Forum SOVRAINDEBITAMENTO

accordo dei creditori - esdebitazione

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    07/02/2024 16:38

    accordo dei creditori - esdebitazione

    Buonasera,
    si riceve dal GD il provvedimento di chiusura di una procedura di accordo con i creditori ex legge 3/2012 iniziata nel 2017, accordo rispettato in pieno in questi 5 anni.
    Ovviamente questo non è un decreto di esdebitazione totale e mi sorge il dubbio se fosse possibile fare un ricorso apposito (come nel caso di liquidazione del patrimonio ex art. 14 terdecies comma 4 ex legge 3/2012) per chiedere appunto l'esdebitazione del debitore ultimato l'accordo e quanto in esso stabilito.
    Il dubbio nasce dal fatto che l'articolo sopra citato (14-terdecies comma 4 L. 3/2012) parla espressamente di liquidazione del patrimonio mentre nulla si dice (anche dopo la riforma) relativamente agli accordi coi creditori.
    Ritengo che per analogia vada depositato un autonomo ricorso volto a chiedere l'esdebitazione del debitore, stante il buon esito della procedura da cui quest'ultima richiesta deriva, attestato dal gestore della crisi (immagino).
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2024 19:58

      RE: accordo dei creditori - esdebitazione

      Sia la legge n. 3 del 2012 sia l'attuale codice della crisi non prevedono espressamente la esdebitazione per l'accordo di ristrutturazione del sovraindebitato o per il concordato minore in quanto questa è automatica e implicita, come nel concordato maggiore. Invero, quando il debitore propone di pagare i creditori in una certa percentuale ricorrendo ad una di queste procedure e l'accordo viene accettato attraverso la votazione, questo una volta omologato, vincola tutti i creditori, per cui costoro non possono più chiedere quanto è stato loro promesso e dato in base all'accordo concordato.
      Zucchetti SG Srl
      • Enrico Siccardi

        Imperia
        03/07/2024 17:55

        RE: RE: accordo dei creditori - esdebitazione

        Buonasera,
        in caso sempre di accordo con i creditori con cessione di beni sono stato nominato liquidatore, in questo caso sono anche il gestore. Nel liquidare i beni, ovviamente con procedure competitive, non si sono raggiunti i valori proposti nel piano essendo i beni andati venduti alla quinta asta. Questo comporta la soddisfazione in maniera limitata dei privilegiati e la non soddisfazione dei chirografari.
        Posto che nulla si prevede sull'esdebitazione per gli accordi e per il concordato minore l'aver concluso comunque il piano, seppur con valori inferiori, non dovrebbe comunque dare accesso all'esdebitazione? In definitiva anche l'art. 81 del CCII al comma 1 prevede le procedure esecutive che, tipicamente, ricercano il valore di mercato indipendentemente dalle stime prese come riferimento. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/07/2024 19:35

          RE: RE: RE: accordo dei creditori - esdebitazione

          Presumiamo dalla terminologia utilizzata che si tratti di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, regolato dalla legge n. 3 del 2012, in cui ai sensi dell'art. 13, comma 1, è stato nominato un liquidatore. Tale accordo omolofgato non può essere portato a completa esecuzione in quanto l'attivo ricavato dalle vendita è inferiore a quello sperato e calcolato.. In questi casi, ove il debitore non modifichi la proposta ai sensi del comma 4-ter dell'art.13 della citata legge, ciascun creditore può chiedere la risoluzione dell'accordo a norma dell'art. 14 comma 2. Se viene chiesta la risoluzione e aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, o liquidazione controllata, e una tale procedura interviene nel periodo indicato dal comma 3 dell'art. 14 entro il quale può essere chiesta la risoluzione, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi dell'accordo posto che l'attuazione dell'accordo è resa impossibile per l'intervento di un evento, come l'apertura della liquidazione controllata, che, sovrapponendosi all'accordo medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e l'esdebitazione è disciplinata dalle regole della nuova procedure; nel caso in cui, invece, si lasci trascorrere tale termine senza che venga richiesta e dichiarata la risoluzione o comunque venga aperta la procedura liquidatoria dopo la scadenza di tale termine, il piano concordatario si è consolidato, visto che i creditori (pur potendo) non si siano attivati per chiedere la risoluzione e si definiscono anche gli effetti esdebitatori. Tesi ripresa di recente da Cass. 11/12/2023, n.34391 con riferimento agli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato e non completamente eseguito.
          Zucchetti SG srl
          • Enrico Siccardi

            Imperia
            04/07/2024 09:04

            RE: RE: RE: RE: accordo dei creditori - esdebitazione

            Buongiorno, grazie per il prezioso commento.
            Potreste solamente confermare gli estremi della sentenza citata in quanto non riesco a trovarla in nessuna banca dati e neanche sul sito della cassazione.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/07/2024 19:44

              RE: RE: RE: RE: RE: accordo dei creditori - esdebitazione

              Ad un controllo effettuato, i dati della sentenza della Cassazione citata sono corretti; si tratta di Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34391 che noi abbiamo rinvenuta in una delle banche data che utilizziamo (jurisdata).
              Ad ogni modo, la motivazione è breve e il cuore della stessa che interessa è il seguente:
              "La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., nn. 26002/2018; 12085/2020, cit.; vedi recentemente Cass. S.U. n. 4696/2022, punto 6.1.) ha distinto, in caso di fallimento della società debitrice sopravvenuto all'esito dell'omologa di un concordato preventivo, tra l'ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile instare per la risoluzione L.Fall., ex art. 186 della procedura concordataria - nel qual caso i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma della L.Fall., art. 184, posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento, come il fallimento, che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile - e l'altra ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato quando era già scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui alla L.Fall., art. 186, comma 3, (coincidente con un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato) ed il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione. Nel qual caso, il debitore risponde "nella misura falcidiata".
              Come abbiamo detto, la questione esaminata dalla Corte riguarda il concordato e il fallimento dichiarato omisso medio, ma i principi affermati ci sembra che possano essere trasferiti nella fattispecie in esame.
              Zucchetti SG srl