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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
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Elvira Deiana
Barrali (SU)26/11/2021 18:24Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Una persona sottoposta a procedura di piano del consumatore si trova a dover sostituire l'autovettura perchè vecchia (16 anni), pertanto il sovraindebitato, il cui piano è stato omologato e per il quale i pagamenti avvengono regolarmente secondo le previsioni contenute nel piano del consumatore, si trova costretto a dover sostituire l'autovettura e a ricorrere al pagamento rateale mediante finanziaria.
L'autovettura è fondamentale per il lavoro, le spese di manutenzione di quella vecchia iniziano ad essere importanti pertanto la sostituzione è necessaria.
Si chiede se il sovraindebitato possa accedere al credito, nonostante sia in corso una procedura di sovraindebitamento, e se deve essere data preventiva comunicazione al Giudice prima di procedere.
Il sovraindebitato ha un margine di risorse mensili per spese impreviste, come indicato nel piano del consumatore, dedotte quelle da destinare al piano del consumatore, che gli permetterebbe di pagare una minima rata.
Grazie
E.Deiana-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2021 20:01RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Nella fattispecie da lei rappresentata il piano del consumatore è stato già omologato e sta avendo regolare esecuzione.
Una volta omologato il piano, il debitore deve provvedere ad adempiere le obbligazioni secondo le prescrizioni dello stesso e l'OCC ha il duplice compito di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e di risolvere le "eventuali difficoltà" attuative del piano, sottoponendole al giudice solo "se necessario (comma 2 dell'art. 13).
I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci ex art. 13, comma 4, che, quindi, fissa una sorta di "vincolo di destinazione" sulle risorse del debitore. In caso di impossibilità dell'esecuzione del piano del consumatore per cause non imputabili al debitore, il comma 4-ter dell'art. 13 dispone che quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione, possa modificare la proposta, ai sensi degli artt. 10 s. L. n. 3/2012 , da cui, ragionando a contrario, si deduce che è precluso al debitore di poter modificare il piano ormai omologato qualora la mancata esecuzione dipenda da un inadempimento a lui imputabile, essendo in questa ipotesi prevista soltanto la conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio.
Da estrema sintesi della disciplina che interessa si intuisce che il consumatore, omologato il piano, deve dare solo esecuzione allo stesso e, pur essendo in bonis, non possa utilizzare le sue risorse destinate ai creditori secondo il piano per altri fini, con possibilità di declaratoria di inefficacia degli atti compiuti e, se questi rendono irrealizzabile il piano, anche di conversione. Tuttavia nel caso in esame, il debitore consumatore non vuole fare un acquisto e assumere un debito per finalità estranee al piano, ma , poiché l'acquisto dell'auto con finanziamento di terzi, è finalizzato all'esercizio del lavoro e, quindi alla produzione del reddito destinato in parte ai creditori, l'operazione è da considerare funzionale al piano e, pertanto, riteniamo che possa essere effettuata, previa autorizzazione del giudice, in modo da evitare futuri dubbi.
Zucchetti SG srl-
Gabriele Coppi
Modena17/06/2025 13:25RE: RE: Acquisto di bene ortopedico in corso di liquidazione controllata tramite dilazione di pagamento non onerosa
Buongiorno, in una procedura di liquidazione già aperta della quale sono il liquidatore il debitore senza informarmi ha fatto una dilazione di pagamento non onerosa per l'acquisto di un materasso ortopedioco per ragioni di salute. la dilazione di pagamento è stata fatta con una finanziaria del venditore, non prevede interessi nè altre spese, eccetto il caso di mancato rispetto delle scadenze da parte del debitore; in quest'ultimo caso sono previste penali, inoltre il mancato pagamento di tre rate comporta la decadenza dal beneficio del termine. La scadenza della rateizzazione cade all'interno del periodo triennale della liquidazione.
la soluzione che vorrei intraprendere è quella di lasciare proseguire il finanziamento in quanto si tratta di bene utile per la salute del debitore (il costo del materasso è comunque nella norma) riferire al giudice delegato nelle relazioni semestrali e monitorare la situazione.
Ritenete che ci siano strade diverse e più corrette da seguire per la gestione della procedura, con riferimento alla situazione sopra descritta?
Ringrazio fin d'ora per la vostra disponibilità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
17/06/2025 14:34RE: RE: RE: Acquisto di bene ortopedico in corso di liquidazione controllata tramite dilazione di pagamento non onerosa
Non vediamo ragioni per intervenire.
Si tratta di un acquisto funzionale alle esigenze di vita, e non riteniamo che possa rientrare nella previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 272 c.c.i.i..
Peraltro il materasso è impignorabile a norma dell'art. 514 c.p.c.-
Gabriele Coppi
Modena12/09/2025 19:18RE: RE: RE: RE: finanziamento richiesto dal debitore in corso di liquidazione controllata
Buonasera, sono a richiedere un vostro parere in merito alla possibilità per un debitore di una liquidazione controllata già aperta di contrarre un finanziamento a scopo personale. il dubbio nasce dalle possibili conseguenze che potrebbero derivare dal mancato rimborso del finanziamento da parte del sovraindebitato, dal momento che le azioni esecutive individuali o cautelari da parte dei creditori sono inibite durante la L.C. Inoltre si ritiene che eventuali nuove necessità economiche insorte in corso di procedura dovrebbero essere sottoposte al Giudice Delegato, per un'eventuale rideterminazione della quota di stipendio da lasciare a disposizione del debitore o comunque per autorizzare la stipula del finanziamento. Non ultimo, incombe sul debitore un dovere di informazione e di collaborazione con gli organi della procedura.
Ritengo che il liquidatore, venuto a conoscenza del finanziamento, debba far presente al debitore la necessità di informare preventivamente gli organi della procedura per questi tipi di pratiche e che l'eventuale mancato rimborso delle rate potrebbe avere conseguenze sul giudizio di esdebitazione.
Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito, grazie fin d'ora-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/09/2025 10:10RE: RE: RE: RE: RE: finanziamento richiesto dal debitore in corso di liquidazione controllata
A nostro avviso per rispondere alla domanda va premesso che a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
Dunque, se il finanziamento dovesse essere contratto e pagato con la quota parte di reddito escluso dall'attivo della liquidazione controllata, non vi sono problemi per la procedura.
Per quanto attiene alle conseguenze di possibili inadempimenti, osserviamo quanto segue.
Ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i. (che riprende l'art. 51 l.f.), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Il divieto, come si vede, riguarda le azioni esecutive sui beni "compresi nella procedura"; se ne deve ricavare che allora la norma non riguarda l'esecuzione sui beni che, per disposizione normativa o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, non fossero acquisiti all'attivo.
Dal punto di vista soggettivo l'art. 51 l. fall. (così come pure l'art. 150 c.c.i.i.) si applica, espressamente, a tutti i creditori concorsuali ed anche ai creditori il cui titolo si sia formato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale.
Questa norma, che per esplicita previsione dell'art. 270, comma 5, c.c.i.i. si applica anche alla liquidazione controllata, consente di affermare che anche i creditori successivi all'apertura della procedura non possono agire esecutivamente sui beni in essa compresi, mentre possono agire sui beni che ne sono esclusi. Di questo vi è conferma nell'art. 277 c.c.i.i., a mente del quale "I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione".
Tali creditori, tuttavia, non soggiacciono agli effetti della esdebitazione, e dopo la chiusura della procedura potranno agire esecutivamente su tutto il patrimonio del debitore.
Invero, a nostro avviso l'esdebitazione opera per i soli creditori anteriori che abbiano partecipato al concorso o siano stati posti nelle condizioni di farlo.
Di questo vi è traccia evidente nell'art. 282, comma 3, c.c.i.i., a mente del quale il decreto con cui il Tribunale dichiara l'esdebitazione "è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni". Come si vede, proprio il fatto che il decreto sia comunicato ai soli creditori ammessi al passivo (e dunque non indistintamente a tutti) è segno evidente che l'esdebitazione opera solo per costoro (oltre che per quelli che, pur essendo stati posti nella condizione di partecipare al concorso, per aver ricevuto la notifica della sentenza di apertura della liquidazione, così come previsto dall'art 272, comma 1, c.c.i.i., abbiano rinunciato ad insinuarsi).
A conferma di tale assunto rileva, in generale, la previsione di cui all'art. 278 comma 1, a mente del quale "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liqui- dazione giudiziale o di liquidazione controllata", la qualcosa, all'evidenza, non si verifica per i creditori posteriori, atteso che costoro non partecipano al concorso.-
Elena Gialanella
BRESCIA13/01/2026 15:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: finanziamento richiesto dal debitore in corso di liquidazione controllata
Buongiorno,
sono a sottoporre il presente quesito: un soggetto in liquidazione del patrimonio vorrebbe sottoscrivere un finanziamento volto in parte all'acquisto di una nuova autovettura da utilizzare per recarsi al lavoro (quella attuale è da sostituire) ed in parte all'estinzione delle ultime quote mensili dovute alla procedura (chiusura prevista a luglio 2026, mancano quindi 7 rate residue). Ovviamente la sottoscrizione del nuovo finanziamento sarebbe funzionale unicamente all'estinzione anticipata della procedura senza però nessun miglior soddisfazione dei creditori rispetto all'originaria proposta, posto che solo una parte del finanziamento verrebbe destinata all'estinzione della procedura; la restante quota, come già anticipato, verrebbe di fatto utilizzata per l'acquisto dell'auto in assenza della quale il soggetto non riuscirebbe a recarsi al lavoro e pertanto a percepire il reddito necessario al versamento delle provvista liquida. Ci si chiede quindi se sia possibile presentare istanza volta ad ottenere autorizzazione alla sottoscrizione di tale finanziamento.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/01/2026 18:45RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: finanziamento richiesto dal debitore in corso di liquidazione controllata
Per rispondere alla domanda formulata dobbiamo inquadrare il percorso immaginato dal debitore.
In buona sostanza egli vuole contrarre obbligazioni per far fronte alle proprie esigenze e per ristorare il ceto creditorio.
Così posta la questione, osserviamo che a mente dell'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i., "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Questo vuol dire che se il debitore contrae un finanziamento, la somma ricevuta affluisce alla procedura, posto che il concetto omnicomprensivo di beni utilizzato dal legislatore è idoneo a ricomprendervi anche il danaro.
Va ancora aggiunto che questa liquidità non può essere utilizzata come strumento per chiudere anzitempo la procedura, atteso che l'art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
Quanto alla possibilità di non acquisire alla procedura una porzione di questo reddito, va osservato che a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
Se quindi nel caso di specie fosse possibile affermare (e dimostrare compiutamente) che l'auto da acquistare (e, segnatamente quell'auto per quell'importo) è indispensabile per la produzione del reddito necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, il giudice potrebbe autorizzare il debitore ad utilizzare una parte di quel finanziamento per l'acquisto dell'auto.
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Sara Ciacci
Sassocorvaro Auditore (PU)13/01/2026 17:21RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Buonasera,
mi inserisco nella chat per un confronto.
Piano di ristrutturazione omologato e in corso. La madre del debitore muore lasciandogli in eredità un immobile, l'eredità viene accettata dal debitore.
Tali beni sopravvenuti sono esclusi dal piano, giusto? Il debitore dovrà continue a pagare i creditori con le modalità previste nel piano?
I beni sopravvenuti potrebbero essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori inseriti nel piano di ristrutturazione?
Grazie
S. Ciacci-
Sara Ciacci
Sassocorvaro Auditore (PU)16/01/2026 09:25RE: RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Buongiorno, non ho ricevuto riscontro a questo intervento ma a quello del 13.01.2026 non a nome della scrivente.
In attesa di riscontro al quesito del 13.01.2026 ore 17:21, porgo
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
16/01/2026 14:31RE: RE: RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
I beni pervenuti al debitore restano fuori dal piano, anche se vanno svolte alcune precisazioni.
A norma dell'art. 67 cccii "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma".
Una volta omologato il piano con sentenza, l'art. 71 aggiunge che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a darne esecuzione.
Come si vede, la ristrutturazione dei debiti del consumatore si sostanzia in un programma di superamento della condizione di sovraindebitamento dal contenuto assolutamente libero, la quale può prevedere anche il pagamento parziale dei debiti. Intervenuta l'omologazione l'unico obbligo al quale il debitore è tenuto è quello di dare attuazione al piano presentato, compiuto il quale l'OCC presenta al giudice una relazione finale, Ricevuta la quale costui, se il piano è stato correttamente eseguito liquida il compenso spettante a questo professionista, altrimenti indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano che devono essere ancora compiuti e assegna un termine per provvedere.
Da questa disamina emerge chiaramente che uno dei tratti distintivi della ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata, è che mentre quest'ultima consiste nella messa a disposizione del ceto creditorio dell'intero patrimonio del debitore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e un programma di adempimento nel quale il debitore indica le modalità per far fronte al pagamento, anche parziale, dei propri debiti, ed al quale è vincolato una volta ottenuta l'omologazione, senza essere obbligato a mettere a disposizione dei creditori i beni che eventualmente gli pervengono dopo l'omologazione.
Una chiara conferma di questa impostazione si ricava dal fatto che soltanto per la liquidazione controllata l'art. 272, comma 3-bis, prevede che sono compresi nell'attivo "anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Dunque, una prima affermazione che può compiersi è quella per cui i beni sopravvenuti restano fuori dal piano.
Tuttavia non può escludersi, a nostro avviso, che essi siano integralmente sottratti alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
A questo proposito occorre partire dall'esame dell'art. 67 c.c.i.i., il quale prevede che la domanda deve essere corredata dall'elenco "di tutti i creditori".
Costoro, a norma dell'art. 70, devono ricevere la comunicazione della proposta e del piano e, nei 20 giorni successivi, possono presentare osservazioni.
Quindi, nei 10 giorni successivi, l'OCC riferisce al giudice (proponendo eventuali modifiche al piano) il quale, risolta ogni contestazione, pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di omologa.
Durante il procedimento appena descritto è previsto (dall'art. 70 comma 4) che, su richiesta del debitore, il giudice può disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" e può "altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore".
Dal combinato disposto di queste previsioni ricaviamo il convincimento per cui con l'omologa si cristallizzi, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, poiché l'unica possibilità di soddisfare il loro credito resta quella endoconcorsuale.
Deve a questo punto stabilirsi se ogni azione esecutiva sia preclusa.
Riprendendo una tesi che è stata autorevolmente sostenuta in dottrina a proposito del concordato preventivo, si può sostenere che, laddove il debitore non adempia, il creditore potrà certamente agire esecutivamente, ma per quella sola parte di credito del quale è previsto l'adempimento in esecuzione del piano.
L'assunto è stato recentemente ripreso (sempre in tema di concordato preventivo) dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che "La principale funzione dell'omologa, infatti, è quella di vincolare "tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, (dando) luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ...; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili" (Cass. Sez. I, 18/07/2025, n. 20175. SI trattava qui di stabilire fino a che punto l'omologa sospendesse i termini di prescrizione del credito).
Precisiamo tuttavia che, pur richiamando questa pronuncia, Cass., Sez. III, Sent. 10/01/2026, n. 573 ha affermato che "in caso di inadempimento del concordato preventivo e previa sua risoluzione ex art. 186 L.Fall. (o art. 119 CCII), il creditore anteriore può senz'altro agire in executivis, se in possesso di idoneo titolo ex art. 474 c.p.c., dovendo altrimenti adire la competente Autorità giudiziaria per procurarselo", sebbene il caso affrontato non riguardasse la possibilità del creditore concordatario di agire esecutivamente, quanto piuttosto la individuazione del titolo in forza del quale sia legittimato a farlo: se cioè il titolo in forza del quale ottenere l'adempimento coattivo della obbligazione concordataria possa essere rappresentato da quello originario (integrato dalla sentenza di omologa) o se invece il creditore debba munirsi di una sentenza di accertamento dell'inadempimento della obbligazione concordataria.
Questa tesi non ci convince perché l'inesigibilità del credito a nostro avviso cessa con la scadenza del termine previsto nel piano, per cui se il debitore non adempie il creditore non può rimanere sprovvisto di tutela.
Questo vale, a maggior ragione, in caso di risoluzione del piano di ristrutturazione.
Invero, a norma dell'art. 72, "in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo", "il giudice revoca l'omologazione … su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato".
In tal caso, risolto il piano, il creditore potrà di nuovo agire, per il totale del suo credito, venendo altresì meno la falcidia.-
Sara Ciacci
Sassocorvaro Auditore (PU)16/01/2026 17:49RE: RE: RE: RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Grazie del riscontro. -
Zucchetti Software Giuridico srl
19/01/2026 16:42RE: RE: RE: RE: RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Grazie a Lei!
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