Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

formazione dello stato passivo-credito fondato su decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 653 cpc

  • Maria Marcella Vitale

    Foggia
    18/03/2021 19:01

    formazione dello stato passivo-credito fondato su decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 653 cpc

    Salve, vorrei chiedere un chiarimento.
    Un creditore, mi deposita osservazioni al progetto di stato passivo contestando la mia esclusione del credito perchè il decreto ingiuntivo è sprovvisto di formula esecutiva, ante fallimento ex art. 647 c.p.c., in quanto sostiene che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per effetto dell'estinzione del relativo giudizio di opposizione ex art. 653 cpc.
    Posto che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale qualora, in caso di opposizione (art. 653 e 308 cpc) il relativo giudizio sia estinto e sia decorso il termine di 10 giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.
    Il Giudice concede il termine di 60 giorni per integrare la documentazione, in quanto il credito a comprova di quanto dichiarato deposita solo il Decreto ingiuntivo e la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.
    La mia domanda è la seguente: il decreto ingiuntivo, che sia stato opposto con giudizio di opposizione ed il relativo giudizio si sia estinto e sia decorso il termine di 10 giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza, per essere opponibile alla massa fallimentare ha bisogno di una declaratoria di estinzione prima della dichiarazione di fallimento o non necessita di alcun provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà per estinzione del giudizio di opposizione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2021 20:07

      RE: formazione dello stato passivo-credito fondato su decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 653 cpc

      Cass. 29 febbraio 2016, n.3987 ha statuito che in caso di pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo e fallimento aperto prima della sentenza che decide sull'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto può essere utilizzato quale titolo per l'ammissione al passivo se il giudizio di opposizione "si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione". Tanto perché l'art. 653 c.p.c. (a norma del quale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell'efficacia esecutiva già concessa al decreto stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non ne era già munito) riconosce l'automatica esecutività del decreto ingiuntivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., per cui non è necessaria una ulteriore valutazione del giudice ex art. 647 c.p.c. per l'apposizione della formula esecutiva; combinando questo principio con quello posto dall'art. 308 c.p.c. (a norma del quale contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzi
      one del giudizio, comunicata alle parti a cura del cancelliere, è ammesso reclamo), "si ricava che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione".
      Nel suo caso il creditore si è richiamato a questo precedente, che non risulta essere stato successivamente contraddetto, per cui le sue osservazioni possono ritenersi fondate.
      Zucchetti SG srl