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Decreto ingiuntivo per un credito rietrante nel piano di ristrutturazione dei debiti omologato

  • Filippo Luciano Carrella

    Palma Campania (NA)
    24/02/2026 19:52

    Decreto ingiuntivo per un credito rietrante nel piano di ristrutturazione dei debiti omologato

    La banca ha notificato un decreto ingiuntivo per un credito presente nel piano di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Torre Annunziata. E' stata fatta opposizione al decreto ingiuntivo ma la banca insiste nel ribadire il suo diritto a precostituirsi un titolo esecutivo in caso di decadenza del piano nonostante l'esplicito divieto per i creditori, stabilito in sentenza, di iniziare o proseguire azioni esecutive.
    I pagamenti mensili previsti nel piano vengono regolarmente pagati dal debitori in quale, nonostante la sua difficile situazione finanziaria, si ritrova ora anche a doversi difendere in un giudizio avente ad oggetto lo stesso credito.
    Come puoò difendersi il debitore in questo caso? Ho trovato poche sentenze a riguardo e alcune contrastanti tra loro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      27/02/2026 08:49

      RE: Decreto ingiuntivo per un credito rietrante nel piano di ristrutturazione dei debiti omologato

      Per rispondere alla domanda vanno considerati plurimi indici normativi.
      L'art. 67 c.c.i.i. prevede che la domanda deve essere corredata dall'elenco "di tutti i creditori".
      Costoro, a norma dell'art. 70, devono ricevere la comunicazione della proposta e del piano e, nei 20 giorni successivi, possono presentare osservazioni.
      Quindi, nei 10 giorni successivi, l'OCC riferisce al giudice (proponendo eventuali modifiche al piano) il quale, risolta ogni contestazione, pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di omologa.
      Durante il procedimento appena descritto è previsto (dall'art. 70 comma 4) che, su richiesta del debitore, il giudice può disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" e può "altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore".
      Dal combinato disposto di queste previsioni ricaviamo il convincimento per cui con l'omologa si cristallizzi, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive si cristallizzi.
      Invero, non avrebbe senso attribuire al debitore il diritto di chiedere al giudice di pronunciare lo stay delle azioni esecutive pregiudizievoli per la fattibilità del piano, e poi consentire che quella fattibilità sia messa in crisi in sede di esecuzione.
      Inoltre, se si ammettesse che un creditore anteriore possa agire esecutivamente sui beni del debitore ad omologa intervenuta, questa si risolverebbe, in concreto, in un nulla di fatto, e tale considerazione porta ad affermare che il divieto di agire interessa anche i bene eventualmente esclusi dal piano medesimo o sopravvenuti.
      Detto questo, poiché la norma stabilisce il divieto di azioni esecutive, riteniamo che al creditore non possa essere impedito di agire in sede di cognizione per conseguire il titolo esecutivo, ottenuto il quale dovrà comunque fermarsi, per le ragioni sopra esplicitate.