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Attestazione ai sensi dell'art. 268 comma 3°, 4° periodo CCII

  • Massimo Gullini

    Ferrara
    17/06/2025 19:53

    Attestazione ai sensi dell'art. 268 comma 3°, 4° periodo CCII

    buonasera,
    sono a chiedere conferma se l'attestazione in oggetto debba essere allegata dall'OCC alla relazione particolareggiata di un ricorso per instaurare una procedura di liquidazione controllata. Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/06/2025 09:01

      RE: Attestazione ai sensi dell'art. 268 comma 3°, 4° periodo CCII

      L'art. 268, comma prevede che quando la domanda di liquidazione controllata è presentata da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica il debitore può evitare l'apertura della procedura chiedendo all'OCC di attestare che non è possibile acquisire attivo da distribuire.
      Il d.lgs 136/2024 precisa i termini procedurali attraverso cui questo deve avvenire, aggiungendo 3 ulteriori periodi al citato comma terzo.
      Infatti, stabilisce che il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando l'attestazione dell'OCC ed i documenti di cui all'articolo 283, comma 3 (l'elenco di tutti i creditori, elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate sue e del suo nucleo familiare). La norma regola anche il caso in cui il debitore abbia richiesto la predetta attestazione ma l'OCC non abbia ancora provveduto. In questo caso, egli può limitarsi a depositare la sola richiesta e chiedere al giudice la concessione di un termine, che non può superare i 60 giorni.
      Infine, quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che la procedura si apre se l'OCC attesta "nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2", che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
      Come si vede, a rigore questa attestazione deve essere resa "nella relazione", a sua volta allegata al ricorso, per cui non viene concepita come un documento a sé stante, ma come una dichiarazione da rendere nella relazione medesima, alla quale potrebbe ade esempio dedicarsi un paragrafo. Di questo vi è chiara evidenza nell'ultimo periodo dell'art. 269 comma 2 c.c.i.i., a mente del quale "La relazione … contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo".
      Tuttavia, nulla esclude (né vi sono inconvenienti in tal senso) che l'OCC possa decidere di strutturare questa attestazione come un documento autonomo allegato alla relazione medesima, sebbene non sia questo il disegno normativo.