Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione controllata

  • Maria Concetta Olivieri

    Roma
    16/07/2024 16:46

    liquidazione controllata

    In tema di sovraindebitamento, e con riferimento in particolare alla procedura di liquidazione controllata, gradirei la Vostra opinione relativamente alla possibilità di accoglimento del ricorso ex art. 268/II CCI, avanzato avverso una persona fisica, da un creditore in favore del quale è stata emessa sentenza (di primo grado) di condanna al pagamento di importo di gran lunga superiore ad € 50000, non passata, però, in giudicato e, anzi, fatta oggetto di impugnazione.
    Preciso che: 1. l'appellante non ha chiesto i provvedimenti di sospensione ex art. 283 c.p.c.; 2. il giudizio di appello è pendente e la prossima udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni; 3. in sede di esecuzione individuale avviata sulla base di quella medesima sentenza, la parte debitrice non si è costituita né ha proposto opposizioni; 4. le evidenze attuali dell'indagine compiuta ex art. 492 bis c.p.c. e del procedimento esecutivo pendente lasciano ipotizzare difficoltà di recupero del credito portato dalla sentenza di primo grado.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2024 10:29

      RE: liquidazione controllata

      Premesso che la sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva (tanto che il creditore ha già promosso l'esecuzione individuale, non vediamo ostacoli all'apertura della liquidazione controllata, ove dalla istruttoria svolta risulti che il debitore versi in stato di insolvenza, a meno che (trattandosi di un debitore persona fisica) l'OCC, su richiesta del debitore, non attesti che "non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie" (art. 268, comma 3). Il fatto che il credito di cui ala sentenza sia superiore ad euro 50.000 non solo non è ostativo all'apertura della procedura, ma ne realizza uno dei presupposti richiesti dal comma 2 dell'art. 268, nella parte in cui dispone che non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta inferiore ad euro cinquantamila. Ostativo non è neanche il fatto che il creditore abbia agito in via esecutiva in quanto lo stesso comma 2 precisa che la domanda può essere presentata "anche in pendenza di procedure esecutive individuali".
      Infine irrilevante è il fatto che la sentenza di condanna sia stata impugnata perché, come già detto, la stessa è provvisoriamente esecutiva per cui il creditore può pretendere il pagamento del suo credito e il mancato adempimento può essere sintomo della incapacità a farvi fronte: se poi l'appello, come lei dice, è fissato a breve, il giudice della liquidazione controllata potrebbe disporre un rinvio in attesa della decisione sul gravame, ma trattasi di una valutazione di opportunità lasciata alla libera scelta del giudice.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Concetta Olivieri

        Roma
        17/07/2024 15:30

        RE: RE: liquidazione controllata

        Ringrazio del puntuale riscontro che condivido pienamente