Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

composizione negoziata

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    21/03/2023 09:31

    composizione negoziata

    La questione è la seguente:
    una società caratterizzata da un forte dissidio tra i due soci, detentori di quote al 50%, presente domanda per la composizione negoziata, caratterizzata dal superamento della fase di crisi attraverso la vendita di un ramo d'azienda strategico.
    La domanda è la seguente: può il Tribunale disporre l'autorizzazione alla vendita se uno dei due soci non è d'accordo e quindi non vi è una delibera assembleare a monte?
    Grazie.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2023 19:39

      RE: composizione negoziata

      Ci sembra che si sia una contraddizione di fondo nella situazione rappresentata. Se, infatti, la società in questione ha chiesto o intende chiedere la nomina dell'esperto "per la composizione negoziata, caratterizzata dal superamento della fase di crisi attraverso la vendita di un ramo d'azienda strategico" vuol dire che si è formata una volontà sociale diretta a raggiungere il preposto di accedere alla composizione negoziata e vendere il ramo di azienda, per cui è difficile spiegare poi il dissenso sulla vendita di tale ramo di azienda. Anche se si applicasse l'art. 120 ccii (che non riguarda la composizione negoziata) e la scelta di accedere al percorso negoziato fosse stato deciso dagli amministratori, è inverosimile pensare che questi avrebbe assunto una tale decisione nel dissenso tra i soci.
      Ad ogni modo è chiaro che ci debba essere la volontà della società a cedere l'azienda, anche se non manifestata attraverso una formale delibera in quanto ciò che conta è che emerga nel corso delle trattative una ipotesi di vendita dell'azienda e questa venga prospettata, eventualmente dall'esperto come strumento per risolvere la crisi; in tal caso il giudice , come dispone il secondo comma dell'art. 22, sente le parti necessarie e assume le necessarie informazione e, se constata che manca la volontà della società di cedere l'azienda o il ramo di azienda prospettato, riteniamo che non possa autorizzare la vendita, non potendo il giudice autorizzare una vendita coattiva in questa fase. Qui l'autorizzazione del giudice ha il solo vantaggioso scopo di evitare, nonostante la vendita di natura negoziale, che si produca in capo al cessionario l'accollo dei debiti di cui all'art. 2560 c.c., per cui si tratta di agevolazione che favorirà la vendita e, con essa, la soluzione della crisi.
      Zucchetti SG srl