Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Dichiarazione dei redditi periodo fallimentare

  • Alberto Coveri

    Forli' (FC)
    25/11/2024 13:45

    Dichiarazione dei redditi periodo fallimentare

    Buon giorno,
    in un fallimento di una ditta individuale da me chiuso ormai tre mesi fa è emerso un problema con la GDF riguardante il discorso dichiarativi dei redditi.
    Il fallito, come detto ditta individuale, aveva chiuso 11 mesi prima del fallimento la sua partita iva riguardante la "vendita al dettaglio di abbigliamento", aprendone un altre come "agente di commercio di articoli funerari".
    Al momento del fallimento risultava ovviamente aperta solo quest'ultima.
    A seguito della domanda ex art. 46 LF il Giudice Delegato decretava la riattivazione della partita iva svolgente attività "agente di commercio di articoli funerari" con specifiche prescrizioni. Tale attività era stata svolta in regime forfettario sino al momento del fallimento.
    E' stata mia cura fare, tramite coadiutore, la dichiarazione ante fallimento e anche la dichiarazione riguardante tale attività per dichiarare appunto ciò che veniva prodotto in questo periodo "di una sorta di esercizio provvisorio".
    La GDF non capisce tale operato considerando anomale le dichiarazioni fiscali nel periodo fallimentare. Ho sbagliato qualcosa? Dovevo forse non dichiarare nulla nei periodi (anni fiscali intermedi) e rimandare tutto alla dichiarazione finale comprendente data di fallimento - data chiusura? Ma come sarebbe stato possibile liquidare correttamente le imposte e la relativa inps personale da commerciante?
    Attendo vostre gradite considerazioni al fine di poter spiegare/sistemare la cosa.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/12/2024 09:29

      RE: Dichiarazione dei redditi periodo fallimentare

      Riteniamo che, a una puntuale applicazione della normativa, la posizione della Guardia di Finanza non sia del tutto infondata, ma non sia l'interpretazione corretta.

      L'art. 183, comma 2, T.U.I.R. stabilisce infatti che "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti".

      Il riferimento è quindi, a nostro avviso, al reddito "relativo" al periodo fallimentare, ovvero quello conseguito nell'esercizio dell'impresa fallita, che sia in sede di esercizio provvisorio o che sia anche solo la mera riscossione di crediti di tale impresa.

      Nel caso in esame invece si tratta di tutt'altra impresa rispetto a quella fallita, siamo quindi al di fuori del perimetro definito dal citato art. 183, comma 2, T.U.I.R.

      Ci permettiamo di proporre anche un approccio diverso: se si seguisse l'impostazione data ora dalla Guardia di Finanza, e quindi non fosse mai presentata la dichiarazione dei redditi in corso di procedura, mentre il fallito realizzasse e fosse autorizzato a trattenere importi magari consistenti in assoluta esenzione fiscale, siamo sicuri che in sede di verifica non sarebbe sollevata alcuna eccezione?