. fall., altrimenti diventa definitivo (se non lo è già) e intoccabile nell'ambito concorsuale.
Zucchetti SG srl-
Ivan Perin
Conegliano (TV)23/09/2025 18:32RE: RE: Nomina legale
Gli atti in concreto sono molto semplici.
In sede di programma di liquidazione il curatore fa presente che ci sono dei crediti e che dopo un suo primo intervento - infruttuoso - intende dare mandato a un legale per il suo recupero.
Il programma di liquidazione viene approvato dal GD ( in assenza del comitato dei creditori).
Il curatore nomina il legale che dopo intensa corrispondenza con il debitore arriva a una soluzione transattiva che viene autorizzata dal GD sulla base anche della relazione del legale.
I termini per il reclamo non sono ancora scaduti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/09/2025 09:54RE: RE: RE: Nomina legale
il "coadiutore", che può essere un professionista o un soggetto organizzato in forma di
impresa, è colui che attende a compiti che richiedono il possesso di conoscenze di ordine tecnico, di un'organizzazione specialistica, di attività soggette a licenza, di apposite autorizzazioni ministeriali ovvero in funzione di incaricato ad accudire ad un particolare settore, per cui è chiaro che anche un legale può essere coadiutore; per questo si diceva che la differenza tra le due figure è molto labile e molto dipende dal rapporto instaurato. A nostro avviso il rapporto con il coadiutorie, la cui nomina deve essere autorizzata dal comitato dei creditori, non è riconducibile ad un contratto d'opera professionale ma rapportabile alla figura dell'ausiliario del giudice; per questo avevamo detto che quando il legale ha ricevuto un incarico, con relativo mandato, eravamo più propensi a distinguere la figura del legale da quella del coadiutore, specie se poi avesse svolto le funzioni tipiche del legale inibite al curatore non per mancanza di conoscenza ma per mancanza di titolo o per legge. Nel caso il legale non ha svolto attività giudiziaria e, a quanto capiamo, non ha ricevuto neanche un mandato anche se poi ha operato a tutela della procedura raggiungendo un accorso, per cui il dubbio sulla esatta qualificazione dello stesso permane.
Zucchetti SG-
Ivan Perin
Conegliano (TV)24/09/2025 11:14RE: RE: RE: RE: Nomina legale
Ringrazio della risposta ma la questione ancora non mi è chiara e vi chiedo cortesemente una ulteriore delucidazione.
A questo punto quali sono gli elementi fondamentali che qualificano un incarico a un professionista quale coadiutore e quando no?
Nel mio caso, molto comune, il legale è stato incaricato dal sottoscritto a un recupero credito ( inserito nel programma di liquidazione) terminato con una transazione autorizzata dal GD.
Non c'è stata alcuna attività giudiziaria.
Nel mio caso il legale è un ausiliario del giudice? Ritengo di no.
Nel mio caso ha svolto funzioni tipiche del legale? Ritengo di si in quanto il suo intervento professionale ha permesso di arrivare a una transazione extra giudiziale.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2025 18:27RE: RE: RE: RE: RE: Nomina legale
La questione non le è chiara perché, come abbiamo cercato di dire nelle precedenti risposte, non è chiaro quando la prestazione di un legale sia da attribuire ad un coadiutore o ad un legale stante l'affinità tra le due figure, anzi stante l'assorbimento, in linea generale teorica, dell'attività di un legale da quella del coadiutore. Abbiamo cercato di dire che l'attività del legale può sganciarsi da quella del coadiutore quando svolge attività giudiziaria, che nel caso è mancata, oppure quando comunque ha ricevuto un apposito mandato alle liti, che ci sembra sia anche questo assente nel caso. Certo il legale ha svolto funzioni tipiche di questa categoria, svolgendo trattative che hanno permesso di pervenire ad una soluzione transattiva, ma questo dato, non risolvendo definitivamente il problema del ruolo assunto da tale soggetto, consente soluzioni diverse, come in ogni caso di interpretazioni normative non pacifiche.
Noi possiamo limitarci a riferire di dette incertezza, a dare qualche indicazione, ma non possiamo risolvere la questione, che può essere definita, come abbiamo già detto, soltanto dal collegio avanti al quale impugnare, a norma dell'art. 26 l. fall. il provvedimento del giudice delegato.
Zucchetti SG srl
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