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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
stato passivo liquidazione controllata
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Federica Sordini
Roma10/07/2026 16:57stato passivo liquidazione controllata
Buonasera,
è necessario che l'OCC faccia istanza di ammissione al passivo della L.C. per il compenso pattuito con l'indebitato? Se sì, l'istanza la firma il gestore nominato dall'OCC oppure il referente occ?
Per sicurezza, personalmente, credo sia sempre meglio presentare l'istanza con il preventivo firmato, anche quale proposta di liquidazione al Giudice alla fine per stabilire il compenso unico del gestore e del liquidatore alla fine della procedura (anche se, nel caso che mi occupa, sono la stessa persona).
Grazie dell'attenzione
Avv. Federica Sordini-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/07/2026 10:54RE: stato passivo liquidazione controllata
La risposta all'interrogativo formulato si ricava dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il "compenso dell'OCC,.. tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.
Detto questo, rileviamo che a mentre dell'art. 275-bis, comma 1 c.c.i.i. anche i crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273 (e dunque devono insinuarsi al passivo), "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura".
Aggiungono i commi 3 e 4 che tali crediti, ove siano "liquidi, esigibili e non contestati per colloca- zione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Il combinato di queste disposizioni ci porta ad affermare che, i compensi indicati siano prededucibili e non necessitano di essere accertati secondo le regole del procedimento di formazione dello stato passivo.
Quanto al soggetto che deve firmare l'istanza, a nostro avviso la stessa dovrebbe essere sottoscritta dal referente dell'OCC e non dal gestore, anche se nella prassi accade che provveda il gestore.
Ricaviamo questo convincimento dall'art. 14 del dm 24.9.2014, n. 202, il quale parla di "determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo", aggiungendo al comma due che "I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa", ed al comma 3 che "all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate".
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