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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
SOVRAINDEBITAMENTO - liquidatore - adempimenti
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Daniela Marra
ANCONA10/06/2026 13:02SOVRAINDEBITAMENTO - liquidatore - adempimenti
Buongiorno,
ai fini della normativa antiriciclaggio il liquidatore di una procedura di sovraindebitamento a quali ademimenti è tenuto ?
grazie-
Daniela Marra
ANCONA10/06/2026 14:00RE: SOVRAINDEBITAMENTO - liquidatore - adempimenti
analogamente ci sono adempimenti che il liquidatore deve espletare ai fini antiriciclaggio in fase di vendita di un immobile in seno ad una procedura di sovraindebitamento ?
oppure in tal caso nessun onere deve essere assolto dal liquidatore a tale fine visto che l'operazione - a differenza di una vendita in ambito di esecuzione immobiliare - avviene per il tramite del notaio ( pubblico ufficiale) e non per intervento del delegato alla vendita ?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
13/06/2026 20:09RE: RE: SOVRAINDEBITAMENTO - liquidatore - adempimenti
Rispondiamo ad entrambe le domande.
L'art. 585, ultimo comma, c.p.c., prevede che l'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo deve produrre una autocertificazione in cui fornisce le informazioni prescritte dall'art. 22 d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, e dunque una dichiarazione nella quale riferirà se è o non è il titolare effettivo delle somme utilizzate per il versamento del saldo prezzo.
Prima delle modifiche apportate dal d.lgs 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. Correttivo Cartabia) la produzione di siffatta autocertificazione non era richiesta a pena di decadenza, sebbene questa conseguenza si imponeva perché una eventuale omissione, impedendo la pronuncia del decreto di trasferimento (come si evince dal novellato art. 586 c.p.c.), ove non accompagnata da una conseguenza avrebbe imbrigliato la procedura in una situazione di stallo. Certamente, alla decadenza non poteva seguire la perdita della cauzione, cui l'art. 587 c.p.c. assegna una vera e propria funzione sanzionatoria, non essendo questa conseguenza esplicitamente contemplata.
L'art. 3, comma 7 lett. r) del Correttivo, consapevole di questi dubbi interpretativi, è intervenuto sull'art. 587, comma primo, c.p.c., estendendo la sanzione della decadenza anche all'ipotesi di omessa dichiarazione antiriciclaggio. Dunque, ammettendo implicitamente che detta omissione impediva la pronuncia del decreto di trasferimento, il legislatore ha stabilito che l'aggiudicatario decade non solo quando omette (o ritarda) il versamento del saldo, ma anche quando omette (o ritarda) di rendere la dichiarazione antiriciclaggio.
Quindi, oggi, la mancata produzione di tale autocertificazione: impedisce la pronuncia del decreto di trasferimento; comporta la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione ex art. 587 c.p.c.; può comportare la condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c.
Così ricostruito il panorama normativo, e venendo alla domanda formulata, a nostro avviso la dichiarazione antiriciclaggio va resa al professionista delegato alla vendita (o al liquidatore) soltanto se nel programma di liquidazione si è previsto che le vendite si svolgano secondo le regole del codice di procedura civile.
Viceversa, in caso di vendite competitive, si tratta di adempimenti dei quali dovrà occuparsi il notaio rogante.
Ciò in quanto l'art. 275 comma 2 prescrive che "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili". Dunque, poiché il liquidatore deve stabilire, nel programma di liquidazione, se procedere mediante procedure competitive (art. 216 comma 2) o chiedere che le vendite siano "effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili", si avrà che le regole codicistiche si applicheranno solo in questo ultimo caso.
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