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quota stipendio del debitore

  • Claudia Cecco

    Ravenna
    06/03/2026 17:01

    quota stipendio del debitore

    All'apertura della procedura di liquidazione controllata il GD ha emesso il provvedimento per la determinazione della quota dello stipendio del debitore da non comprendere nella procedura. L'eccedenza dello stipendio è stata versata regolarmente nei fondi della procedura per tutta la durata della procedura quindi per tre anni.
    Il programma di liquidazione approvato dal G.D. ,fra le altre attività che sono state liquidate, comprende anche l'incameramento di tale quota per la durata di tre anni .
    Allo scadere del triennio, compiute tutte le operazioni indicate nel programma di liquidazione , dovendo procedere con il rendiconto, chiedo se sia o meno necessario un provvedimento del GD per fare cessare da parte del datore di lavoro del debitore il versamento della quota eccedente quella stabilita dal Giudice in favore della procedura, oppure se il liquidatore non necessita del provvedimento in quanto già autorizzato con l'approvazione del programma di liquidazione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/03/2026 08:33

      RE: quota stipendio del debitore

      Il liquidatore non necessita di alcuna autorizzazione in quanto già implicitamente autorizzato.
      Proviamo a spiegare il perché.
      L'art. 213 comma 7 prevede, a proposito del programma di liquidazione elaborato dal curatore della liquidazione giudiziale, che esso è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
      Dunque, nella liquidazione giudiziale, all'approvazione del programma di liquidazione seguono successivi provvedimenti autorizzatori da parte del giudice delegato aventi ad oggetti le singole attività da compiere.
      Questo non accade nella liquidazione controllata.
      Qui l'art. 272 comma 2 prevede che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato. Come si vede, non è prevista l'autorizzazione del giudice delegato, né è richiamato il comma 7 dell'art. 272.