Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Concordato preventivo inammissibile seguito dal fallimento: inefficacia pagamenti effettuati prima della sentenza di fal...

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    10/06/2026 20:08

    Concordato preventivo inammissibile seguito dal fallimento: inefficacia pagamenti effettuati prima della sentenza di fallimento

    Buonasera,
    una società, inizialmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, è stata successivamente dichiarata fallita a seguito dell'inammissibilità della proposta, nel periodo successivo al decreto di inammissibilità ed un mese prima della dichiarazione di fallimento ha effettuato dei pagamenti a favore del proprio legale per spese e compensi per diversi procedimenti giudiziari.
    Il Curatore non è venuto a conoscenza in quanto non gli è stato consegnato nè l'estratto conto del mese di riferimento e nè la fattura (analogica) trattandosi di un soggetto in regime forfettario, quindi non ha esperito l'azione revocatoria che oramai risulta prescritta.
    Quali azioni ha adesso a disposizione il Curatore per recuperare le somme pagate e tutelare la par condicio creditorum?
    Può esperire l'azione di inefficacia ai sensi dell'art. 167 l.f. (Corte di Cassazione 28.03.2018 n. 18729)?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2026 12:23

      RE: Concordato preventivo inammissibile seguito dal fallimento: inefficacia pagamenti effettuati prima della sentenza di fallimento

      Il fatto che lei dica che "una società, inizialmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, è stata successivamente dichiarata fallita a seguito dell'inammissibilità della proposta" lascia intendere che la società debitrice avesse presentato una proposta di concordato prenotativo con concessione dei termini (da cui l'iniziale ammissione) e poi il concordato definitivo non sia stato aperto perché dichiarata inammissibile la proposta, Il dato comunque rilevante è che il pagamento del professionista sia avvenuto dopo la declaratoria di inammoissibilità del concordato e prima della dichiarazione di fallimento.
      In questa situazione, se è prescritta l'azione revocatoria fallimentare, riteniamo che non abbia alcun altro strumento per far dichiarare la inefficacia del pagamento in questione; anche ammesso, infatti, che sia nei termini per esercitare la revocatoria ordinaria questa è esclusa per il pagamento dei debiti scaduti dal comma 5 dell'art. 2901 c.c.. Né è possibile il ricorso all'art. 167 c l. fall. perché , al di là del fatto che il pagamento non era soggetto ad autorizzazioni trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, sta di fatto che esso è avvenuto non in costanza di concordato ma, come detto, quando questo era stato già dichiarato inammissibile. Né, infine è utilizzabile il secondo comma dell'art. 69bis sia perché questa norma si riferisce al calcolo del periodo sospetto sia perché comunque manca una continuità tra la procedura di concordato e quella fallimentare posto che la prima non è stata aperta.
      Zucchetti SG srl