Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione patrimonio soggetti conviventi

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    19/02/2020 23:21

    liquidazione patrimonio soggetti conviventi

    Buonasera, nel caso di due soggetti conviventi che accedono alla liquidazione del patrimonio come "nucleo"(con una sola procedura) quali sono le conseguenze per la procedura del venir meno della convivenza durante i successivi 4 anni?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2020 19:22

      RE: liquidazione patrimonio soggetti conviventi

      La legge n. 3 del 2012 non prevede (a differenza del CCII che entrerà in vigore ad agosto prossimo) la liquidazione patrimoniale congiunta, anche se alcuni uffici l'ammettono (cfr. Trib. Mantova, 8 aprile 2018) in relazione ad un indebitamento comune, (il caso tipico questo deriva da un mutuo fondiario, a garanzia del quale erano stati offerti beni nella contitolarità dei due soggetti finanziati, in regime di comunione legale), così come è stata ammessa la possibilità di esperire un solo ricorso per accedere ad uno degli altri istituti del sovraindebitamento, sulla premessa per cui la soluzione della crisi non può essere assicurata dal ricorso di un solo coniuge – magari all'insaputa o nell'inerzia dell'altro – soprattutto qualora il ceto creditorio sia composto da titolari di pretese riguardanti entrambi i componenti della famiglia (cfr. Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018, in relazione ad un piano del consumatore; Trib. Milano, 6 dicembre 2017, in relazione ad un accordo di composizione della crisi).
      E' condivisibile questa lettura estensiva della nozione di "debitore", idonea a ricomprendervi congiuntamente i componenti della famiglia sovraindebitati, purchè rimanga fermo- come del resto sempre detto nelle decisioni in materia- il limite della garanzia patrimoniale generica, per evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.
      E' possibile, quindi aprire una sola procedura di liquidazione del patrimonio su ricorso dei due coniugi, purchè rimanga diustinto l'attivo e il passivo di ciascuno, per cui, in caso di separazione coniugale o di cessazione della convivenza- se i proponenti non erano sposati- nulla cambia sulla destinazione dei beni ormai offerti in liquidazione per la soddisfazione dei creditori.
      Zucchetti SG srl