Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione controllata e esecuzione immobiliare

  • Marco Drudi

    Forli' (FC)
    01/10/2024 12:24

    liquidazione controllata e esecuzione immobiliare

    Buongiorno.
    Liquidazione controllata ex art. 268 e ss ccii.
    Il debitore sta subendo n. 2 esecuzioni immobiliari, A e B. Nell'esecuzione A, che riguarda solo la sua abitazione principale, il creditore procedente è ipotecario ma non fondiario. Nell'esecuzione B, che riguarda sia la sua abitazione principale sia un'altra unità immobiliare in comproprietà con il fratello, il creditore procedente è fondiario.
    Primo quesito: nel caso dell'esecuzione A, si applica l'art. 41 TUB (anche alla luce della recente sentenza della Cassazione di agosto scorso) ed è quindi possibile che la procedura esecutiva prosegua nonostante l'apertura della liquidazione controllata oppure si interrompe in quanto il creditore procedente non è fondiario? Cosa succede invece nel caso in cui l'esecuzione B, a seguito della vendita dell'immobile in comproprietà, venga riunita alla A?
    Vorrei inoltre gentilmente capire come funziona la procedura di riparto e di liquidazione del compenso del liquidatore. Se ho ben inteso, il creditore fondiario che prosegue l'esecuzione immobiliare ha diritto alla distribuzione del ricavato dalla vendita, detratte, oltre le spese della procedura esecutiva, anche quelle fatte valere dal liquidatore della liquidazione controllata con apposito intervento. Mi domando, potrei avere un'esemplificazione di quali spese si tratterebbe in concreto in quest'ultimo caso? Ancora, l'attribuzione del ricavato di cui sopra, sempre se ho ben inquadrato la questione, è da intendersi provvisoria perché il creditore fondiario deve comunque insinuarsi al passivo della liquidazione controllata e soltanto in tale sede concorsuale si stabilisce definitivamente qual'è la quota che effettivamente compete a detto creditore. Innanzitutto mi chiedo per quale importo il creditore fondiario può insinuarsi nella liquidazione controllata, posto che, ad esempio, non potrà tenere conto della liquidazione dei compensi finali degli organi dell'esecuzione, a meno che quest'ultima non sia nella sua fase finale. Inoltre mi chiedo, il compenso del liquidatore, che viene liquidato dal Giudice del sovraindebitamento, deve tenere o meno conto del ricavato provvisoriamente riscosso dal creditore fondiario, ancorché nell'ambito della procedura esecutiva? O deve tenere conto soltanto dell'eventuale somma eccedente il credito vantato dal creditore fondiario ed attribuita alla procedura di liquidazione controllata? Perché, in caso di incapienza del ricavato dell'immobile a soddisfare il creditore fondiario, e quindi di assenza di una somma incassata dalla liquidazione controllata, non vedo come quest'ultimo possa subire un eventuale conguaglio in sede di riparto finale della liquidazione controllata, posto che su di esso non graverebbe alcun compenso del liquidatore, anche solo pro quota.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/10/2024 19:21

      RE: liquidazione controllata e esecuzione immobiliare

      L'art. 270, comma 5, c.ci.i. dispone che si applicano alla procedura di liquidazione controllata,, tra gli altri, gli artt.150 e 151, il primo dei quali stabilisce che salvo diversa disposizione di legge dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelari, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Per effetto, quindi del richiamo dell'art. 150 da parte dell'art. 270, anche nella procedura di liquidazione controllata vale il divieto delle azioni esecutive e cautelari dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
      Fin qua tutto chiaro, ma l'art. 150 fa salve diverse disposizioni di legge ed una di questa è quella dell'art. 41 TUB , che consente al creditore fondiario, in contrasto con la regola generale del divieto delle azioni esecutive, di iniziare eproseguire le azioni esecutive anche in pendenza della liquidazione giudiziale; da qui è sorto il problema se la salvezza di diversa disposizione di legge contenuta nell'art. 150, si applicasse anche alla liquidazione controllata per effetto del citato richiamo, oppure se fosse richiamato soltanto il principio generale. Su questa tematica è intervenuta, come da lei anche ricordato, Cass. 19 agosto 2024, n. 22914, che ha statuito che "Il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14/2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo decreto legislativo".
      Allo stato, quindi si può dire con certezza che nella procedura di liquidazione giudiziale come in quella di liquidazione controllata l'apertura della procedura determina il blocco delle azioni esecutive e cautelari, a meno che non si tratti di esecuzioni da promuovere o promosse da creditore fondiario, che gode del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB; pertanto nel caso da lei prospettato la procedura A va dichiarata improseguibile, nel mentre la procedura B, promossa da creditore fondiario può continuare e questo diverso trattamento processuale dovrebbe impedire che le due procedure siano riunite e se già riunite dovrebbero essere separate perché una di esse non può andare avanti..
      A questo punto lei introduce il discorso dei rpaorti tra procedura esecutiva individuale fondiaria ed esecuzione collettiva che abbiamo affrontato svariate volte, di cui si vede che lei ha fatto tesoro in quanto correttamente afferma sostiene che "il creditore fondiario che prosegue l'esecuzione immobiliare ha diritto alla distribuzione del ricavato dalla vendita, detratte, oltre le spese della procedura esecutiva, anche quelle fatte valere dal liquidatore della liquidazione controllata con apposito intervento".
      Si domanda di quali spese si tratterebbe in concreto in quest'ultimo caso. Sono le spese che la procedura di liquidazione controllata ha incontrato fino al momento dell'intervento del liquidatore nell'esecuzione individuale e che dovendo essere soddisfatte in prededuzione, prevalgono sul credito ipotecario; tra queste spese vi può essere anche una quota del compenso del liquidatore se è stata liquidata
      Corretta anche la sua ulteriore considerazione sulla natura provvisoria dell'assegnazione al creditore fondiario del ricavato netto dalla vendita in sede di esecuzione individuale, per cui, a norma dell'art. 152, comma 3, anch'esso richiamato dall'art. 270, il creditore fondiario è tenuto ad insinuarsi al passivo in quanto è nella procedura collettiva che si fanno i conteggi definitivi, dato che bisogna ancora calcolare le ulteriori spese della procedura collettiva che gravano sul creditore fondiario, come su qualsiasi altro creditore ipotecario, e non azionate nell'intervento del liquidatore nell'esecuzione individuale. A questo scopo bisogna in primo luogo stabilire qual è il credito per il quale il creditore fondiario potrebbe partecipare al concorso collettivo, per cui il creditore fondiario deve insinuarsi per l'intero sua credito, come se nulla avesse ricevuto; una volta ammesso, si calcolano le spese ulteriori che gravano sul bene ipotecato (tra cui il compenso definitivo del liquidatore) e si stabilisce quanto quel creditore avrebbe ricevuto nella procedura collettiva se non avesse agito individualmente; a questo punto entra in ballo quanto già percepito, per cui se ha ricevuto una somma maggiore a quella che avrebbe avuto nella liquidazione controllata, deve restituire la differenza.
      Zucchetti SG srl