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Classificazione crediti stato passivo liquidazione controllata a seguito comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

  • Luigi Sica

    Torino
    05/04/2024 15:14

    Classificazione crediti stato passivo liquidazione controllata a seguito comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

    Buonasera,
    per formazione stato passivo procedura liquidazione controllata come vanno classificati i crediti erariali di vario grado inclusi in comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria (notificata ante apertura liquidazione) per complessivi € 288.717,09 a fronte del valore stimato dell'immobile oggetto di ipoteca pari ad € 7.500,00?
    Il credito erariale viene considerato privilegiato ipotecario solo nel limite del valore ricavato dalla vendita dell'immobile o il privilegio speciale immobiliare si estende sussidiariamente a tutto l'ammontare del credito erariale?

    Nella medesima procedura è presente un credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 nei confronti di un ex dipendente per spettanze retributive.
    Considerata l'iscrizione ipotecaria dei tributi erariali, questa prevale in merito alla prelazione del credito nei confronti del dipendente?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2024 17:37

      RE: Classificazione crediti stato passivo liquidazione controllata a seguito comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

      L'ipoteca erariale prevede un limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, ma, una volta iscritta, essa dà diritto a escutere, in caso di persistente inadempimento, il bene gravato e di soddisfarsi , come tutti i creditori ipotecari, sul ricavato dalla vendita del bene oggetto di ipoteca nei limiti di capienza dello stesso, degradando a chirografo la parte del credito residua non soddisfatta, in mancanza di eventuali privilegi che assistano lo stesso credito.
      Nella specie, quindi, l'AER avrà diritto ad ottenere quale creditore ipotecario quanto lei ricaverà dalla vendita del bene oggetto di iscrizione ipotecaria, al netto delle spese di procedura, con prevalenza rispetto al credito del dipendente che gode del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. e del privilegio sussidiario sugli immobili di cui all'art. 2776 c.c.; i privilegi sussidiari, infatti, si applicano, in forza della norma appena citata, dopo aver soddisfatto i creditori ipotecari e quelli con privilegio speciale sugli immobili. Nel caso, quindi, sicuramente sul bene in questione il dipendente non troverà soddisfazione in quanto, alla luce dei valori da lei indicati, appare chiaro che il ricavato immobiliare sarà talmente basso da non permettere il soddisfacimento se non in minimissima parte del creditore ipotecario.
      Questi per la parte incapiente potrà usufruire dei privilegi azionati, che lei non ci dice quali siano. Ad ogni modo, se si tratta di privilegi immobiliari, gli stessi resteranno insoddisfatti se non vi sono altri beni immobili su cui operare, dato che quello di cui in precedenza è già stato utilizzato per pagare in minima parte il credito ipotecario. I privilegi mobiliari troveranno capienza sul ricavato mobiliare secondo l'ordine di legge, nel quale il credito del dipendnete precede tutti i privilegi erariali.
      Zucchetti SG srl