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Versamento ratei stipendio

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    16/02/2025 00:14

    Versamento ratei stipendio

    In una liquidazione controllata il debitore può trattenere una quota dello stipendio, dovendo versare alla procedura l'eccedenza. Se ad esempio venisse stabilito che può trattenere per sè € 1.000 mensili nel mese in cui avrà una busta paga da € 1.500 verserà 500, mentre nel mese che in cui avrà un netto da 1.600 verserà 600.
    Vorrei sapere come impatta su tale calcolola presenza di un fringe benefit
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/02/2025 11:14

      RE: Versamento ratei stipendio

      I fringe benefit sono "benefici accessori" che si affiancano alla retribuzione principale del lavoratore dipendente e sono considerati come una forma di retribuzione in natura concessa dal datore di lavoro che può consistere sia in una somma di denaro che compare nel cedolino insieme allo stipendio (per esempio, nel caso di rimborso delle utenze), sia in beni e servizi (buoni pasto, auto aziendale, uso cellulare, ecc.). Orbene, se i fringe benefit fanno parte della retribuzione si dovrebbe di conseguenza quantificare il valore del benefit e includerlo nella retribuzione, per poi verificare il contenuto del provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) c.c.i.i.
      Se invero la determinazione del giudice è stata effettuata nei termini da lei prospettati in cui si stabilisce la quota fissa della retribuzione che il debitore può trattenere (nel caso euro 1.000), il debitore potrà trattenere per sé soltanto quella quota prefissata dal giudice sull'ammontare complessivo della retribuzione, comprensiva dei benefit.
      E' evidente che un calcolo del genere, oltre ad essere difficile potrebbe rivelarsi ingiusto per il debitore anche perché è probabile che il giudice non abbia tenuto conto degli stessi nella sua valutazione, in casi del genere è preferibile, una volta appurati quali sono i benefit di cui il dipendente gode, emettere uno specifico provvedimento per gli stessi o comunque un provvedimento di determinazione della quota da trattenere che faccia capire che di detti benefit si sia tenuto conto.
      Zucchetti SG srl
      • Gennaro Di Lorenzo

        BRESCIA
        16/10/2025 09:02

        RE: RE: Versamento ratei stipendio

        Buongiorno,
        in una liquidazione controllata il debitore mette a disposizione della procedura solo una quota di stipendio derivante da lavoro dipendente da versare mensilmente ed il GD ha fissato il limite della quota.

        Ora, per l'incasso intendo scrivere al datore di lavoro ed apprendere direttamente da lui la quota mensile di spettanza della procedura.
        C'è bisogno dell'autorizzazione del Giudice o posso provvedere direttamente?

        Inoltre, ritengo di aprire un apposito conto corrente e dopo la sua apertura analogamente alla LG ne darò comunicazione al giudice, ritenete corretto?
        Grazie.
        Gennaro Di Lorenzo
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          18/10/2025 12:02

          RE: RE: RE: Versamento ratei stipendio

          Per rispondere alla domanda occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
          i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
          i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
          i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
          le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
          Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
          Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
          Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
          Sulla scorta di queste premesse, riteniamo che il liquidatore non necessiti di autorizzazione alcuna per acquisire alla proceduta la quota stipendiale eccedente l'importo quantificato dal giudice, anche sulla scorta di quanto prevede l'art. 275 comma 2, a mente del quale "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
          L'autorizzazione giudiziale sarà necessaria, a norma dell'art. 274 c.c.i.i., solo laddove egli dovesse essere costretto ad agire giudizialmente.