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Spese legali

  • Luca Orsini

    Pescara
    23/07/2026 11:52

    Spese legali

    Buongiorno, sottopongo un quesito relativo a una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII. Prima dell'apertura della procedura, l'ex moglie del debitore era, da un lato, debitrice delle spese legali liquidate a suo carico in un giudizio di separazione personale e, dall'altro, creditrice nei confronti del medesimo di una somma a seguito di sentenza passata in giudicato. In sede di insinuazione al passivo, l'ex moglie ha pertanto compensato il proprio credito con il debito relativo alle spese legali del giudizio di separazione chiedendo l'ammissione per la sola differenza. L'ex moglie , inoltre, ha impugnato la sentenza di primo grado e il giudizio di appello - avviato in data successiva all'apertura della liquidazione controllata - ha accolto l'impugnazione e condannato il debitore al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'ex coniuge (si precisa che le spese di appello sono state liquidate direttamente in favore dell'ex moglie e non distratte in favore del difensore).Si chiede se tale credito debba essere insinuato al passivo oppure possa considerarsi estraneo al concorso e se è possibile rettificare la compensazione operata in sede di insinuazione al passivo. Vi ringrazio.