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Individuazione privilegi per ADE Riscossione

  • Daniela De Matteis

    Parma
    21/10/2026 15:08

    Individuazione privilegi per ADE Riscossione

    Buongiorno,
    in una liquidazione controllata familiare (genitori e 2 figli) devo predisporre il progetto di riparto.
    ADE Riscossione aveva depositato 4 distinte istanze di ammissione allo SP per un debito solidale quali soci di una snc cessata, da me ammesse, nei singoli SP "come da domanda"
    Avrei due quesiti da sottoporre:

    1) Tre insinuazioni sono identiche negli importi e nelle causali mentre una, indica importi inferiori per quanto riguarda gli interessi, gli oneri di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica, la domanda è:
    trattandosi dello stesso debito, quale importo sono tenuta ad inserire? Preciso che le istanze sono state presentate contestualmente pertanto non si giustificano gli importi maggiorati nelle voci indicate.

    2) Parte della somma richiesta è in privilegio ed è stata suddivisa in diversi gradi. 1-8-18-19 laddove l'importo più importante è nel grado 19 mentre gli altri sono minimali (21,89 - 0,30) la domanda è:
    sono tenuta a specificare tutti i singoli gradi di privilegio o è possibile accorparli indicando solo il grado 19?

    Rongrazio per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/10/2026 19:04

      RE: Individuazione privilegi per ADE Riscossione

      A nostro avviso per affrontare la fattispecie occorre considerare che se i debitori sono obbligati in solido il creditore avrà diritto ad insinuarsi, per l'intero, in ciascuna delle masse.
      Infatti, dagli artt. 1292 e 1294 c.c. si ricava la regola per cui ogni debitore è tenuto per l'intero nei confronti del creditore, ed il pagamento eseguito da uno di essi ha efficacia liberatoria per gli altri.
      È dunque evidente che il credito va ammesso per l'intero su ciascuna massa, eseguendosi poi la rettifica dello stato passivo nel momento in cui il creditore trovasse soddisfacimento (per l'intero o per una parte) su una delle due masse.
      In particolare, se il creditore trovasse soddisfacimento, per l'intero, nella massa del familiare tizio, lo stato passivo di caio, dovrebbe essere rettificato indicando, come creditore tizio per la porzione in cui i rapporti interni si dividono.
      Esempio se il creditore si soddisfa per intero (120) sulla massa di tizio, laddove Tizio e Caio nei loro rapporti interni sono obbligati nella misura del 50% ciascuno, lo stato passivo di Caio dovrà essere rettificato nel senso che in luogo del creditore originario risulterà tizio non già per 100, ma per 60. Questo significa che, nell'eseguire i riparti successivi, la massa di tizio dovrà essere aumentata di 60.
      Del resto, e questa la regola che si ricava dalla lettura degli artt. 160 e 161 c.c.i.i..