Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - rettifica del progetto di stato passivo da parte del liquidatore
-
Antonio Nieddu
Sassari04/04/2026 10:10Liquidazione controllata - rettifica del progetto di stato passivo da parte del liquidatore
Come da oggetto, si chiede se il liquidatore, dopo aver inviato il progetto di stato passivo, possa modificarlo unilateralmente essendosi accordo della presenza di atti interruttivi della prescrizione (credito ADER) non indicati nella domanda di ammissione al passivo: sono stati quindi esclusi crediti per prescrizione, ma questa non si è verificata.
Si premette che:
- il Giudice non ha dato termine per la predisposizione del progetto di stato passivo;
- in ogni caso, lo stato passivo è stato tempestivamente predisposto e non sarebbe spirato neppure un ipotetico termine di 30 giorni.
Il problema deriva dal fatto che:
- i crediti non inseriti nello stato passivo "rivivrebbero" una volta cessata la procedura;
- non sarebbe possibile accedere, per quei crediti, all'esdebitazione di diritto;
- per questi motivi il creditore (ADER) potrebbe non avere neppure interesse a presentare osservazioni/reclamo, facendo cristallizzare lo stato passivo.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
09/04/2026 18:49RE: Liquidazione controllata - rettifica del progetto di stato passivo da parte del liquidatore
Per rispondere alla domanda occorre partire dall'analisi del procedimento di formazione dello stato passivo, che parte dalla previsione di cui all'art. 270, comma 2 let. d), a mente della quale il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo", termine che decorre dalla comunicazione dalla sentenza, comunicazione alla quale provvede il liquidatore a norma dell'art 272 comma 1 c.c.i.i.
A questo punto, l'art 273 comma 1 dispone che, scaduti i termini fissati dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata per la presentazione delle domande di insinuazione, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, che nei successivi 15 giorni possono proporre osservazioni.
Scaduti i 15 giorni, entro i quindici giorni successivi il liquidatore:
- esamina le osservazioni eventualmente pervenute;
- forma lo stato passivo (eventualmente tenendo conto delle osservazioni pervenute, ove le ritenga fondate)
- deposita lo stato passivo (eventualmente modificato) nel fascicolo informatico e lo comunica nuovamente agli interessati. Con il predetto deposito lo stato passivo diventa esecutivo, e può essere impugnato nel termine di 8 giorni, ex art. 133 c.c.i.i.
Ora, fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che a nostro avviso se è necessario rivedere in aumento o in diminuzione una domanda (o è necessario riconoscere ad essa un privilegio) occorre la redazione di un nuovo progetto di stato passivo, che andrà quindi ricomunicato agli interessati.
Rispetto a questa ricostruzione si potrebbe obiettare che ogni creditore è ben consapevole del fatto che quello oggetto della prima comunicazione è uno stato passivo che potrebbe non corrispondere a quello definitivo, ma nella costruzione della norma le modifiche immaginate sembrano essere quelle conseguenti alle osservazioni dei creditori e non alle autonome iniziative del curatore medesimo.
Il tutto, del resto, ha anche delle ricadute pratiche, posto che se si modifica d'ufficio il progetto di stato passivo, al creditore insoddisfatto non resterà che il breve termine di 8 giorni per l'opposizione di cui all'art. 133 ccci, laddove il termine per le osservazioni è di 15 giorni.
-