Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
composizione negoziata
-
Nicola de Lucia
Santa Maria Capua Vetere (CE)21/03/2023 09:31composizione negoziata
La questione è la seguente:
una società caratterizzata da un forte dissidio tra i due soci, detentori di quote al 50%, presente domanda per la composizione negoziata, caratterizzata dal superamento della fase di crisi attraverso la vendita di un ramo d'azienda strategico.
La domanda è la seguente: può il Tribunale disporre l'autorizzazione alla vendita se uno dei due soci non è d'accordo e quindi non vi è una delibera assembleare a monte?
Grazie.
-
Zucchetti SG
Vicenza21/03/2023 19:39RE: composizione negoziata
Ci sembra che si sia una contraddizione di fondo nella situazione rappresentata. Se, infatti, la società in questione ha chiesto o intende chiedere la nomina dell'esperto "per la composizione negoziata, caratterizzata dal superamento della fase di crisi attraverso la vendita di un ramo d'azienda strategico" vuol dire che si è formata una volontà sociale diretta a raggiungere il preposto di accedere alla composizione negoziata e vendere il ramo di azienda, per cui è difficile spiegare poi il dissenso sulla vendita di tale ramo di azienda. Anche se si applicasse l'art. 120 ccii (che non riguarda la composizione negoziata) e la scelta di accedere al percorso negoziato fosse stato deciso dagli amministratori, è inverosimile pensare che questi avrebbe assunto una tale decisione nel dissenso tra i soci.
Ad ogni modo è chiaro che ci debba essere la volontà della società a cedere l'azienda, anche se non manifestata attraverso una formale delibera in quanto ciò che conta è che emerga nel corso delle trattative una ipotesi di vendita dell'azienda e questa venga prospettata, eventualmente dall'esperto come strumento per risolvere la crisi; in tal caso il giudice , come dispone il secondo comma dell'art. 22, sente le parti necessarie e assume le necessarie informazione e, se constata che manca la volontà della società di cedere l'azienda o il ramo di azienda prospettato, riteniamo che non possa autorizzare la vendita, non potendo il giudice autorizzare una vendita coattiva in questa fase. Qui l'autorizzazione del giudice ha il solo vantaggioso scopo di evitare, nonostante la vendita di natura negoziale, che si produca in capo al cessionario l'accollo dei debiti di cui all'art. 2560 c.c., per cui si tratta di agevolazione che favorirà la vendita e, con essa, la soluzione della crisi.
Zucchetti SG srl-
Antonio Perfetto
Bologna18/11/2024 16:39RE: RE: composizione negoziata
Gentilissimi,
per l'accesso di una SAS (con 1 socio accomandante per il 10% ed 1 socio accomandatario per il 90%) alla composizione negoziata della crisi è necessario:
- la delibera dei soci con atto notarile?
- un verbale dell'amministratore/legale rappresentante (socio accomandatario) davanti al notaio (ex art.120bis CCII)?
- nulla?
Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti che riporterete.
Antonio Perfetto-
Zucchetti SG
Vicenza19/11/2024 12:22RE: RE: RE: composizione negoziata
La normativa dettata dall'art. 120-bis c.c.i.i. trova applicazione per "l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi", e tra queste non rientra la composizione negoziata, che non è una procedura ma un percorso stragiudiziale per consentire una soluzione della crisi attraverso l'intermediazione di un esperto. Per la delibera di accesso alla stessa, quindi, trova applicazione la ordinaria normativa civilistica secondo cui la gestione della società compete agli amministratori che sono i soci accomandatari, i quali, salva diversa disposizione dello statuto e le norme che regolano specifici atti, possono compiere anche atti di straordinaria amministrazione, la distinzione dei quali rispetto agli atti di ordinaria amministrazione non dipende dal carattere conservativo o dispositivo, ma dalla incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa e dai suoi effetti sulla possibilità di esistenza della stessa. Posto che l'accesso alla composizione negoziata configura un atto di straordinaria amministrazione, nel caso in esame, sarà il socio accomandatario unico amministratore a deliberare, senza le formalità di cui all'art. 120 bis, salvo che lo statuto non disponga diversamente.
Zucchetti SG Srl
-
-
-