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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
soglia minima debiti liquidazione controllata
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)23/11/2025 14:15soglia minima debiti liquidazione controllata
Si chiede se la soglia minima di debiti di euro 50.000 prevista dall'art. 268 c.2 ccii prevista in caso di istanza di apertura presentata da un creditore (non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila) rilevi anche nel caso in cui la domanda sia presentata dal debitore, o se invece in caso di ricorso presentato dal debitore ex art. 268 c. 1 la procedura possa essere aperta anche in presenza di una posizione debitoria complessiva inferiore a 50.000 euro (purche sussista un sovraindebitamento inteso come perdurante squilibrio e incapacità di soddisfacimento dei creditori con mezzi normali di pagamento).
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Zucchetti Software Giuridico srl
23/11/2025 19:30RE: soglia minima debiti liquidazione controllata
La risposta alla domanda formulata si rinviene dalla combinata lettura dell'art. 268, commi 2 e 3 c.c.i.i.
La prima norma prescrive che "Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila".
Come si vede, il requisito della soglia di indebitamento minimo è richiesto nel solo caso di domanda presentata dal debitore, tanto è vero che nel successivo comma 3 la condizione di ammissibilità di una domanda presentata dal debitore è (tra l'altro) quella della possibilità di acquisire "attivo da distribuire ai creditori", anche "mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".
Altra differenza tra le due ipotesi (quella di domanda presentata dal creditore e quella di domanda depositata dal debitore medesimo) è che quando l'iniziativa è assunta dal debitore, l'art. 269 c.c.i.i., nel testo modificato dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 richiede che la relazione dell'OCC contenga (tra l'altro) anche indicazioni circa "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni", il che, secondo la dottrina che ha studiato il tema sta a significare che viene introdotto, anche nella liquidazione controllata, un requisito di meritevolezza.-
Elisa Rossi
FORLI' (FC)24/11/2025 06:01RE: RE: soglia minima debiti liquidazione controllata
Chiedo scusa non sto capendo, se seguo il vostro ragionamento e la lettera dell'art. 268 commi 2e 3, il requisito della soglia di indebitamento minimo è richiesto nel solo caso di domanda presentata dal CREDITORE, tanto è vero che nel successivo comma 3 la condizione di ammissibilità di una domanda presentata dal CREDITORE è (tra l'altro) quella della possibilità di acquisire "attivo da distribuire ai creditori", anche "mediante l'esercizio di azioni giudiziarie";
chiedo se conoscete giurisprudenza in merito che abbia esteso la condizione di indebitamento minimo anche alla domanda presentata dal debitore.
(esempio App. Venezia 17.10.2023 n. 11)-
Zucchetti Software Giuridico srl
24/11/2025 07:45RE: RE: RE: soglia minima debiti liquidazione controllata
Come dicevamo, una soglia di indebitamento minimo è richiesta solo in caso di domanda depositata dal creditore. Non ci risulta giurisprudenza di segno diverso, la quale peraltro sarebbe in contrasto con il combinato disposto delle norme che abbiamo sopra richiamato.
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