Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

procedura familiare e limiti art 283

  • Vincenzo Cucco

    Caserta
    07/09/2024 18:21

    procedura familiare e limiti art 283

    Sono stato nominato Gestore da OCC, in seguito alla presentazione di 2 istanze, da parte di due fratelli che convivono sotto lo stesso tetto, con le rispettive famiglie.
    Dunque abbiamo un certificato di stato di famiglia che contempla entrambi i nuclei.

    Rileva la circostanza è che la debitoria sia sostanzialmente unica in quanto i germani, quali soci di SNC sono debitori coobbligati sia con il fisco che con il sistema bancario.

    Se considero i due nuclei separatamente, uno dei due possiede redditi non superiori ad euro 9.000/anno, mentre l'altro supera i 12.000

    Il mio dubbio è se considerare un'unica procedura familiare oppure due procedure distinte, delle quali la prima caratterizzata da incapienza per mancato superamento del limite ex art 283 CCI punto 2
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2024 19:26

      RE: procedura familiare e limiti art 283

      Non è lei quale gestore che può definire se si tratta di procedura unica familiare o di più procedure collegate in quanto questo elemento è segnato dalla iniziativa presa dai soggetti interessati; se 4essi hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi, come avrebbero potuto fare trattandosi di fratelli con sovraindebitamento avente origine comune (per cui diventa irrilevante stabilire se siano effettivamente conviventi), si è in presenza di una procedura familiare di cui all'art. 66 c.c.i.i., se invece, come lei dice sono state presentate due istanza, si versa nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 66, ove probabilmente il giudice avrà disposto la riunione delle due.. In questo caso, sebbene lei non ci dica quale tipo di procedura di sovraindebitamento i due fratelli abbiano richiesto, lei potrebbe consigliare il fratello con il reddito insufficiente anche ai propri bisogni fo vita di ritirare la domanda e di richiedere il sovraindebitamento del debitore incapiente, ma in tal caso la situazione va vagliata in tutti i suoi aspetti.
      Zucchetti SG srl
      • Vincenzo Cucco

        Caserta
        09/09/2024 19:44

        RE: RE: procedura familiare e limiti art 283

        Chiarisco che si tratta di istanze rivolte all'OCC che ha designato me quale gestore. Quindi siamo nella fase embrionale della procedura in quanto sto impostando le relazioni particolareggiate.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/09/2024 20:33

          RE: RE: RE: procedura familiare e limiti art 283

          A maggior ragione vale il suggerimento dato di far presentare una domanda unica, oppure di seguire strade diverse, valutando bene se conviene segure la via di cui all'art. 283, che non è più ripetibile.
          Zucchetti SG srl
          • Vincenzo Cucco

            Caserta
            01/10/2024 10:45

            RE: RE: RE: RE: procedura familiare e limiti art 283

            Vorrei però capire come si conciliano la procedura familiare ed i limiti ex art 283. Le famiglie relative a due germani vivono sotto lo stesso tetto ed hanno debiti dalla comune origine.
            Hanno redditi da lavorio dipendente sia i fratelli debitori che gli altri componenti i nuclei conviventi (cioè sia i coniugi che i figli)
            La procedura familiare considera come "attivi a disposizione" tutti i redditi del nucleo complessivamente convivente ? ossia gli 8 redditi delle 8 persone iscritte nello stato famiglia? e poi, il calcolo della quota di reddito da escludere dalla procedura e destinare a sostentamento, è calcolata complessivamente?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/10/2024 19:15

              RE: RE: RE: RE: RE: procedura familiare e limiti art 283

              Con il decreto correttivo 13.9.2024 n. 136, entrato in vigore il 28.9.2024, il primo comma dell'art. 66 è stato modificato come segue:
              "I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una
              delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1 (una delle tre procedure da sovraindebitamento) , quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo". Quest'ultimo, a sua volta modificato, prevede che "Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".
              Ci sembra che queste nuove disposizioni chiariscano il rapporto tra procedure familiari, in particolare quelle indirizzate verso la liquidazione controllata, e la esdebitazione del debitore incapiente.
              Quanto al calcolo da fare per stabilire l'applicazione dell'art. 283, riportiamo una recente risposta dato ad altro quesito:
              Ai fini dell'art. 283, comma 2 c.c.i.i., il punto di partenza è sempre costituito dal reddito del sovraindebitato incapiente che chiede il beneficio dell'esdebitazione; il numero delle persone componenti il nucleo familiare entra in ballo al solo fine di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia nella misura, preordinata per legge, dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
              Si prenda, ad esempio, in considerazione un incapiente persona fisica meritevole, con un nucleo familiare composto da 3 persone (padre, madre e 1 figlio) ed un reddito annuo netto, compresa tredicesima, di euro 19.500. In questo caso l'assegno sociale da considerare ai fini del calcolo sarebbe di euro 10.270,70 (assegno sociale anno 2024 euro 6.947,20 aumentato della metà), che moltiplicato per 2,04 che è il parametro di equivalenza ISEE per un nucleo familiare di 3 persone (senza contare maggiorazioni per disabilità o età dei figli, ecc.), comporta spese del nucleo familiare di euro 20.952,22. Avendo il debitore un reddito pari a euro 19,500,00 annui, si avrebbe una utilità rilevante negativa di euro 1.452,22 euro. In questo esempio il debitore può essere ammesso alla esdebitazione dell'incapiente, atteso che, sin dall'inizio, il reddito percepito e percipiendo conduce ad un importo più basso rispetto alla soglia "di rilevanza", ma il calcolo va ripetuto ogni anno.
              Zucchetti SG srl