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SCIOGLIMENTO COMUNIONE TRA CONIUGI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - ACQUISTO BENE IMMOBILE DA PARTE DEL MARITO DELLA SOV...

  • Luca Alberto Tricoli

    Crotone
    07/10/2026 15:56

    SCIOGLIMENTO COMUNIONE TRA CONIUGI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - ACQUISTO BENE IMMOBILE DA PARTE DEL MARITO DELLA SOVRAINDEBITATA

    Buon pomeriggio,
    vorrei sottoporre un caso attuale che mi vede interessato come liquidatore in una procedura di liquidazione controllata.
    Orbene, avendo già letto i Vs. autorevoli pareri sulla materia, faccio presente che il sottoscritto è stato nominato liquidatore in una procedura di l.c. nella quale il sovraindebitato è solo la sig.ra X, mentre il marito Y (in comunione dei beni) nulla ha a che vedere con la predetta procedura.
    In seno ad essa, è stato da poco aggiudicato un bene immobile di proprietà (solo per 1/3 mentre i restanti 2/3 sono di terzi estranei alla procedura) della sovraindebitata al marito Y.
    A questo punto lui acquista in comunione o meno? e nel decreto di trasferimento è il caso di fare cenno specifico allo scioglimento della comunione?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/10/2026 16:32

      RE: SCIOGLIMENTO COMUNIONE TRA CONIUGI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - ACQUISTO BENE IMMOBILE DA PARTE DEL MARITO DELLA SOVRAINDEBITATA

      Per affrontare il tema occorre preliminarmente chiedersi se il coniuge del debitore può partecipare al procedimento di vendita formulando offerte di acquisto.
      Il problema si pone sulla scorta del combinato disposto di due norme: l'art. 579, comma primo, c.p.c., ai sensi del quale "ognuno, tranne il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto", e l'art. 604 c.p.c. secondo il quale nel pignoramento contro il terzo proprietario, si applicano nei suoi confronti le disposizioni relative al debitore, "tranne il divieto di cui all'art. 579 primo comma".
      A tenore di una prima impostazione la possibilità di partecipazione dovrebbe essere ammessa sulla scorta del principio generale di cui all'art. 579 c.p.c.: poiché il divieto di partecipazione vale solo per il debitore, e tale non è il coniuge, questi potrà formulare offerte. Sotto questo profilo la previsione di cui all'art. 604 c.p.c. sarebbe esplicativa del principio appena detto, poiché essa ammette il terzo proprietario alla gara proprio perché non debitore, tanto che, si potrebbe dire, la norma sotto questo profilo apparirebbe pleonastica.
      A supporto di questa tesi pare esservi quanto deciso da Cass., sez. III, 2 febbraio 1982, n. 605., secondo cui "In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dello art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all'incanto che non integra un divieto dell'acquisto da parte del debitore costituendo norma eccezionale rispetto alla "regola" stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all'offerta compete ad "ognuno", non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. sicché questi rientrando nell'ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l'incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l'effetto traslativo del bene operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato".
      Si muove in questa direzione anche Cass., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11258., la quale ha ribadito che "In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge".
      Questa ricostruzione non incontra unanimi convincimenti, obiettandosi che se si ammettesse la possibilità per il coniuge non debitore di partecipare alla vendita, l'acquisto da lui compiuto ricadrebbe nella comunione, consentendo all'altro coniuge debitore di rientrare nella disponibilità del bene, così aggirando il divieto di cui all'art. 579 c.p.c.
      Certamente, non pare revocabile in dubbio che l'art. 579 c.p.c. sia norma eccezionale, e dunque insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 prel.
      Detto questo se si ritiene che: la liquidazione controllata di uno dei dui coniugi non sciolga la comunione (al contrario di quanto accade per la liquidazione giudiziale) e se si ammette che il coniuge possa formulare offerte di acquisto, non resta che dare atto, nel decreto di trasferimento, che il bene ricade nel regime della comunione legale, a meno che non sia acquisita la dichiarazione del coniuge di esclusione dell'acquisto dalla comunione, in uno dei casi di cui all'art. 179, comma 1 lett. c), d) ed f) c.c.