Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - Richiesta di ulteriore finanziamento del debitore

  • Cinzia Ferrari

    Lodi
    19/10/2026 12:15

    Liquidazione controllata - Richiesta di ulteriore finanziamento del debitore

    Buongiorno,
    in una procedura di Liquidazione Controllata, con somme messe a disposizione dal debitore, unicamente riferite alle proprie eccedenze retributive, una volta concluso il triennio, con le somme regolarmente incassate dal Liquidatore, così come stabilito dal Programma di Liquidazione, nelle more dell'approvazione del Rendiconto da parte del GD, liquidazione del Compenso del Liquidatore e Piano di Riparto, il debitore può richiedere un nuovo finanziamento, ancorché per motivi oggettivi relativi ad esigenze familiari o anche altro (nella fattispecie rottura del frigorifero per cortocircuito condominiale), o deve attendere il provvedimento di esdebitazione da parte del GD, o meglio la chiusura definitiva della Liquidazione Controllata?
    A mio parere va attesa la chiusura della procedura, ma ho letto opinioni contrastanti.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/10/2026 15:39

      RE: Liquidazione controllata - Richiesta di ulteriore finanziamento del debitore

      L'art. 270 comma 5 dispone che alla liquidazione controllata si applica, tra gli altri, l'art. 142 c.c.i.i., il quale a sua volta dispone, al secondo comma, che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Dalla lettura di questa disposizione si ricava, agevolmente, che il legislatore parla genericamente di beni sopravvenuti, senza alcuna distinzione, con la conseguenza che per tali devono intendersi anche le liquidità.
      Resta da comprendere cosa fare a triennio decorso.
      A questo proposito, l'art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
      A sua volta l'art. 282 comma 1 dispone, tra l'altro, che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
      Entrambe le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.; lo prevede l'art. 56 comma 4.
      Queste norme recepiscono gli approdi cui era giunta già la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, aggiungendo che se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
      Il combinato disposto di queste disposizioni consente di affermare che la procedura deve rimanere aperta sino al completamento delle operazioni di liquidazione, ma anche che allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato. In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza. Trib Avellino, 26-11-2024 ha ad esempio affermato che "In una liquidazione controllata familiare con soli redditi, l'orizzonte temporale a cui l'attestatore deve far riferimento al fine di stabilire se vi siano somme disponibili per la soddisfazione dei creditori, in quanto eccedenti i bisogni di mantenimento minimo dei proponenti, è il triennio dall'apertura della procedura, non residuando, al termine, alcuna ulteriore attività liquidatoria da compiere che ne giustifichi la prosecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 3, C.C.I.I.". Invero, se dopo il decorso del triennio manca interviene l'esdebitazione (la quale, secondo la citata pronuncia della Consulta, "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata"), manca il titolo per l'ulteriore apprensione di liquidità.
      In definitiva, decorso il triennio, i beni sopravvenuti non possono essere acquisiti alla procedura.