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Liquidazione controllata e mutuo ipotecario cointestato

  • Daniela Colizzi

    ARADEO (LE)
    16/10/2025 11:06

    Liquidazione controllata e mutuo ipotecario cointestato

    In una procedura di liquidazione controllata avviata nei confronti della sola moglie vi è come creditore una banca con un mutuo ipotecario, cointestato tra i Coniugi. L'immobile ipotecato è di proprietà di entrambi i coniugi. La banca mutuataria non si è insinuata al passivo.
    Si chiede se sia necessario che il marito continui a corrispondere il rateo mensile in favore della Banca. In caso affermativo sarebbe possibile procedere alla vendita della quota di immobile di spettanza della moglie?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/10/2025 16:28

      RE: Liquidazione controllata e mutuo ipotecario cointestato

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava dall'art. l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5.
      Questa norma prevede che "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Sulla scorta di questa premessa è evidente, in primo luogo, che la quota di immobile comune, costituendo attivo della procedura, dovrà essere liquidata o attraverso un procedimento di vendita della quota, oppure per il tramite di un previo giudizio di scioglimento della comunione.
      Il coniuge non sottoposto alla procedura, dal canto suo, continua ad essere obbligato a proseguire nei pagamenti essendo, verosimilmente, obbligato in solido con la moglie (e solvo che il contratto di mutuo non preveda diversamente, ma è una ipotesi piuttosto remota), sulla scorta della regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1292 e 1294 c.c..
      Indiretta conferma di questa affermazione si ritrova nell'art. 278, c.c.i.i. il quale dopo aver affermato al comma 1 che "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rima- sti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liqui- dazione giudiziale o di liquidazione controllata", aggiunge al comma 6 che "Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso".
      • Daniela Colizzi

        ARADEO (LE)
        20/10/2025 14:39

        RE: RE: Liquidazione controllata e mutuo ipotecario cointestato

        Pertanto, il coniuge non assoggettato alla liquidazione dovrebbe procedere al pagamento dell'intero rateo del mutuo e poi insinuarsi in regresso nella liquidazione? Ciò al fine di essere soddisfatto con il ricavato della liquidazione della quota dell'immobile dell'altro coniuge.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          22/10/2025 15:26

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata e mutuo ipotecario cointestato

          Esatto