Forum SOVRAINDEBITAMENTO

pagamento trascrizione sentenza di omologa piano ristrutturazione del debito.

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    07/07/2026 10:18

    pagamento trascrizione sentenza di omologa piano ristrutturazione del debito.

    Buongiorno,
    nella sentenza di ammissione del piano di ristrutturazione del debito del consumatore il Tribunale ha disposto la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili intestati al debitore. Il debitore è proprietario di una quota pari a 1/12 di immobile uso abitativo e di una autovettura.
    Il piano di ristrutturazione è stato poi successivamente omologato senza che le spese relative a tali trascrizioni siano state inserite tra le spese prededucibili.
    Poichè il Tribunale ha disposto che le dette trascrizioni debbano avvenire a cura dell'OCC chiedo come mi devo comportare posto che non credo di dover io anticipare le somme relative e neppure posso utilizzare le somme accantonate ai fini del riparto ai creditori, che nel caso prenderebbero meno rispetto a quanto stabilito nel piano.
    Posso chiedere al debitore ma sicuramente non posso obbligarlo se mi risponde che non ha i fondi necessari; quindi chiedo che tipo di conseguenze possono derivare dal mancato rispetto di tale disposizione del Tribunale?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      11/07/2026 17:49

      RE: pagamento trascrizione sentenza di omologa piano ristrutturazione del debito.

      Rispondiamo alla tema posto affermando, preliminarmente, che a nostro avviso la spesa indicata va pagata quale spesa prededucibile a norma dell'art. 6, comma 1, let. a) c.c.i.i., il quale prevede godono di questa prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento".
      Dunque è chiaro che, avendo il giudice disposto, a cura del Gestore, la trascrizione della sentenza sui cespiti acquisiti all'attivo della procedura, il relativo costo è prededucibile.
      Del resto, che la sentenza vada trascritta a cura del gestore si ricava plasticamente dalla lettura dell'art. 70 comma 7, il quale prescrive che "Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC", e del resto l'art. 71 comma 2 lo conferma, laddove prescrive che, trasferito il bene, il giudice ordina la cancellazione delle formalità trascritte su di esso, ivi compresa la sentenza di omologa.
      Detto questo, e venendo alla domanda, occorre premettere che, certamente, i costi della trascrizione devono gravare sulla massa, e quindi il gestore non può che prelevare i relativi importi dall'attivo messo a disposizione del debitore. Se questo prelievo dovesse rendere il piano in tutto o in parte ineseguito, dovrebbe trovare applicazione l'art. 71 comma 5 c.c.i.i., a mente del quale "Quando il piano non è stato integralmente e cor- rettamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento", pena la revoca dell'omologazione.
      Al cospetto di un rischio di tal fatta, e tenuto conto della esiguità dei costi di trascrizione, non è difficile ipotizzare che il debitore possa provvedere mettendo a disposizione della procedura l'ulteriore somma necessaria.
      In definitiva, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di rappresentare al debitore la situazione, mettendolo in guardia in ordine al fatto che, ove non dovesse provvedere, si aprono gli scenari che abbiamo sopra prospettato.