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liquidazione controllata - debitore defunto

  • Maria Concetta Olivieri

    Roma
    31/03/2025 17:40

    liquidazione controllata - debitore defunto

    Buonasera, in tema di liquidazione controllata:
    un creditore chiede la liquidazione controllata del patrimonio del proprio debitore, ma all'atto della notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza, si accorge che questo è deceduto da meno di un anno. Il giudice autorizza la notifica nei confronti dei diretti chiamati all'eredità che tuttavia depositano atto di rinuncia (all'eredità).
    Prima di compiere altre verifiche circa la presenza di ulteriori chiamati per rappresentazione, gradirei il Vostro parere:
    1. sulla possibilità che la liquidazione controllata (nello specifico, ripeto, chiesta da un creditore) venga aperta nonostante il decesso del debitore: l'art. 34 del CCII, pur dopo gli interventi correttivi, prevede l'avvio della sola liquidazione "giudiziale" entro un anno dal decesso dell'imprenditore, mentre il successivo art. 35, per l'ipotesi del prosieguo della procedura dopo il decesso, menziona pure la liquidazione controllata;
    2. in caso di risposta positiva, sulla necessità che il creditore istante, stante la primaria rinuncia all'eredità, debba verificare l'esistenza di ulteriori chiamati (all'eredità) a cui notificare il ricorso introduttivo;
    3. in subordine, sull'eventualità in cui il creditore istante debba chiedere subito la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
    In realtà, stante la previsione normativa, mi sorge il dubbio se il creditore debba attivarsi solo per la nomina del curatore dell'eredità giacente, senza proseguire con la richiesta di liquidazione controllata.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/04/2025 18:25

      RE: liquidazione controllata - debitore defunto

      Ragioni di carattere sistematico porterebbero a ritenere cha l'art. 34 CCII consenta la prosecuzione anche della liquidazione controllata, vista l'equiparazione tra le due procedure liquidatore operata nell'art. 33 CCII e nell'art. 35 CCII.
      Indubbiamente, tuttavia, il dato letterale ha un peso non indifferente.
      Se si ritenesse possibile l'accesso anche alla liquidazione controllata è necessario verificare se vi siano altri chiamati.
      Nella situazione di incertezza sull'interpretazione dell'art. 34 CCII pare opportuno procedere alla sola richiesta di nomina del curatore dell'eredità giacente il quale deve comunque procedere al pagamento dei creditori.