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Liquidazione controllata - trattamento debiti erariali ante procedura e versamento acconti
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Giacomo Vandi
SARONNO (VA)09/07/2026 08:26Liquidazione controllata - trattamento debiti erariali ante procedura e versamento acconti
Buongiorno,
procedura di liquidazione controllata apertasi in data 16/05/2026.
Dalla modello Redditi PF 2026 (anno 2025) scaturiscono importi da versare: in particolare un saldo 2025 e acconti per l'anno 2026. Si ritiene che, con riferimento al saldo 2025, trattandosi di un debito riferito al periodo precedente quello dell'apertura della procedura, non debba essere versato e concorrerà a formare la massa passiva mediante - eventuale - insinuazione da parte dell'amministrazione finanziaria. E' corretto?
Con riferimento, invece, agli acconti 2026 (riferiti, quindi, a un'annualità in procedura) posto che per le procedura di liquidazione controllata non è previsto il c.d. "maxi esercizio" come per le liquidazioni giudiziali, si ritiene che tali importi siano regolarmente dovuti e versati nel corso della LC. E' corretto?
Infine, nell'ipotesi in cui il saldo 2025 fosse a credito, sarebbe possibile utilizzarlo in compensazione per il versamento dell'acconto 2026?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
12/07/2026 13:25RE: Liquidazione controllata - trattamento debiti erariali ante procedura e versamento acconti
Concordiamo parzialmente con le soluzioni prospettate.
Per le imposte maturate prima dell'apertura della liquidazione controllata, il ragionamento svolto ci sembra assolutamente condivisibile. Gli enti impositori dovranno insinuarsi al passivo indipendentemente dal momento della liquidazione, posto che l'obbligazione tributaria è sorta quando il debitore era ancora in bonis.
Con riferimento alle imposte dovute in forza di obbligazioni tributarie sorte successivamente all'apertura della liquidazione controllata, il discorso è più articolato, e a questo proposito è utile partire dall'analisi degli effetti patrimoniali dell'apertura della liquidazione controllata.
In primo luogo, va considerato l'art. 270, comma 5 c.c.i.i., il quale contiene un esplicito rinvio all'art. 142 c.c.i.i.. Tale disposizione prevede che l'apertura della procedura "priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Va ancora ricordato che a mente dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
La combinata lettura di queste disposizioni consente a nostro avviso di affermare che i redditi prodotti dal debitore sono sottratti alla procedura nella misura stabilita dal giudice. Per quell'importo la procedura non dovrà farsi carico di sostenere le relative spese (e quindi delle imposte), non trattandosi di spese funzionali alla produzione di attivo.
Viceversa, in relazione alle imposte riferibili al reddito acquisito alla procedura l'Agenzia delle entrate potrà chiederne il pagamento in prededuzione, a norma dell'art. 6 c.c.i.i., in quanto costi della produzione di quel reddito. La norma infatti prevede che "sono prededucibili i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento".
La stessa idea è stata ad esempio affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento all'IMU relativa ad un bene acquisito alla procedura, a proposito della quale i giudici di legittimità hanno affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
Dunque, l'acconto IRPEF 2026 dovrà essere versato dalla procedura se e nella percentuale in cui il reddito che genererà quella imposta (e cioè il reddito 2026) sarà acquisito alla procedura.
Infine, quanto alla compensazione, osserviamo che l'art. 273 c.c.i.i., nel disciplinare la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata, non richiama l'art. 155 c.c.i.i. (corrispondente al vecchio art. 56 l.f.), per cui ci si deve chiedere se l'istituto della compensazione possa o meno operare in sede di liquidazione controllata.
Al questio a nostro avviso deve essere data risposta negativa.
Invero, la giurisprudenza di ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 56 l. fall. rappresenta (cfr., per tutte, Cass. SU n. 775 del 1999) una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito, con la conseguenza che non si può predicare un'applicazione analogica della norma.
Certamente, una interpretazione di tal fatta solleva non pochi dubbi di legittimità costituzionale, posto che non si vede quale sia l ragione giustificativa di questa disparità di trattamento.
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