Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Comunicazione data udienza ex art. 116 L.F.

  • Maurizio Stefanelli

    PRESICCE (LE)
    08/01/2025 11:40

    Comunicazione data udienza ex art. 116 L.F.

    Avendo depositato telematicamente il conto della gestione con allegati, appena avuto notizia della data di udienza, ho provveduto a notiziare i creditori con PEC, raccomandata (il fallito) e mediante deposito nel fascicolo della procedura (per i crfeditori ormai estinti). Purtroppo non ho allegato il conto della gestione e neanche gli allegati. E' opportuno, essendoci ancora un mese per l'udienza, integrare le comunicazioni inviando il conto della gestione? Per ciò che riguiarda invece gli allegati, che sono moltissimni, è necessario inviarli? Se invece tale"omissione" non dovesse inficiare la procedura, non farei nulla.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/01/2025 20:31

      RE: Comunicazione data udienza ex art. 116 L.F.

      Il terzo comma dell'art. 116 l. fall. prevede che "Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma". Come si vede, ai creditori va inviata solo copia del rendiconto e non dei relativi allegati, per cui può rimediare all'omissione trasmettendo in rendiconto ad integrazione della comunicazione già fatta. L'importante è che tra tale trasmissione e la data fissata dal giudice decorrano almeno 15 giorno, data la previsione di cui al secondo comma dell'art. 116. Se manca questo intervallo, le conviene ritirare il tutto e rifare dall'inizio la procedura depositando nuovo rendiconto ecc.
      Zucchetti SG srl