Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione dell'incapiente art. 283 CCII

  • ADDOLORATA CELLO

    NAPOLI
    22/05/2026 16:58

    Esdebitazione dell'incapiente art. 283 CCII

    Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito riguardante una procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Il debitore è attualmente assistito esclusivamente da un commercialista in qualità di advisor tecnico, mentre manca la figura del legale.
    Considerato che il commercialista non possiede lo ius postulandi per costituirsi in giudizio, si chiede se la domanda possa essere validamente presentata e depositata per il tramite dell'OCC. Inoltre, in caso di fissazione dell'udienza, si chiede se sia possibile la comparizione del solo Gestore della Crisi unitamente al soggetto sovraindebitato. Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti."
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/05/2026 07:27

      RE: Esdebitazione dell'incapiente art. 283 CCII

      L'art. 283 comma 3 prevede che "la domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente".
      Sebbene vi sia stata giurisprudenza (Trib. Torrino 11.3.2025) che, pur affermando la non necessità della difesa tecnica, ha tuttavia ritenuto che questa previsione fosse neutra rispetto alla domanda relativa al se il debitore abbisognasse o meno di difesa tecnica (atteso che l'art. 9, comma 2, inserito dal legislatore del Codice tra i principi generali di carattere processuale, prevede che "salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio"), a noi pare che il tenore letterale della disposizione contenga in sé la deroga all'art. 9 comma 2.
      Nel senso della non necessità della difesa tecnica si è espresso anche Trib. Bologna, 27.9.2022.
      Le ragioni a sostegno della non necessità del ministero di un difensore stanno nel fatto che nel procedimento disciplinato dall'art. 283 CCII non vi è spazio per il contenzioso tra debitori e creditori: ciò è stato chiarito dal d.lgs 136/2024, che modificando radicalmente il comma 8, ha posto l'eventuale contraddittorio con i creditori opponenti in una fase procedimentale diversa e separata da quella che si conclude con il decreto di concessione dell'esdebitazione. Se, infatti, prima del correttivo, la decisione sulle eventuali opposizioni proposte dai creditori veniva assunta dallo stesso giudice che aveva concesso l'esdebitazione, previa instaurazione del contraddittorio con i creditori opponenti e tramite la pronuncia di un decreto di conferma o revoca del decreto reso inaudita altera parte, oggi i creditori, ricevuta la comunicazione del decreto, "possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni". Essi, cioè, per opporsi all'esdebitazione del debitore, devono introdurre un procedimento impugnatorio autonomo, certamente contenzioso, in cui non vi è dubbio che per tutte le parti costituite sia necessaria l'assistenza di un difensore.