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COMUNICAZIONE SENTENZA OMOLOGA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

  • Simona Conti

    Sarzana (SP)
    22/07/2026 11:46

    COMUNICAZIONE SENTENZA OMOLOGA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

    Buongiorno,
    il Tribunale ha emesso sentenza di omologa del piano del consumatore. Quale Gestore, devo provvedere alla comunicazione ai creditori. Quando ho inviato la comunicazione di apertura del procedimento ex art. 70 primo comma CCII (inviando tutte pec reperite dal pubblici elenchi), ho chiesto di indicare a quale pec i creditori volessero ricevere le ulteriori comunicazioni.
    C'è una banca che non ha dato alcun riscontro.
    Stavo per comunicare la sentenza ex art. 10 III comma con deposito nel fascicolo telematico ma in realtà, trattandosi di soggetto munito di pec risultante dai pubblici elenchi, credo di dover inviare la comunicazione alla stessa pec cui avevo inviato la comunicazione di apertura del procedimento. Mi pare di capire che la notifica ex art. 10 III comma CCII, si debba utilizzare solo nei confronti dei soggetti che non solo non abbiano comunicato a quale pec voler ricevere le comunicazioni ma che siano anche sforniti di pec risultante dai pubblici registri (es. privati).
    Ritenete quindi corretto comunicare la sentenza alla Banca tramite la pec risultante da Ini-pec?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      23/07/2026 17:07

      RE: COMUNICAZIONE SENTENZA OMOLOGA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava dalla combinata lettura dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 10 c.c.i.i.
      Il primo comma dispone che le comunicazioni da eseguire nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, dall'IPA ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD) sono effettuate ai predetti indirizzi con modalità telematiche.
      Il comma 2 aggiunge che nei confronti dei soggetti diversi da quelli appena indicati devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, e ricevono lì le comunicazioni.
      Infine, il comma 3 dispone che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni indirizzate ai predetti soggetti sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.
      Come si vede, solo i soggetti diversi da quelli titolari domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, dall'IPA ovvero (INAD) sono tenuto a comunicare un domicilio digitale, con la conseguenza che la comunicazione alla banca andrà certamente eseguita via pec all'indirizzo risultante dai predetti registri, potendosi procedere mediante deposito nel fascicolo informatico solo in caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.