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Liquidazione del Patrimonio – progetto di stato passivo

  • Stefano Minghetti

    FORLI' (FC)
    25/03/2020 19:38

    Liquidazione del Patrimonio – progetto di stato passivo

    Buonasera,
    Una sas, naturalmente non fallibile, ha richiesto l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio con debito principale costituito da mutuo ipotecario ed è stata accolta. Il socio accomandatario ha richiesto anch'esso accesso alla procedura in quanto garante del mutuo ipotecario senza debiti personali ed è stata accolta. Il Giudice ha riunito le procedure in una unica. Ora la banca, per il mutuo ipotecario, richiede l'ammissione al passivo della società per credito privilegiato ipotecario inoltre, la banca richiede anche al socio garante, in chirografo, la cifra corrispondente alla garanzia rilasciata per l'importo che dovesse ancora risultare dovuto alla banca in forza del mutuo ipotecario fondiario concesso al debitore principale all'esito del ricavato della vendita del bene, di proprietà della società, che costituisce garanzia ipotecaria a favore della banca.

    Visto che il Giudice ha riunito le due procedure, può essere ritenuta ammissibile l'insinuazione del credito verso il socio garante dato che lo stesso credito è stato ammesso nello stato passivo della società al grado superiore con privilegio ipotecario? Eventualmente dovesse essere ammissibile la richiesta di insinuazione verso il socio garante, devono essere predisposti due stati passivi di cui uno per il socio garante e uno per la società?
    Ringrazio in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/03/2020 19:02

      RE: Liquidazione del Patrimonio – progetto di stato passivo

      al curatore è
      tuttavia consentito sollevare eccezione revocatoria, contestando l'efficacia del titolo su cui si fonda il credito o la prelazione, ed invocare l'accertamento degli elementi
      costitutivi dell'azione revocatoria all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria e di escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo sul quale si fondano ( Tribunale di Mantova 27 dicembre 2011 in www.ilcaso.it).
      L'eccezione revocatoria può essere proposta anche quando è prescritta la relativa
      azione in ossequio al principio "temporalia ad agendum , perpetua ad excipiendum"
      desumibile per analogia dall'art 1442 cod civ.
      • Stefano Minghetti

        FORLI' (FC)
        27/03/2020 12:04

        RE: RE: Liquidazione del Patrimonio – progetto di stato passivo

        Ma secondo Voi è necessario predisporre due stati passivi cioè uno per la società ed uno per il socio garante o ne va predisposto uno in cui far confluire eventualmente anche il debito verso il socio garante?
        A quanto mi risulta, per la procedura di liquidazione del patrimonio non è previsto procedere come nelle procedure fallimentari in questo caso specifico.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/03/2020 20:06

          RE: RE: RE: Liquidazione del Patrimonio – progetto di stato passivo

          Certamente la disciplina della liquidazione patrimoniale non riproduce la normativa fallimentare sul fallimento della società con soci illimitatamente responsabili, ma rimane il fatto che, nel suo caso, vi sono due soggetti- la sas e il socio accomandatario- che hanno chiesto di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio e sono due soggetti distinti ed autonomi, ciascuno con una propria massa attiva e una propria massa passiva. Sotto il lato attivo lei dà atto che la società è proprietaria dell'immobile gravato da ipoteca e il socio probabilmente non ha beni immobili in proprietà o ne ha altri diversi da quello della società; dal lato passivo, lei dice che il socio non ha debiti personali, ma ipoteticamente potrebbe averne (il canone di locazione della casa di abitazione, le relative utenze, finanziamenti personali, ecc.), potrebbe cioè avere debiti per obbligazioni diverse da quelle sociali, delle quali anche risponde quale socio illimitatamente responsabile, nel mentre la società non risponde dei debiti personali del socio.
          Questo richiede non solo la formazione di due stati passivi, ma anche due inventari, due contabilità, ecc., in quanto si tratta di due procedure distinte che, solo per ovvie ragioni di opportunità, sono state riunite; ma riunione non significa che esse perdano la loro individualità, ma soltanto che sono condotte contemporaneamente dagli stessi organi procedurali.
          Questa è la nostra visione; , se poi il giudice delegato di riferimento è di diversa opinione e intende con la riunione aver ricondotto ad unità due procedure, allora deve seguire le indicazioni del suo giudice.
          Zucchetti SG srl