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Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

  • Robert John Tamburini

    Pesaro (PU)
    23/07/2024 10:51

    Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

    Buongiorno,
    essendo stato nominato dal Tribunale quale professionista svolgente le funzioni di OCC e poi quale liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e segg. legge 3/2012, per la richiesta della determinazione della liquidazione del mio compenso in qualità di liquidatore, devo procedere tramite istanza al Giudice del procedimento?
    Premetto che ho tramite preventivo, concordato con il debitore sia il compenso in qualità di professionista svolgente le funzioni di OCC sia il compenso quale liquidatore. Essendo tali compensi presenti nel Stato passivo e non contestati da nessun creditore, è necessario comunque presentare un istanza al Giudice per la determinazione del compenso quale liquidatore?
    Grazie anticipatamente della risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/09/2024 16:15

      RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

      Per il compenso dell'OCC si applicano i parametri di cui al d.m. n. 202 del 2014 solo in caso di mancato accordo tra le parti, giusto il disposto del primo comma dell'art. 14 del citato d.m., per il quale "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo". Pertanto, se non esiste un tale accordo tra l'OCC e il debitore, bisognerà fare ricorso necessariamente ai parametri di cui al citato decreto ministeriale.

      Per la procedura di liquidazione in cui venga nominato liquidatore il precedente gestore della crisi, il liquidatore ha diritto al suo compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014. Si applica l'art. 16 d.m. n. 202 del 20214.

      Pur essendo diversi i ruoli e le funzioni dell'OCC e del liquidatore, sono intervenute recentemente delle pronunce per le quali nelle procedure di liquidazione del patrimonio il compenso dell'OCC e del liquidatore deve essere considerato unitario e deve essere suddiviso fra i due incarichi secondo un principio di proporzionalità, in ragione di un'applicazione estensiva della c.d. "successione di più organismi" derivante dalla lettura del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 18 D.M. n. 202/2014. (Trib. Bergamo, 23 marzo 2021) (Trib. Milano, 29 febbraio 2024)

      Alla luce di ciò l'eventuale accordo sui compensi tra l'OCC ed il debitore di cui all'art. 14, comma 1, D.M. n. 202/2014 può porsi in contrasto con i principi generali di cui all'art. 15 d.m. n. 202/2014, richiamato dalla prima disposizione. Pertanto, qualora ciò avvenga, il Giudice non risulta vincolato nella liquidazione del predetto compenso dalla sussistenza di tale accordo, neppure ove vi sia già stata l'inclusione nello stato passivo di tale determinazione, perché la stessa non può che considerarsi "provvisoria" e "condizionata" alla liquidazione del compenso da parte del Giudice, costituendo solo questo il momento di insorgenza effettiva del credito in prededuzione. (Trib. Milano, 29 febbraio 2024)
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      09/10/2024 17:31

      RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

      Mi collego alla discussione per approfondire il tema del compenso unitario tra il liquidatore, nominato dal Tribunale in seno ad una procedura di Liquidazione Controllata, e il gestore della crisi, nominato dall'Occ.
      L'art. 18 comma 2, DM 202/2014 stabilisce il compenso unico nel caso di "più liquidatori".
      Milano e Bologna (quest'ultimo con la circolare del 22.07.24) ritengono che si applichi il compenso unitario tra la figura del gestore e del liquidatore.
      Certamente, l'obiettivo è ridurre i costi professionali a carico della massa (e ciò è ampiamente condivisibile, soprattutto nelle piccole procedure), ma non credete che a) il gestore abbia compiti e svolga attività diverse rispetto al liquidatore (sebbene possano essere la stessa persona)? b) il gestore non sia un liquidatore? c) l'art. 18 comma 2 vada interpretato letteralmente e quindi ricondotto esclusivamente al caso di due liquidatori (o di conversione)?
      Mi sovviene in mente il caso di curatore nominato successivamente all'incarico di commissario di un concordato sfociato nella Liquidazione giudiziale. In questa circostanza, pur essendo lo stesso soggetto, la liquidazione del compenso avviene in due momenti diversi perchè le funzioni e le attività svolte da ciascuno non coincidono.
      A vostro avviso, la modifica introdotta all'art. 275 comma 3 come si colloca rispetto all'unitarietà del compenso tra gestore della crisi (prima) e liquidatore (dopo)?
      • Letizia Ampollini

        Fiorenzuola d'Arda (PC)
        09/10/2024 18:33

        RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

        Intervengo anch'io in questa discussione in quanto in un precedente quesito rivolto al Forum mi era stato risposto che comunque il Gestore ha diritto ad un suo compenso per l'attività che svolge diverso da quello del Liquidatore ( e in effetti le disposizioni relative al compenso del Gestore sono diverse da quelle applicabili al compenso del Liquidatore).
        Io che ho rivestito la qualifica di Gestore prima e di Liquidatore ora mi sono fatta liquidare dal Giudice il compenso come Gestore specificando al Giudice le modalità di calcolo del compenso stesso.
        Chiedo a questo punto di specificarmi con esempi pratici come ci si dovrebbe comportare quando si viene nominati Gestori per il calcolo dell'onorario da sottoporre al debitore, cioè come effettuare il calcolo. In pratica l'onorario calcolato sulla base degli scaglioni di attivo e passivo che il professionista sottopone all'approvazione del debitore va in parte al Gestore e in parte al Liquidatore? Ma come si concilia il fatto allora che l'onorario va sottoposto per l'approvazione al debitore quando poi dev'essere il Giudice a calcolarlo alla fine della procedura? Inoltre vi sono procedure con un attivo veramente irrisorio mentre l'attività da compiere almeno da parte del Gestore è non di poco conto per cui se così fosse non ci sarebbero più tanti professionisti disposti ad assumersi tali incarichi.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/10/2024 09:29

          RE: RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

          Cfr. risposta al quesito del dott. Panelli.
          Zucchetti SG srl
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/10/2024 09:28

        RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

        Voi- sia lei che la dott.ssa Ampollini- sfondate con noi una porta aperta giacchè, come ricorda la dott.ssa Ampollini, noi abbiamo sostenuto sempre che i compensi dovrebbero essere due: uno per l'OCC e l'altro per il liquidatore, anche se questi è la stessa persona del gestore indicato dall'OCC e la stessa tesi è ribadita nella prima risposta di questa chat. Tuttavia, preso atto del diverso indirizzo assunto dai giudici di merito, ne abbiamo dato conto, come è doveroso dato il nostro ruolo di supporto agli utenti nella soluzione dei problemi giuridici.
        La modifica del comma 3 dell'art. 275 c.c.i.i. ad opera del recente correttivo sembra avvalorare la tesi della giurisprudenza perché tale norma ora stabilisce che, dopo l'approvazione del rendiconto, il giudice "procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC"; ossia il alla fine della procedura il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC in caso di nomina anche come liquidatore, oppure alla liquidazione del compenso del liquidatore quando sia diverso dall'OCC, il che evidenzia che il compenso è unico nel caso di sommatoria nella stessa persona delle funzioni dell'OCC e del liquidatore. Rimane aperta la questione nel caso di duplicità di soggetti perché, in tal caso, secondo la nuova norma il giudice liquida il compenso del liquidatore, ma nulla essa dice sul compenso dell'OCC, che dovrebbe essere liquidato a parte, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202. anche perché in questo rapporto potrebbe essere intervenuto un accordo preventivo con il debitore.
        Questa soluzione sembra la più logica. Ossia, nel caso che OCC (e per esso il gestore) e liquidatore siano la stessa persona, il compenso è unico e si tiene conto anche dell'accordo intervenuto tra OCC e debitore (la divisione poi della quota proporzionale di tale compenso spettante all'OCC andrà divisa tra questo organismo e il gestore secondo il citato decreto ministeriale) ; nel caso siano soggetti diversi i compensi sono duplici; ma bisognerà vedere come la nuova norma verrò letta dalla giurisprudenza.
        Zucchetti SG srl
        • Matteo Panelli

          VALENZA (AL)
          10/10/2024 09:49

          RE: RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

          Vi ringrazio molto della risposta.
          Come noto, l'art. 270 comma 2, lett. b) prevede che il tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda del debitore l'OCC. Conseguentemente, il caso in cui OCC e Liquidatore non coincidano sarebbe (astrattamente) limitato al caso di istanza del creditore. Dico "astrattamente" perchè quando l'istanza è formulata da un creditore, l'OCC non interviene (a meno dell'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 ma evidentemente ciò implicherebbe la non apertura della LC...).
          Mi pare quindi che la coincidenza tra gestore e liquidatore si abbia solo nel caso in cui vi sia una conversione tra una procedura di cui al titolo IV in una LC.
          Con la conseguenza che: a) in caso di procedura di LC (pura) si applica il compenso unitario b) in caso di conversione in LC, il compenso è disgiunto.
          Corollario dell'applicazione del compenso unitario è che l'attività del gestore (assistenza al debitore, indirizzo, raccolta documenti, valutazione dello strumento più idoneo, ....) verrebbe assorbita.
          Ricordo inoltre che molti OCC applicano sconti fino al 40% rispetto all'art. 16 DM 202/2014: ciò determinerebbe che tale "sconto" vada applicato solo alla percentuale del compenso unitario di competenza dell'OCC (ad esempio, 20/30%)?
          Cosa ne pensate?

          • Letizia Ampollini

            Fiorenzuola d'Arda (PC)
            10/10/2024 10:34

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

            Quindi in linea generale poichè quasi sempre il Gestore è anche liquidatore vi sarà la determinazione di un compenso unico. Quindi quando vi sono procedure che durano anni il Gestore/Liquidatore dovrà aspettare il termine della procedura per vedersi liquidato il suo compenso anche per le sue competenze quale Gestore?
            Sono molto curiosa di conoscere come ci si dovrebbe comportare nel caso in cui il Gestore non volesse anche assumere la carica di Liquidatore: deve comunque aspettare che si concluda la liquidazione oppure il Liquidatore può pagare il compenso del Gestore, approvato dal debitore, in prededuzione?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/10/2024 09:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

              Quelle indicate sono le conseguenze delle scelte fatte dal legislatore.
              Il gestore può rinunciare all'incarico di liquidatore giustificandone il motivo, ma non è consigliabile in quanto per coerenza dovrebbe rinuncoiare anche all'inccarico di gestore e comunque la rinuncia non depone mai bene.
              Ad ogni caso, intervenuta la non accettazione dell'incarico di liquidatore, il pagamento come gestore sarà fatto dall'OCC che lo ha nominato quando l'OCC sarà pagata dalla procedura di liquidazione controllata, secondo la tempistica del programma proposto e le disponibilità per realizzarlo.
              Il credito dell'OCC è in prededuzione giusto il disposto dell'art. 6, comma 1 lett. a) c.c.i.i.
              Zucchetti SG sr
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/10/2024 09:14

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso liquidatore - procedura di Liquidazione del Patrimonio

            La nomina del liquidatore è obbligatoria e, a norma dell'art. 270, comma 2, lett.b), questo può essere la stessa persona del gestore indicato dall'OCC, qualora la domanda di accesso alla liquidazione controllata sia presentata dal debitore, per cui le due cariche sono disgiunte sia nel caso della conversione, come da lei giustamente ricordato, sia nel caso della richiesta avanzata da un creditore perché, in tal caso, non è detto che la procedura non venga aperta dato che l'attestazione dell'OCC potrebbe essere nel senso della possibile acquisizione di attivo da distribuire ai creditori (art. 268 comma 3).
            Ad ogni modo, al di là dei casi in cui possa essere nominato liquidatore un soggetto diverso dal precedente OCC, ciò che conta ai fini del compenso, è che vi sia stata o non sommatoria dell'incarico nella stessa persona; in caso affermativo il compenso, per quanto detto nelle precedente risposta, sarà unico e nel caso di diversità di soggetti sarà duplice.
            Zucchetti SG srl