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liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    05/04/2024 09:41

    liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

    Buongiorno,
    a l'art. 273 co. 3 CCII prevede che il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
    Mancando l'espressione "corredato dalle relative domande" presente invece nell'art. 203 co. 2 CCII per la liquidazione giudiziale, è corretto non depositare in cancelleria le domande di ammissione al passivo prima della formazione dello stato passivo e depositarle successivamente prima della chiusura della procedura?
    Ringrazio per il prezioso supporto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2024 17:36

      RE: liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

      La sua notazione è corretta e trova spiegazione nel fatto che, mentre nella liquidazione giudiziale l'allegazione delle domande al progetto di stato passivo depositato dal curatore in cancelleria lo scopo di consentire ai creditori di prendere visione anche delle altrui richieste per eventuali osservazioni al progetto di stato passivo, nella liquidazione controllata il deposito in cancelleria, come l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, di cui all'art. 273 co. 3 CCII, presuppone che non vi siano state osservazioni da parte dei creditori, per cui lo stato passivo è definitivamente formato essendo in seguito ammesse domande tardive, ma non opposizioni o impugnazioni dello stesso. Pertanto il deposito in cancelleria delle domande di ciascun creditore in questa fase diventa superfluo e, come lei ipotizza, può essere effettuato anche in secondo momento.
      Zucchetti SG srl
      • Carla Rinaldi

        ZOGNO (BG)
        08/04/2024 20:12

        RE: RE: liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

        grazie