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liquidazione del patrimonio stato passivo-reclamo-costituzione in giudizio del liquidatore

  • Giuliana Caruso

    Francavilla Angitols (VV)
    10/10/2023 10:56

    liquidazione del patrimonio stato passivo-reclamo-costituzione in giudizio del liquidatore

    Buongiorno,
    sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio. A seguito di questioni insuperabili nella fase della redazione dello stato passivo, ho rimesso gli atti al giudice che ha emesso decreto di esclusione di due creditori dallo stato passivo della procedura. Uno dei creditori ha avanzato reclamo al collegio, il quale ha fissato udienza, dando termine alle parti per la costituzione in giudizio. Premesso che il liquidatore dovrà chiedere autorizzazione al Giudice delegato per la costituzione in giudizio , mi chiedo se il liquidatore, esercente la professione di avvocato, possa costituirsi in giudizio personalmente o se debba necessariamente essere assistito da altro difensore. In tal caso, le spese legali del difensore del liquidatore, verranno poste a carico della procedura? ed in tal caso dovranno essere inerite tra le spese pre deducibili? e nel caso in cui i beni del debitore non dovessero essere venduti, chi pagherà le spese del difensore nominato?
    nel caso in cui il liquidatore possa costituirsi personalmente in giudizio , assistito da se medesimo in qualità di avvocato, il compenso per la costituzione è comunque dovuto? e le relative somme dovranno comunque essere inerite tra le spese pre deducibili? grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2023 17:48

      RE: liquidazione del patrimonio stato passivo-reclamo-costituzione in giudizio del liquidatore

      Non riteniamo sia necessaria l'autorizzazione del giudice per costituirsi nel procedimento di reclamo avverso la decisione del giudice perché, per un verso questa fattispecie non è prevista tra quelle elencate nell'art. 14-decies l. n. 3 del 2012, e, per altro verso, non avrebbe senso una autorizzazione da parte dell'organo che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione, tant'è che sia nel fallimento (art. 31 l. fall.) che nella liquidazione giudiziale (art. 128 CCII) il curatore può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato s" in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento" oltre che nei "procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore".
      Altro principio generale dettato dalle citate norme è che "il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento" (o la liquidazione giudiziale), sicuramente applicabile anche al liquidatore della liquidazione patrimoniale data l'affinità del suo ruolo a quello del curatore fallimentare.
      Le spese relative saranno quantificate dal tribunale che decide la controversia, che le metterà a carico della parte soccombente o le compenserà e, ove non sia la controparte a dovervi far fronte sarà la procedura a dover pagare il proprio legale in prededuzione con le disponibilità che ha. Se la procedura non dispone di attivo può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, in conseguenza del quale le spese eventualmente a carico della procedura saranno poste a carico dell'Erario.
      Zucchetti SG srl
      • Angela Sapio

        Roma
        01/04/2025 15:04

        RE: RE: liquidazione del patrimonio stato passivo-reclamo-costituzione in giudizio del liquidatore

        Buonasera.
        In merito alla liquidazione controllata, debbo costituirmi nella procedura esecutiva immobiliare pendente in danno del debitore (già in stato avanzato), intrapresa da un creditore fondiario.

        Ritengo applicabile alla liquidazione controllata le medesime norme che regolamentano la liquidazione giudiziale e dunque:
        - la necessità dell'autorizzazione alla nomina di un legale per la costituzione nella predetta procedura esecutiva (anche se conosco di "prassi" che al liquidatore / avvocato hanno consentito la costituzione senza nomina del legale, per evitare le spese in prededuzione ulteriori);
        - la costituzione per far valere le spese in prededuzione;
        - l'assegnazione provvisoria ex art. 41 TUB al fondiario, nei limiti di quanto sarà ammesso al passivo della liquidazione controllata, di cui dovrà essere fornita la prova dal creditore.

        Vorrei sapere se ritenente corretti tali passaggi ed in particolare se siete a conoscenza di giurisprudenza che consente al liquidatore la costituzione senza nomina del legale (sebbene il 128 ultimo comma lo esclusa espressamente).

        Grazie.
        Angela Sapio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          02/04/2025 17:53

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio stato passivo-reclamo-costituzione in giudizio del liquidatore

          Il procedimento suggerito è quello corretto. Mutuando la disciplina per la liquidazione controllata da quella sulla liquidazione giudiziale, in caso di esecuzione pendente iniziata dal creditore fondiario, il liquidatore deve intervenire nell'esecuzione con l'assistenza di un legale (Trib. Aosta, 21/11/2017, n. 9419) al fine di far valere le spese imputabili anche al creditore ipotecario; quest'ultimo può trattenere in via provvisoria l'importo assegnatogli dal giudice dell'esecuzione ma deve far accertare definitivamente il suo credito mediante domanda di ammissione al passivo.
          Come anticipato, pare necessaria l'assistenza legale del liquidatore, anche perchè è ipotizzabile un contenzioso con il creditore ipotecario.
          Si è a conoscenza di prassi che consentono al liquidatore di intervenire personalmente ma non di formali pronunce in tal senso.