Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Amministrazione dei beni nella liquidazione e contratto di affitto

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    26/02/2021 09:55

    Amministrazione dei beni nella liquidazione e contratto di affitto

    Nell'amministrare i beni immobili in una liquidazione vi è la possibilità di porre in essere un contratto di affitto, con tutti gli accorgimenti necessari, per consentire alla procedura di godere dei frutti prodotti sui beni stessi.
    L'operazione deve essere autorizzata dal Giudice Delegato?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2021 19:42

      RE: Amministrazione dei beni nella liquidazione e contratto di affitto

      Dovrebbe specificare di che procedura si tratta (liquidazione del patrimonio del sovraindebitato o fallimento) e quale sia l'oggetto del contratto (affitto di cosa?azienda' o locazione di immobile) e cosa prevede il programma di liquidazione.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        26/02/2021 22:31

        RE: RE: Amministrazione dei beni nella liquidazione e contratto di affitto

        Trattasi un contratto breve di locazione di immobile nell'ambito di una liquidazione del patrimonio del sovraindebitato.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/03/2021 16:20

          RE: RE: RE: Amministrazione dei beni nella liquidazione e contratto di affitto

          A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione patrimoniale si ha uno spossessamento simile a quello fallimentare, dato che Il liquidatore, a norma dell'art. 14 novies l. n. 3 del 2012, "ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione" (comma 2), cui si aggiungono altre norme che vanno nella stessa direzione (ad es. art. l'art. 14-decies, sotto il profilo processuale).
          Tanto comporta che il liquidatore possa anche dare in locazione un bene del patrimonio del liquidato, solo che non è agevole capirne le modalità. Nel fallimento sarebbe stata sufficiente l'autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 35 l. fall., ma tale organo non è previsto nella procedura in esame né è dettata una norma simile a quella dell'art. 35 l. fall.. Nella liquidazione del patrimonio molto è lasciato alla liberta del liquidatore, il quale deve predisporre, eseguito l'inventario dei beni, un programma di liquidazione dei beni medesimi, che va comunicato al debitore ai creditori e va depositato presso la cancelleria del giudice, il che fa presumere che lo stesso sia assoggettato al preventivo controllo di legittimità del tribunale, anche per ciò che concerne la sua conformità ai principi di ragionevole durata della procedura, altrimenti l'obbligo di deposito presso la cancelleria del giudice sarebbe privo di significato. Peraltro, a norma del comma terzo dello stesso articolo, "il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta", ed è logico presumere che se il giudice deve intervenire per questi atti debba anche aver dovuto visionare e in qualche modo approvare il programma che segna le linee direttive del comportamento del liquidatore.
          In sostanza, a nostro avviso, la locazione, con le caratteristiche di massima (durata, canone) deve essere prevista nel programma di liquidazione- e se non lo è il programma può essere modificato e integrato- e assoggettato al previo controllo del tribunale, e questo è sufficiente a procedere poi, con procedure competitive, alla locazione.
          Zucchetti SG srl