Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    09/10/2024 18:39

    pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

    Buonasera,
    Il Tribunale ha disposto la pubblicazione della proposta di accordo di ristrutturazione sul sito internet del Tribunale e mi chiedo se è compito del Gestore o del cancelliere del Tribunale provvedere alla detta pubblicazione .
    Nel caso fosse compito mio quale Gestore come posso provvedervi?
    Inoltre non so come si debba procedere per la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati.
    Non essendo avvocato non mi sono mai cimentata con queste formalità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/10/2024 09:52

      RE: pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

      Presumendo che lei si riferisca alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, il comma 1 dell'art. 70 c.c.i.i. stabilisce che "Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori". Da tale norma si capisce che il compito dell'OCC, e quindi suo del gestore, è quello della comunicazione a tutti i creditori, nel mentre nulla la norma dice chi debba provvedere alla pubblicazione sul sito del tribunale e, trattandosi di atto del giudice depositato in cancelleria, l'impersonalità dell'espressione utilizzata faccia ricadere sulla cancelleria tale obbligo; è comunque opportuno seguire la pratica e ,se del caso, sollecitare la cancelleria ad adempiere a tale compito.
      La trascrizione della sentenza sui beni immobili va effettuata presso la Conservatoria dei registri immobiliari che ha competenza provinciale e, normalmente, è collocato, all'interno della sede della Agenzia delle Entrate. Per le auto la trascrizione va effettuata presso il PRA Pubblico registro automobilistico.
      Quanto alle modalità è sufficiente che consulti il sito di uno di questi enti, ove viene spiegato come si procede. Ad ogni modo, se è la prima volta, è preferibile che chieda la collaborazione di un collega che abbia una maggiore esperienza.
      Zucchetti SG srl
      • Letizia Ampollini

        Fiorenzuola d'Arda (PC)
        10/10/2024 10:09

        RE: RE: pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

        Vi ringrazio. Ho una ulteriore domanda: ma i costi di tali formalità li devo anticipare io come Gestore? Se si cosa succede nel caso in cui il GIudice a seguito di osservazioni presentate dai creditori ritenesse di non omologare l'accordo? Chi mi rimborserebbe?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/10/2024 10:24

          RE: RE: RE: pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

          Abbiamo più volte detto in questo Forum che gli organi delle procedure non hanno alcun obbligo di anticipare le spese riguardanti la procedura stessa o comunque di anticipare danaro per far fronte ad esigenze della procedura. Se mancano i mezzi per pagare o si ricorre alla prenotazione a debito, ove possibile (cfr, art. 146 DPR n. 115 del 2002), oppure non si procede al pagamento. Chi anticipa il danaro lo fa a proprio rischio ed infatti, alcuni organi lo fanno ma quando hanno la sicurezza che la procedura avrà entarte tali da consentirne l'immediato rimborso-
          Zucchetti SG Srl
          • Letizia Ampollini

            Fiorenzuola d'Arda (PC)
            11/10/2024 11:23

            RE: RE: RE: RE: pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

            Però non capisco. Il Giudice ha disposto la trascrizione del presente decreto (di ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore) a cura dell'OCC. Cosa devo fare? NOn considerare il disposto del Giudice? Chiedere al debitore di pagarmi le spese?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/10/2024 17:43

              RE: RE: RE: RE: RE: pubblicazione sentenza sul sito del Tribunale

              E' ovvio che deve dare esecuzione al provvedimento del giudice nei limiti in cui può, chiedendo la prenotazione a debito, per le cui modalità si informi in cancelleria: qualora la cancelleria o l'Ufficio presso cui effettuare la trascrizione ritenga che tale spesa non rientri tra quelle prenotabili a debito, chiede al sovra indebitato di anticipare la spesa, e in mancanza non effettuerà la trascrizione, senza alcuna sua responsabilità dal momento che si è adoperata per cercare i mezzi e non è riuscita ad averli.
              Zucchetti SG srl