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esdebitazione debitore incapiente

  • Gianlorenzo Pozzuto

    BENEVENTO
    21/10/2025 16:34

    esdebitazione debitore incapiente

    Una persona fisica che ha solo un modesto reddito da pensione (circa 1.200 euro mensile con un nucleo familiare di 2 persone) ed un unico terreno di scarsissimo valore di mercato può accedere alla procedura dell'esdebitazione del debitore incapiente?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/10/2025 13:45

      RE: esdebitazione debitore incapiente

      Il tema è complesso, ed è emerso in tutta la sua problematicità con l'avvento del d.lgs. 136/2024 in ragione della determinazione del limite di reddito fissato dal secondo comma dell'art. 283 CCII, limite al di sotto del quale il debitore è considerato "incapiente" e può accedere al beneficio della esdebitazione immediata, in presenza degli ulteriori presupposti di legge.
      È bene riportare il testo della norma per chiarire i termini della questione. Essa prevede che il debitore può accedere al beneficio dell'esdebitazione "anche quando è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".
      Secondo il tenore letterale della disposizione, dovrebbe poter accedere alla esdebitazione dell'incapiente anche il debitore non sia assolutamente incapiente, e cioè un debitore che sia percettore di un reddito che, dedotte le spese per la sua produzione e per il mantenimento del nucleo familiare, non sia superiore al limite suddetto.
      Se invece il reddito netto (reddito lordo meno spese) risultasse superiore al valore-soglia indicato dall'art. 283 comma 2, il debitore per esdebitarsi dovrebbe prima accedere alla liquidazione controllata.
      Secondo taluni la iniquità di questo criterio sta nel fatto che il debitore ottiene l'esdebitazione mantenendo il surplus di reddito eccedente quanto necessario per il proprio mantenimento, ove inferiore al limite fissato dalla norma surrichiamata; al contrario, in una liquidazione controllata la differenza tra reddito percepito e spese necessarie per il mantenimento della famiglia andrebbe ai creditori, posto che l'art. 268, co. 4, lett b), c.c.i.i. esclude dalla procedura il reddito "nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", devolvendo però l'eccedenza in favore dei creditori.
      Ed allora questa formula, secondo taluna giurisprudenza, dovrebbe essere interpretata nel senso che "deve esserci un attivo realizzabile da distribuire - acquisibile nell'arco di un massimo di tre anni - e un concorso di più creditori su tale attivo, al netto dei creditori prededucibili" (Tribunale di Ascoli Piceno 8.11.2024).
      Sulla scorta di queste considerazioni il Tribunale di Ferrara, con una pronuncia del 10.3.2025 che ci sentiamo di condividere (salvo la precisazione che faremo alla fine), ha suggerito una interpretazione del comma 2 dell'art. 283 che tenga conto del comma 1 della medesima disposizione, secondo coi il debitore è incapiente solo se non è "in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura".
      Sulla scorta di questa premessa la decisione del giudice estense ha ritenuto che, di volta in volta, occorre "a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria di riferimento, ovvero della liquidazione controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse".
      Così argomentando, nel caso deciso ha osservato che il debitore, essendo titolare di un reddito mensile di €. 1800 e necessitando di circa €. 1400 eper il mantenimento suo e della famiglia, avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori (considerando i tre anni di durata della liquidazione controllata) circa 14.400 euro, "cui andava sommato il ricavato della vendita del veicolo", il che non giustificava la immediata esdebitazione, anche se il limite di reddito netto rimaneva al di sotto della soglia fissata dall'art. 283 comma 3 c.c.i.i..
      Va però registrata la diversa opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale di Rimini con una pronuncia del 6.2.2025, che invece ha ritenuto antieconomica l'apertura di una liquidazione controllata per l'importo di € 18.500 affermando che il legislatore avrebbe consapevolmente deciso di rinunciare a liquidazioni controllate che avrebbero potuto ripartire importi esegui, e che quindi avrebbe deciso di qualificare incapiente "anche chi possiede una certa entità di eccedenza di reddito", purché siano rispettati i parametri del terzo comma dell'art. 283. Nella sostanza, secondo questo orientamento il legislatore avrebbe fissato parametri normativi di antieconomicità delle procedure di liquidazione controllata.
      Di fronte a queste due opzioni ricostruttive taluni predicano una terza via (che ci convince e che "corregge" in quale modo il criterio del tribunale di Ferrara), secondo la quale la soglia dell'art. 283, co.2, CCII, sarebbe il limite massimo, superato il quale il debitore andrebbe sempre qualificato incapiente; viceversa, ove il limite di reddito fosse inferiore a quella soglia, il giudice sarebbe chiamato, caso per caso, a verificare la sussistenza di una utilità che nella liquidazione controllata potrebbe essere posta a favore dei creditori; utilità che, a nostro avviso dovrebbe essere individuata al netto dei costi di procedura.
      Orbene, nel caso di specie, se l'altro componente non possiede redditi ed il valore del terreno fosse veramente modesto, i presupposti per accedere all'ESI potrebbero ricorrere.
      • Gianlorenzo Pozzuto

        BENEVENTO
        24/10/2025 13:58

        RE: RE: esdebitazione debitore incapiente

        Con un successivo quesito ho integrato la mia precedente domanda rappresentando che il debitore ha già in atto una cessione del quinto della pensione di circa 245 euro mensile che fa scendere il netto disponibile di poco al di sotto di 1.000 euro. La presenza della cessione potrebbe costituire una "utilità" già presente da mettere a disposizione dei creditori e quindi inibire l'accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente? Grazie in anticipo.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          26/10/2025 08:43

          RE: RE: RE: esdebitazione debitore incapiente

          Certamente si. Una cessione già perfezionatasi vorrebbe indirettamente dire che il debitore ha la possibilità di mettere a disposizione del creditore (e lo ha già fatto) delle utilità.