Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

concordato minore compenso gestore/occ

  • Federica Canarezza

    Cesena (FC)
    11/10/2024 08:46

    concordato minore compenso gestore/occ

    buongiorno,
    il debitore ha beni mobili e immobili pignorati, il loro valore puo essere utilizzato per il calcolo del compenso all'occ'
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2024 17:39

      RE: concordato minore compenso gestore/occ

      Tendenzialmente la risposta è positiva, ma sono diversi i criteri a seconda del tipo di concordato minore, dato che il compenso è determinato secondo i parametri dell'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014, ove i riferimenti sono alla legge n. 3 del 2012, da trasferire alle corrispondenti procedure recepite dal codice della crisi. Orbene tale norma dispone che:
      "1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge (accordo di ristrutturazione, ora concordato minore, e piano del consumatore, ora ristrutturazione dei debiti del consumatore) in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, e' determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:
      a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
      b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).
      2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati".
      Se quindi il concordato minore è in termini liquidatori (ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 74 c.c.i.i.) si applica il primo comma e, di conseguenza i beni pignorati, a seguito del provvedimento del giudice che dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. b), possono essere liquidati dalla procedura diventando attivo realizzato; se invece il concordato minore è in continuità, si applica il secondo comma sopra riportato, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, per cui nell'attivo entrano anche i beni pignorati, indipendentemente dal blocco delle azioni esecutive e dalla loro liquidazione, in quanto il valore da prendere in considerazione ai fini del compenso non è quello della liquidazione ma quello che risulta dalla proposta concordataria.
      Zucchetti SG srl