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DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

  • Sara Ciacci

    Sassocorvaro Auditore (PU)
    26/05/2026 09:19

    DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

    Buongiorno,
    sono liquidatore in una procedura di liquidazione controllata.
    Un creditore ha presentato domanda di ammissione al passivo nei termini. Ho predisposto il progetto di stato passivo escludendo il credito, in quanto il decreto ingiuntivo prodotto era privo del decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c. e, in ogni caso, non era stata fornita adeguata prova del credito, neppure mediante deposito di ulteriore documentazione, quale contratto di mutuo, piano di ammortamento, ecc.
    Lo stato passivo è poi divenuto esecutivo, non essendo state formulate osservazioni.
    A distanza di circa un mese e mezzo dalla formazione dello stato passivo esecutivo, il medesimo creditore escluso ha trasmesso una nuova domanda di ammissione al passivo (non qualificata tardiva, ma solo "domanda di ammissione al passivo") relativamente al medesimo credito, allegando il decreto ingiuntivo nel frattempo munito di decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c.
    Tuttavia, il decreto di esecutività è successivo sia all'apertura della liquidazione controllata sia alla formazione dello stato passivo divenuto esecutivo.
    Il mio dubbio è il seguente: come deve essere trattata questa nuova domanda di ammissione al passivo?
    Posso qualificarla come "domanda tardiva", sebbene costituisca sostanzialmente una reiterazione della domanda tempestivamente proposta, con mera integrazione documentale mediante produzione del decreto di esecutività?
    Devo quindi predisporre un autonomo progetto di stato passivo relativo alla domanda tardiva, comunicandolo al creditore e ribadendo:
    - l'inammissibilità della domanda, in quanto non è stato dimostrato che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore;
    - nonché, nel merito, la non opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, atteso che il decreto di esecutività è successivo all'apertura della procedura concorsuale e alla formazione dello stato passivo esecutivo?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      28/05/2026 08:59

      RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

      Per rispondere alla domanda va innanzi tutto tenuto presente il procedimento di formazione dello stato passivo previsto dall'art. 273 c.c.i.i.
      Il primo comma dispone che, scaduti i termini fissati dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata per la presentazione delle domande di insinuazione, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, che nei successivi 15 giorni possono proporre osservazioni.
      Scaduti i 15 giorni, entro i quindici giorni successivi il liquidatore:
      - esamina le osservazioni eventualmente pervenute;
      - forma lo stato passivo (eventualmente tenendo conto delle osservazioni pervenute, ove le ritenga fondate)
      - deposita lo stato passivo (eventualmente modificato) nel fascicolo informatico e lo comunica nuovamente agli interessati. Con il predetto deposito lo stato passivo diventa esecutivo, e può essere impugnato ai sensi dell'art. 133 c.c.i.i., il quale a sua volta prevede che "Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni al- tro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio".
      Come si vede, rispetto alla liquidazione giudiziale il procedimento di formazione dello stato passivo non prevede il coinvolgimento del giudice delegato, che decide sulle domane di ammissione con proprio decreto all'udienza fissata, a norma dell'art. 204.
      Lo stato passivo è formato dallo stesso liquidatore, che tuttavia può essere impugnato davanti al giudice delegato, con un meccanismo simile a quella che, nella liquidazione giudiziale, costituisce la opposizione allo stato passivo (disciplinata dagli artt. 206 e seguenti), che tuttavia in quella sede è attribuita alla competenza del collegio, proprio perché lo stato passivo è approvato dal giudice delegato.
      Ed allora, a nostro avviso, ammettere la possibilità di riproporre la domanda vorrebbe dire aggirare la norma che prevede lo strumento di impugnazionee.
      In questi termini sembra orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa. (nella specie, la Corte ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inammissibile variare la domanda di insinuazione, sostituendo il titolo della pretesa da rivalsa Iva a compenso per l'attività prestata) (Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37802).
      Ancor più esplicita sembra essere Cass. 11 maggio 2016 n. 9618, quando ha statuito che "un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere in sede di insinuazione ordinaria.
      • Sara Ciacci

        Sassocorvaro Auditore (PU)
        28/05/2026 12:03

        RE: RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

        Buongiorno,
        ho letto la Vostra risposta e ringrazio.
        In pratica, però, non ho ben capito come mi dovrei comportare con tale domanda. La domanda non va considerata e quindi non rispondo al creditore oppure è sufficiente una risposta via pec in cui si precisa che la domanda non è ricevibile in quanto lo stato passivo è già stato formato per il credito in questione?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          29/05/2026 11:21

          RE: RE: RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

          A nostro avviso il progetto di stato passivo va formato, secondo la procedura prevista, considerando la domanda inammissibile.
          • Sara Ciacci

            Sassocorvaro Auditore (PU)
            01/06/2026 08:42

            RE: RE: RE: RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

            Buongiorno, mi scuso per le continue richieste di chiarimento.
            Nel caso che mi occupa io ho già formato lo stato passivo (reso esecutivo), il creditore ha nuovamente inoltrato la domanda di ammissione dopo la formazione dello stato passivo in quanto era stato escluso.
            In questo caso predispongo un progetto di stato passivo "integrativo" in cui evidenzio che la domanda è inammissibile?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              03/06/2026 08:55

              RE: RE: RE: RE: RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO REITERATA (TARDIVA)

              Esattamente